Cassazione Penale, Sentenza n. 9248/2022 del 18/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Benevento che aveva annullato il sequestro preventivo disposto dal GIP per omesso versamento dell'IVA dovuta per il 2017 (€ 521.440,72). L'errore imputato al giudice del riesame consiste nell'aver ritenuto che la semplice presentazione della domanda di concordato preventivo (anche in bianco) scriminasse l'omesso versamento per effetto dell'art.51 c.p. (adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo), aderendo a un orientamento minoritario che attribuisce efficacia inibitoria alla sola presentazione della domanda. Il ricorrente sosteneva invece che la scriminante opera solo se, prima della scadenza dell'obbligazione tributaria, sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato o non autorizzato il pagamento dei debiti; in mancanza di tale provvedimento la mera domanda non impedisce l'adempimento e quindi non esclude il fumus commissi delicti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato la prevalenza dell'orientamento maggioritario secondo cui la semplice presentazione della domanda di concordato preventivo non impedisce automaticamente il pagamento dei debiti tributari la cui scadenza sopravviene dopo il deposito della domanda: la scriminante di cui all'art.51 c.p. può ritenersi sussistente solo se sia intervenuto, anteriormente alla scadenza dell'obbligazione, un provvedimento giudiziale che abbia effettivamente imposto il dovere di non adempiere. Poiché l'ordinanza impugnata aveva invece ritenuto scriminato l'omesso versamento per il solo fatto della domanda di concordato, la Cassazione ha annullato l'ordinanza e ha rinviato al Tribunale di Benevento per un nuovo esame conformandosi ai principi di diritto enunciati.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter
Norma che disciplina il reato di omesso versamento di imposte (qui contestata per IVA 2017). La Corte ha confermato che tale fattispecie può essere integrata anche quando la scadenza del tributo avviene dopo la presentazione della domanda di concordato, salvo l'esistenza di un provvedimento giudiziale che legittimi la mancata corresponsione.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis
Richiamata nella giurisprudenza minoritaria; la decisione valorizza la distinzione tra orientamenti, ma conferma che la sola presentazione della domanda non scrimina l'omesso versamento previsto da questa o da norme affini se manca il provvedimento giurisdizionale impeditivo.
codice penale, art. 51
Articolo sulla scriminante dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo. La Corte precisa che questa scriminante opera solo se il dovere sia effettivamente imposto prima della scadenza dell'obbligazione tributaria (ad esempio tramite un provvedimento del tribunale).
r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), art. 161, comma 7
Richiamato nel dibattito interpretativo: non sufficiente a impedire automaticamente il pagamento dei debiti tributari dopo la domanda di concordato, secondo la Cassazione maggioritaria.
r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), art. 167
Norma attinente agli atti e al regime delle autorizzazioni in procedura concorsuale; la Corte segnala che la disciplina fallimentare non produce di per sé una scriminante penale senza provvedimento giudiziale specifico.
r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), art. 168, comma 1
dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore
Questo effetto del deposito del ricorso riguarda la sospensione delle azioni esecutive sui beni del debitore; la Corte osserva che tale previsione non equivale a un divieto penale di adempiere e quindi non giustifica automaticamente la scriminante per l'omesso versamento.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 62
Richiamata per sottolineare la privilegiata natura del credito IVA; la Corte osserva che l'adempimento dell'IVA post-domanda di concordato evita ulteriori sanzioni e non costituisce necessariamente pregiudizio ai creditori.
Massime di principio
- La mera presentazione della domanda di concordato preventivo (anche in bianco) non scrimina automaticamente l'omesso versamento di imposte: la responsabilità penale per debiti tributari che scadono dopo la domanda può sussistere.
- La scriminante dell'art.51 c.p. (adempimento di un dovere imposto da ordine legittimo) opera solo se un provvedimento giudiziale o autoritativo sia intervenuto prima della scadenza dell'obbligazione imponendo effettivamente il dovere di non pagare.
- In caso di crisi d'impresa, l'amministratore/debitore deve valutare con attenzione le conseguenze penali dell'inadempimento fiscale e, se necessario, chiedere espressa autorizzazione giudiziale prima di astenersi dal pagamento.
- L'eventuale volontà di utilizzare la domanda di concordato per eludere responsabilità penali è contrastata dalla giurisprudenza di legittimità dominante, che privilegia la tutela del credito erariale.
- Se si intende non pagare debiti tributari dopo il deposito della domanda di concordato, è consigliabile ottenere provvedimenti formali del tribunale o documentare una ragione giuridica che legittimi il comportamento per ridurre il rischio di addebiti penali.
- La natura privilegiata dell'IVA rende spesso preferibile il pagamento (ove possibile) dopo la domanda di concordato per evitare sanzioni e la potenziale aggravante penale; viceversa, ogni astensione va ben motivata e, se possibile, autorizzata.
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