Regolamento (UE) 2021/631
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/631 della Commissione del 12 aprile 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Budaörsi őszibarack» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/631 registra il nome "Budaörsi őszibarack" come IGP nel registro UE delle DOP e IGP. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dall’Ungheria e l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il nome identifica un prodotto della categoria degli ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Registrazione della denominazione "Budaörsi őszibarack" nel registro delle indicazioni geografiche protette (IGP).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome "Budaörsi őszibarack" come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda il prodotto agricolo/alimentare classificato come prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.
Registrazione di "Budaörsi őszibarack" come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/631 della Commissione registra il nome "Budaörsi őszibarack" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, conferendogli la qualifica di indicazione geografica protetta (IGP). L’atto è adottato in applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare dell’articolo 52, paragrafo 2.
Contesto procedurale
Nei considerando la Commissione indica che la domanda di registrazione, presentata dall’Ungheria, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro la fase prevista dall’articolo 51 del medesimo regolamento, la registrazione è stata disposta senza ulteriori ostacoli procedurali.
Ambito della registrazione
Il nome registrato identifica un prodotto rientrante nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L’effetto giuridico consiste nell’inclusione del nome nel sistema europeo di tutela delle indicazioni geografiche, con applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Registrazione della IGP "Budaörsi őszibarack"
L’articolo 1 dispone che il nome "Budaörsi őszibarack" è registrato come indicazione geografica protetta (IGP). La registrazione riguarda un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti della registrazione
Nei considerando si dà atto che la domanda di registrazione presentata dall’Ungheria è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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