Cassazione Civile, Ordinanza n. 23709/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia riguarda un’istanza di rimborso di un credito IRPEG esposto in dichiarazione per l’anno d’imposta 1985 da un ente creditizio poi protagonista di successive operazioni societarie e bancarie. L’Amministrazione finanziaria aveva contestato la spettanza del rimborso, deducendo: da un lato, l’inammissibilità del ricorso originario per omessa impugnazione di un presunto diniego espresso di rimborso del 21 dicembre 1996, sostenendo che tale diniego fosse definitivo; dall’altro, la carenza di prova del credito rimborsabile, assumendo che la contribuente dovesse produrre tutta la documentazione dei versamenti e non solo le attestazioni delle ritenute. La società resistente aveva chiesto anche la rimessione in termini per il tardivo deposito del controricorso, giustificato con un errore materiale nell’indicazione dell’anno della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha rigettato l’istanza di rimessione in termini della resistente, ritenendo che l’errore materiale fosse imputabile alla stessa parte e quindi non integrasse un fatto ostativo esterno e non governabile. Quanto al ricorso, ha respinto il primo motivo perché il provvedimento del 21 dicembre 1996 non era un atto impugnabile quale diniego di rimborso, trattandosi di rifiuto di una diversa modalità di estinzione del credito (assegnazione di titoli di Stato) e non del rimborso in sé; inoltre, su tale punto era già intervenuto giudicato esterno. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile, perché rivolto contro una ratio non decisiva o non riferibile alla motivazione della sentenza, e in parte infondato, perché il credito risultava provato dalle attestazioni e dalla documentazione già nella disponibilità dell’Amministrazione, la quale doveva prendere posizione specifica sui fatti allegati dal contribuente. Il ricorso dell’Agenzia è stato quindi integralmente rigettato, senza provvedere sulle spese per l’inammissibilità del controricorso della resistente.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
L’atto è impugnabile solo se integra un effettivo rifiuto di rimborso; il diniego di una modalità alternativa di soddisfazione del credito non equivale a rifiuto di restituzione del tributo.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Il termine di decadenza per impugnare l’atto tributario rileva solo se esiste un provvedimento impugnabile; in presenza di giudicato esterno la questione non può essere riesaminata.
art. 2697 c.c.
L’onere probatorio va letto in modo non formalistico: la prova del credito può essere fornita anche mediante attestazioni e documenti già nella disponibilità dell’Amministrazione, che deve contestare specificamente.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e riferito alla decisione impugnata; doglianze estranee alla ratio decidendi sono inammissibili.
art. 370 c.p.c.
Il controricorso depositato oltre il termine è improcedibile/inutilizzabile, con conseguente irrilevanza anche delle memorie successive della parte intimata.
art. 378 c.p.c.
Le memorie successive non possono recuperare un controricorso tardivo e improcedibile.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Nel procedimento camerale la tardività del controricorso comporta la preclusione delle attività difensive della parte intimata.
art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000 n. 212
I rapporti tra contribuente e Amministrazione devono essere improntati a collaborazione e buona fede; non si possono pretendere documenti già in possesso dell’Ufficio.
art. 18 L. 7 agosto 1990 n. 241
L’amministrazione deve acquisire d’ufficio i documenti già in suo possesso rilevanti per la pratica, principio valorizzato anche in chiave processuale.
art. 6 L. 27 luglio 2000 n. 212
Il contribuente non può essere gravato dell’onere di produrre documenti già detenuti dall’amministrazione; questa deve valutare e riscontrare specificamente le allegazioni.
art. 1264 c.c.
Nel trasferimento del credito in ambito di cessione d’azienda, l’opponibilità ai terzi segue le regole della pubblicità previste dalla disciplina bancaria richiamata.
art. 2559 c.c.
Il credito d’imposta segue la cessione d’azienda quale elemento compreso nel complesso aziendale trasferito.
art. 58, comma 4, d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385
Nelle cessioni in blocco di attività e passività tra banche gli adempimenti di pubblicità speciali sostituiscono quelli previsti per la cessione di crediti verso lo Stato.
art. 58, comma 2, d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385
Iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale valgono ai fini dell’opponibilità ai terzi, anche per crediti d’imposta verso l’Amministrazione finanziaria.
art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440
La disciplina generale della cessione di crediti verso lo Stato è derogata, per le cessioni bancarie in blocco, dalla normativa speciale bancaria.
art. 70 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440
Gli adempimenti previsti per la cessione di crediti verso lo Stato non sono decisivi nei trasferimenti bancari in blocco regolati da disciplina speciale.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
La sentenza esclude che, nella vicenda esaminata, fossero necessari gli adempimenti propri della cessione di crediti erariali.
art. 1 d.m. 30 settembre 1997 n. 384
Non trova applicazione quando si è in presenza di cessione d’azienda e non di cessione di credito erariale in senso tecnico.
art. 3 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
La certificazione delle ritenute ha valore probatorio tipico nel regime successivo alla riforma, ma non esclusivo.
art. 1 d.l. 31 maggio 1994 n. 300
Ha attenuato la rilevanza formale della certificazione delle ritenute, ammettendo prova anche per equipollenti.
art. 5, commi 1 e 1-bis, d.l. 23 maggio 1994 n. 307
Riguarda la richiesta di soddisfazione del credito mediante assegnazione di titoli di Stato, distinta dal rimborso del tributo.
L. 22 luglio 1994 n. 457
Converte il d.l. n. 307 del 1994 e disciplina l’assegnazione dei titoli di Stato quale modalità alternativa di estinzione del credito.
Massime di principio
- Un provvedimento che respinge solo la richiesta di una modalità alternativa di soddisfazione del credito non costituisce, di per sé, diniego impugnabile di rimborso se non investe la restituzione del tributo in senso proprio.
- Nel processo tributario l’onere della prova del credito non opera in modo meramente formalistico: la prova può essere integrata da documenti già in possesso dell’Amministrazione o agevolmente verificabili nei suoi archivi, e l’Ufficio deve contestare specificamente le allegazioni del contribuente.
- La certificazione delle ritenute è prova tipica del credito da rimborso, ma non è necessariamente l’unica prova ammissibile; il contribuente può dimostrare il credito con mezzi equipollenti, soprattutto per evitare una duplicazione dell’imposizione.
- Il motivo di ricorso per cassazione è ammissibile solo se attacca la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; censure eccentriche rispetto alla motivazione sono inammissibili.
- La tardività del controricorso determina la sua improcedibilità e impedisce di valorizzare anche le successive difese scritte della parte intimata.
- La rimessione in termini presuppone un impedimento esterno, non imputabile e non governabile dalla parte; un errore materiale interno alla difesa non basta.
- Nel trasferimento bancario in blocco di attività e passività, le formalità speciali di pubblicità previste dalla disciplina bancaria possono valere anche per la circolazione di crediti d’imposta verso l’erario, escludendo l’applicazione delle formalità della cessione ordinaria di crediti verso lo Stato.
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