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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1006

Regolamento delegato (UE) 2021/1006 della Commissione del 12 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il modello del certificato biologico dell’UE previsto dal regolamento (UE) 2018/848. La modifica mira a garantire un’attuazione armonizzata, mantenendo alcuni elementi obbligatori comuni e introducendo una parte opzionale per informazioni supplementari che le autorità o gli organismi di controllo possono richiedere. Il nuovo modello si applica dal 1o gennaio 2022, in coerenza con la data di applicazione del regolamento di base.

Modifica il modello del certificato biologico previsto dal regolamento (UE) 2018/848, sostituendone l’allegato VI per uniformarne il contenuto e consentire l’inserimento di informazioni aggiuntive opzionali.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e ai gruppi di operatori del settore biologico che richiedono o ricevono il certificato previsto dall’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848, nonché alle autorità competenti e, se del caso, alle autorità di controllo e agli organismi di controllo che rilasciano tale certificato. L’intervento riguarda il solo modello documentale del certificato e le informazioni da riportarvi; non disciplina in via autonoma requisiti di produzione, ma si innesta sul quadro del regolamento (UE) 2018/848. Si applica dal 1o gennaio 2022 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modello del certificato biologico

Il regolamento delegato (UE) 2021/1006 interviene sul regolamento (UE) 2018/848, che disciplina la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, con un intervento circoscritto ma rilevante sul modello del certificato. La finalità, espressamente richiamata nei considerando, è garantire un’attuazione armonizzata tra gli Stati membri, mantenendo una base comune di informazioni obbligatorie e consentendo, al tempo stesso, l’inserimento di dati ulteriori richiesti dalle autorità competenti o dagli organismi di controllo.

Ambito della modifica

La modifica non riscrive la disciplina generale della produzione biologica, ma sostituisce integralmente l’allegato VI del regolamento (UE) 2018/848, cioè il modello del certificato da rilasciare agli operatori o ai gruppi di operatori che hanno notificato la propria attività e risultano conformi al regolamento di base. Il certificato resta quindi lo strumento documentale che attesta la conformità alle norme bio e accompagna l’operatore nel mercato.

Parte I: elementi obbligatori del certificato

La parte I del nuovo allegato VI contiene gli elementi essenziali e obbligatori del certificato. In particolare, il documento deve riportare:

  • numero del documento;
  • qualificazione del soggetto come operatore o gruppo di operatori;
  • nome e indirizzo dell’operatore o del gruppo;
  • nome e indirizzo dell’autorità competente o, se del caso, dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo, con il relativo codice numerico per questi ultimi;
  • attività svolte dall’operatore o dal gruppo di operatori, tra cui produzione, preparazione, distribuzione/immissione sul mercato, magazzinaggio, importazione ed esportazione;
  • categorie di prodotti e relativi metodi di produzione;
  • dichiarazione di rilascio del documento ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 per certificare la conformità;
  • data, luogo, nome e firma del soggetto emittente;
  • periodo di validità del certificato;
  • elenco dei membri del gruppo di operatori, nei casi pertinenti ai sensi dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848.

Categorie di prodotti e metodi di produzione

Il certificato deve distinguere tra le principali categorie merceologiche contemplate dal regolamento di base. Il modello include: vegetali e prodotti vegetali non trasformati, animali e prodotti animali non trasformati, alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati, prodotti agricoli trasformati destinati all’alimentazione, mangimi, vino e altri prodotti di cui all’allegato I o comunque non ricompresi nelle categorie precedenti. Per ciascuna categoria devono essere selezionati i metodi di produzione applicabili, come produzione biologica, produzione durante il periodo di conversione e, in alcuni casi, produzione biologica con produzione non biologica.

Parte II: elementi specifici opzionali

La novità più significativa del nuovo allegato VI è la parte II, dedicata agli elementi specifici opzionali. Questa sezione può essere compilata solo se l’autorità competente o l’autorità/organismo di controllo che rilascia il certificato lo ritiene opportuno. Le informazioni facoltative comprendono:

  • repertorio dei prodotti, con indicazione del nome del prodotto e/o del codice NC e del relativo status biologico o in conversione;
  • quantitativo dei prodotti, espresso in chilogrammi, litri o, se del caso, in numero di unità;
  • informazioni sui terreni, con indicazione della superficie in ettari e della qualificazione biologico/in conversione/non biologico;
  • elenco dei locali o delle unità in cui si svolge l’attività, con indirizzo o geolocalizzazione e descrizione delle attività;
  • indicazione se le attività sono svolte per fini propri o come appaltatore per conto di altro operatore;
  • informazioni sulle attività svolte da appaltatori terzi ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, con riparto della responsabilità;
  • elenco degli appaltatori di cui l’operatore resta responsabile per la produzione biologica;
  • informazioni sull’accreditamento dell’organismo di controllo, comprese l’identità dell’organismo di accreditamento e l’hyperlink al certificato di accreditamento;
  • ulteriori informazioni.

Rapporto con il regolamento (UE) 2018/848

Il regolamento delegato si coordina direttamente con il regolamento di base sulla produzione biologica, in particolare con l’articolo 35, paragrafo 9, che costituisce la base giuridica dell’intervento. Il nuovo modello richiama inoltre l’articolo 35, paragrafi 1 e 7, e l’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848, oltre all’articolo 34, paragrafo 3, per le attività affidate a terzi e all’articolo 40, paragrafo 3, per le informazioni sull’accreditamento dell’organismo di controllo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al 1o gennaio 2022. Ciò è espressamente motivato da ragioni di chiarezza e certezza del diritto, in modo da allineare la nuova disciplina documentale alla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato VI del regolamento (UE) 2018/848

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato VI del regolamento (UE) 2018/848 con il testo allegato al regolamento delegato. La modifica aggiorna il modello del certificato rilasciato agli operatori o gruppi di operatori che risultano conformi alle norme sulla produzione biologica.

Struttura del certificato: parte I obbligatoria

Il nuovo allegato VI prevede una parte I con elementi obbligatori: numero del documento; indicazione se il titolare è un operatore o un gruppo di operatori; nome e indirizzo; autorità competente o, se del caso, autorità/organismo di controllo e relativo codice numerico; attività svolte; categorie di prodotti e metodi di produzione; dichiarazione di conformità; data, luogo, firma; periodo di validità del certificato; elenco dei membri del gruppo di operatori ai sensi dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848.

Categorie di prodotti e metodi di produzione

La parte I elenca le categorie di prodotti che possono essere certificate: vegetali e prodotti vegetali non trasformati; animali e prodotti animali non trasformati; alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati; prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti; mangimi; vino; altri prodotti di cui all’allegato I o non rientranti nelle categorie precedenti. Per ciascuna categoria sono previsti i corrispondenti metodi di produzione da selezionare, tra cui produzione biologica, produzione durante il periodo di conversione e, ove previsto, produzione biologica con produzione non biologica.

Parte II facoltativa con informazioni supplementari

La parte II contiene elementi specifici opzionali che l’autorità competente o l’autorità/organismo di controllo può decidere di compilare. Vi rientrano: repertorio dei prodotti con indicazione biologico/in conversione; quantitativi di prodotti; informazioni sui terreni e superfici; elenco dei locali o delle unità operative; informazioni sulle attività svolte per conto proprio o come appaltatore; attività di appaltatori terzi ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3; elenco degli appaltatori; informazioni sull’accreditamento dell’organismo di controllo, incluso il nome dell’organismo di accreditamento e l’hyperlink al certificato di accreditamento; altre informazioni.

Ragioni della modifica e armonizzazione

I considerando spiegano che il modello del certificato deve contenere elementi comuni obbligatori in tutti gli Stati membri, ma che le autorità competenti o di controllo possono richiedere dati supplementari specifici. Per questo viene introdotta un’apposita parte aggiuntiva nel certificato, al fine di assicurare un’attuazione armonizzata e maggiore chiarezza.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieproduzione biologicaetichettatura dei prodotti biologicicertificazionecontrolli ufficialimercato interno

Testo integrale

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