Regolamento (UE) 2021/1374
Regolamento delegato (UE) 2021/1374 della Commissione del 12 aprile 2021 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo esteso l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 per adeguare le regole igieniche alle evoluzioni tecniche, alle prassi di mercato e ai nuovi requisiti dei controlli ufficiali. Le modifiche incidono su macellazione presso l’azienda di provenienza, documentazione e certificazione ufficiale, congelamento delle carni per donazioni alimentari, gestione dei molluschi bivalvi vivi e degli operatori intermedi, requisiti per prodotti della pesca, selvaggina e specie nuove o ampliate. Vengono inoltre armonizzati i riferimenti al "veterinario ufficiale" e aggiornati alcuni limiti/criteri igienici, con allegato un nuovo modello di documento di registrazione per i molluschi.
Modifica dei requisiti specifici di igiene dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 per taluni alimenti di origine animale, con novità su macellazione, molluschi, prodotti della pesca, selvaggina, rane, lumache e ciccioli.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che producono, manipolano, trasportano, immagazzinano o immettono sul mercato alimenti di origine animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare carni, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini, prodotti della pesca, selvaggina selvatica e d’allevamento, rane, lumache e ciccioli. Le modifiche riguardano l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; il testo è rilevante ai fini SEE. Restano fermi i riferimenti al riconoscimento/registrazione degli stabilimenti e alle condizioni poste da altri atti UE richiamati (in particolare regolamenti (UE) 2017/625, 2019/624, 2020/2235, 2016/429 e 1169/2011).
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004
Il regolamento delegato (UE) 2021/1374 aggiorna in modo ampio i requisiti specifici di igiene applicabili agli alimenti di origine animale. L’intervento è motivato dall’esperienza pratica degli operatori, dagli sviluppi tecnologici, dalle esigenze di benessere animale e dall’esigenza di armonizzare il regolamento (CE) n. 853/2004 con il sistema dei controlli ufficiali introdotto dal regolamento (UE) 2017/625 e con la nuova disciplina certificativa del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
Ambito e finalità delle modifiche
Le modifiche incidono su più sezioni dell’allegato III e riguardano in particolare carni, selvaggina, molluschi, prodotti della pesca, rane, lumache e ciccioli. L’obiettivo è, da un lato, semplificare o rendere più flessibili taluni processi produttivi e distributivi senza ridurre il livello di sicurezza alimentare; dall’altro, estendere o chiarire requisiti già esistenti a nuove specie, a nuove modalità operative e a nuovi modelli di mercato.
Macellazione, ispezione e certificazione ufficiale
Nella sezione I vengono aggiornate le regole sulla lavorazione di stomaci, intestini, teste e zampe. Gli stomaci destinati al caglio di ovini e caprini giovani possono lasciare il macello senza essere svuotati, scottati o puliti, mentre per i bovini giovani resta la regola dello svuotamento. Le teste e le zampe, se visibilmente pulite e autorizzate dall’autorità competente, possono essere trasportate in uno stabilimento riconosciuto per essere trattate successivamente.
Nel capitolo VI l’ispezione ante mortem è attribuita al veterinario ufficiale, coerentemente con il regolamento (UE) 2017/625. Inoltre, il certificato ufficiale previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 deve accompagnare l’animale macellato oppure essere trasmesso in anticipo in qualsiasi formato.
Macellazione presso l’azienda di provenienza
Una delle innovazioni più rilevanti è l’introduzione del capitolo VI bis, che consente, in via eccezionale e su autorizzazione dell’autorità competente, la macellazione presso l’azienda di provenienza di un numero limitato di animali: fino a tre bovini domestici diversi dai bisonti, fino a sei suini o fino a tre solipedi domestici. La deroga è subordinata a condizioni stringenti: impossibilità di trasporto al macello per ragioni di rischio o di benessere animale, accordo tra macello e proprietario comunicato per iscritto, preavviso di almeno tre giorni al veterinario ufficiale, presenza di quest’ultimo alla macellazione, utilizzo di un’unità mobile di dissanguamento e trasporto collegata a un macello riconosciuto, trasporto diretto e senza ritardo al macello, eventuale refrigerazione dopo due ore e accompagnamento con il certificato ufficiale e le informazioni sulla catena alimentare.
Congelamento delle carni per donazioni alimentari
Il regolamento consente agli operatori di vendita al dettaglio di congelare carni destinate alla redistribuzione per donazioni alimentari. La possibilità è ammessa solo se il congelamento avviene prima della data di scadenza, senza indebito ritardo, fino a una temperatura pari o inferiore a -18 °C, con indicazione documentata della data di congelamento, esclusione delle carni già scongelate e rispetto delle condizioni stabilite dalle autorità competenti. La stessa logica viene estesa anche alla sezione II per le carni di ungulati e di pollame/lagomorfi, con adeguamento del relativo punto sul congelamento.
Selvaggina d’allevamento, selvaggina selvatica e centri di raccolta
Per le carni di artiodattili selvatici d’allevamento si chiarisce che si applicano, in linea generale, le disposizioni della sezione I, salvo giudizio di inadeguatezza dell’autorità competente. Per la selvaggina selvatica viene introdotta una disciplina più dettagliata dei centri di raccolta, cioè degli stabilimenti di magazzinaggio delle carcasse e dei visceri prima del trasporto al centro di lavorazione. Tali centri possono essere soltanto registrati o riconosciuti, a seconda della loro funzione e della provenienza delle carcasse; devono rispettare regole su trasporto senza indugio, condizioni di temperatura, tempo minimo di magazzinaggio e divieto di ulteriori manipolazioni, salvo esame da parte di persona formata e asportazione dei visceri alle condizioni previste.
Molluschi bivalvi vivi e operatori intermedi
La sezione VII viene profondamente ristrutturata. È introdotta la nozione di "operatore intermedio", cioè un operatore del settore alimentare, anche commerciante, che opera tra le zone di produzione, le zone di stabulazione e gli stabilimenti. Ogni lotto di molluschi bivalvi vivi che si sposta tra tali ambiti deve essere accompagnato da un documento di registrazione; se il lotto passa da un operatore intermedio, quest’ultimo deve emettere un nuovo documento con dati aggiuntivi su identità, attività, rifinitura, nuova immersione e raggruppamento. Il regolamento distingue inoltre tra operatori intermedi registrati e riconosciuti, in funzione delle attività svolte e della disponibilità di locali o depositi frigoriferi.
Gli operatori intermedi possono ricevere molluschi bivalvi vivi da zone di produzione classificate A, B o C, da zone di stabulazione o da altri operatori intermedi; l’invio è però limitato in base alla classificazione della zona di origine. Viene anche sostituita la regola sulla depurazione: prima della depurazione i molluschi devono essere liberati da fango e detriti e lavati solo se necessario con acqua pulita.
Biotossine marine e nuove specie disciplinate
Nel capitolo V della sezione VII sono rivisti i limiti per le biotossine marine: è soppresso il riferimento alle pectenotossine, mentre restano i limiti per PSP e per acido okadaico/dinophysitossine. Inoltre, il nuovo capitolo IX disciplina la raccolta al di fuori delle zone di produzione classificate di pettinidi, gasteropodi marini e oloturoidei non filtratori. Tali prodotti possono essere immessi sul mercato solo se raccolti e manipolati secondo le regole applicabili e se il rispetto dei requisiti è comprovato da un sistema di autocontrollo; in alcuni casi, per i pettinidi, le disposizioni sulla classificazione delle zone possono applicarsi per analogia. La commercializzazione al consumo umano è consentita solo tramite asta ittica, centro di spedizione o stabilimento di trasformazione.
Documento di registrazione armonizzato
Il nuovo capitolo X contiene il modello comune di documento di registrazione per molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi. Il modello prevede campi per fornitore, ricevente, descrizione delle merci, eventuale zona di stabulazione, eventuale centro di depurazione/spedizione o asta ittica, eventuale operatore intermedio e le relative dichiarazioni. Le note esplicative precisano, tra l’altro, che devono essere indicati specie, quantità, lotto, date di raccolta, rifinitura, nuova immersione, raggruppamento e status sanitario, nonché il riferimento IMSOC e i dati di identificazione degli stabilimenti coinvolti.
Prodotti della pesca
La sezione VIII rafforza i requisiti tecnici delle navi e degli stabilimenti a terra. Le navi devono essere progettate e costruite per evitare contaminazioni da acque di sentina, residui, fumo, carburante, olio, grasso o altre sostanze nocive; stive, cisterne e contenitori usati per conservare, raffreddare o congelare i prodotti della pesca non possono essere impiegati per altri fini. Le navi frigorifero e le navi reefer devono disporre di attrezzature di congelamento e refrigerazione idonee a raggiungere e mantenere temperature non superiori a -18 °C.
Il regolamento chiarisce inoltre che i prodotti della pesca interi inizialmente congelati in salamoia a -9 °C e destinati all’industria conserviera non possono essere deviati ad altri usi, anche se successivamente portati a -18 °C. Per fegati, uova e lattimi dei prodotti della pesca si consente la refrigerazione anche in condizioni diverse dal solo stoccaggio sotto ghiaccio, e per i prodotti freschi non imballati conservati sotto ghiaccio si precisa che l’acqua di fusione deve essere evacuata e non rimanere a contatto con il prodotto.
Lumache, rane e ciccioli
La sezione XI estende le norme igieniche ad altre lumache delle famiglie Helicidae, Hygromiidae e Sphincterochilidae e alle cosce di rane dei generi Pelophylax, Fejervarya, Limnonectes e Hoplobatrachus, quando destinate al consumo umano. La sezione XII, invece, sopprime il punto 5 del capitolo II, eliminando requisiti specifici di temperatura per il magazzinaggio dei ciccioli; la sicurezza deve essere garantita attraverso corrette prassi igieniche e procedure basate sul sistema HACCP ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica generale dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 secondo quanto specificato nell’allegato del regolamento delegato. Le innovazioni riguardano più sezioni dell’allegato e toccano requisiti igienici, definizioni operative, documenti di accompagnamento e modelli certificativi.
Stomaci, teste e zampe; macellazione e ispezione ante mortem
Nella sezione I, capitolo IV, punto 18, gli stomaci destinati al caglio di ovini e caprini giovani non devono necessariamente essere svuotati, scottati o puliti; per i bovini giovani devono essere svuotati. Le teste e le zampe possono essere trasportate, se autorizzato dall’autorità competente e se visibilmente pulite, verso uno stabilimento riconosciuto dove saranno scuoiate o scottate e depilate. Nel capitolo VI, l’ispezione ante mortem è affidata al veterinario ufficiale; inoltre l’animale macellato e dissanguato deve essere trasportato al macello senza indebito ritardo e il certificato ufficiale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 deve accompagnare l’animale o essere inviato in anticipo.
Macellazione presso l’azienda di provenienza
È inserito il nuovo capitolo VI bis nella sezione I, che consente la macellazione presso l’azienda di provenienza, esclusa la macellazione d’urgenza, fino a 3 bovini (diversi dai bisonti), 6 suini o 3 solipedi nella stessa occasione, previa autorizzazione dell’autorità competente. Sono richiesti: impossibilità di trasporto al macello per evitare rischi e lesioni; accordo tra macello e proprietario comunicato per iscritto; preavviso di almeno 3 giorni al veterinario ufficiale; presenza del veterinario ufficiale al momento della macellazione; uso di unità mobile per dissanguamento e trasporto facente parte di un macello riconosciuto; trasporto diretto al macello senza indebito ritardo; refrigerazione se passano più di 2 ore, salvo condizioni climatiche favorevoli; preavviso dell’ora di arrivo al macello; certificato ufficiale ex regolamento (UE) 2020/2235 e informazioni sulla catena alimentare.
Congelamento delle carni per donazioni alimentari
Nel capitolo VII della sezione I e nel capitolo V della sezione II si consente agli operatori di vendita al dettaglio di congelare carni per la ridistribuzione a fini di donazioni alimentari, purché il congelamento avvenga prima della data di scadenza, senza indebito ritardo, fino a -18 °C o meno, con data di congelamento documentata ed etichettata, escludendo le carni già scongelate e nel rispetto delle condizioni fissate dalle autorità competenti.
Selvaggina d’allevamento, selvaggina selvatica e centri di raccolta
Per le carni di artiodattili selvatici d’allevamento si estendono le disposizioni della sezione I, salvo inadeguatezza valutata dall’autorità competente. Per la selvaggina selvatica si introducono norme sui centri di raccolta: essi possono essere registrati o riconosciuti a seconda della provenienza delle carcasse, devono rispettare requisiti di igiene, temperatura e tempo minimo di magazzinaggio, e non possono effettuare ulteriori manipolazioni salvo esame da persona formata e asportazione dei visceri alle condizioni previste. È chiarito anche il regime di trasporto e accompagnamento documentale verso altri Stati membri.
Molluschi bivalvi vivi e operatori intermedi
La sezione VII introduce la figura dell’"operatore intermedio" e un nuovo regime per i movimenti dei molluschi bivalvi vivi tra zone di produzione, stabulazione e stabilimenti. Ogni spostamento deve essere accompagnato da un documento di registrazione; se il lotto è inviato da un operatore intermedio, quest’ultimo deve compilare un nuovo documento con informazioni aggiuntive su identità, attività, eventuali rifiniture, nuove immersioni e raggruppamenti. Sono previste regole di registrazione o riconoscimento per gli operatori intermedi e limiti sulle destinazioni possibili dei lotti a seconda della classificazione delle zone di produzione.
Biotossine marine e requisiti per pettinidi, gasteropodi marini e oloturoidei
Vengono aggiornati i limiti delle biotossine marine: è soppresso il riferimento alle pectenotossine e sono mantenuti i limiti per PSP e acido okadaico/dinophysitossine. È inoltre sostituito il capitolo IX per disciplinare la raccolta fuori dalle zone di produzione classificate di pettinidi, gasteropodi marini e oloturoidei non filtratori, prevedendo immissione sul mercato solo tramite asta ittica, centro di spedizione o stabilimento di trasformazione, sistemi di autocontrollo, obblighi documentali e, per i pettinidi, l’applicazione analogica di alcune regole se i dati ufficiali consentono la classificazione dei fondali.
Documento di registrazione comune per molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi
È introdotto un modello armonizzato di documento di registrazione che contiene sezioni per fornitore, ricevente, descrizione della merce, eventuale zona di stabulazione, centro di depurazione/spedizione, operatore intermedio e dichiarazioni del fornitore e del ricevente. Le note esplicative precisano i contenuti minimi da indicare, inclusi dati di specie, quantità, lotto, date di raccolta, rifinitura, nuova immersione, raggruppamento, classificazione sanitaria e riferimenti IMSOC.
Prodotti della pesca: requisiti strutturali, congelamento, salamoia e gestione dell’acqua di fusione
La sezione VIII viene riformulata per rafforzare i requisiti delle navi e degli impianti a terra: prevenzione della contaminazione da acque di sentina, residui, fumo, carburante, olio e grasso; uso dedicato di stive, cisterne e contenitori; attrezzature di congelamento e refrigerazione capaci di raggiungere e mantenere -18 °C; regole specifiche per navi reefer e depositi a terra. Si chiarisce che il pesce congelato in salamoia a -9 °C e destinato all’industria conserviera resta vincolato a tale destinazione anche se successivamente congelato a -18 °C. I contenitori per prodotti freschi non imballati sotto ghiaccio devono evacuare l’acqua di fusione.
Estensione a nuove specie e soppressione di requisiti sui ciccioli
La sezione XI estende i requisiti specifici anche ad altre lumache delle famiglie Helicidae, Hygromiidae o Sphincterochilidae e alle cosce di rane dei generi Pelophylax, Fejervarya, Limnonectes e Hoplobatrachus, se destinate al consumo umano. La sezione XII sopprime il punto 5 del capitolo II, eliminando i requisiti specifici di temperatura per il magazzinaggio dei ciccioli, sostituiti dall’obbligo per l’OSA di garantire la sicurezza mediante buone pratiche igieniche e procedure HACCP.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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