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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42469/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati connessi agli stupefacenti. Il ricorrente contestava: a) l'identificazione di Ferrinda come utilizzatore dell'utenza Sky-Ecc con ID TNKOIK e nickname "MUTO"; b) l'utilizzabilità e la valutazione probatoria delle conversazioni acquisite tramite la piattaforma Sky-Ecc; c) la sussistenza dei gravi indizi per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 DPR 309/1990); d) la qualificazione con aggravante dell'ingente quantità (art. 80, comma 2 DPR 309/1990); e) l'applicazione dell'aggravante agevolativa ex art. 416-bis.1 c.p. e dell'aggravante della transnazionalità ex art. 61-bis c.p.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso nel complesso infondato e ha respinto le censure. In particolare la Corte: a) ha dichiarato utilizzabili, in linea generale, le conversazioni transitate su Sky-Ecc acquisite tramite ordine europeo d'indagine, salvo che non siano allegati e provati fatti idonei a dimostrare violazioni di diritti fondamentali; b) ha ritenuto correttamente motivata l'identificazione dell'utenza Sky-Ecc in capo a Ferrinda sulla base di elementi tecnici (tracciamento IMEI, coincidenze di spostamento, cross-check con chiamate su cellulare noto) e di contenuto; c) ha confermato l'esistenza di gravi indizi di partecipazione all'associazione per il narcotraffico sulla base delle conversazioni, dei contatti con i vertici del sodalizio e delle operazioni economiche documentate; d) ha ritenuto irrilevanti, ai fini della misura cautelare impugnata, le contestazioni sulle aggravanti (ingente quantità, agevolazione mafia, transnazionalità), non incidendo tali questioni sulla sussistenza dei presupposti per la custodia cautelare.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione dei gravi indizi; la Corte non ha ritenuto sussistere violazioni formali tali da compromettere la decisione impugnata.

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    Norma sulla partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che anche un arco temporale breve possa essere sufficiente se dagli elementi emerge un "sistema collaudato" e l'affectio partecipativa.

  • art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990

    Aggravante per l'ingente quantità; contestata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto la censura priva di rilevanza ai fini cautelari poiché non incide sul tipo o sulla durata della misura applicata.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Aggravante concernente l'agevolazione di un'associazione mafiosa; il ricorso la contestava ma la Corte ha considerato la questione non idonea a modificare la decisione cautelare.

  • art. 61-bis c.p.

    Aggravante della transnazionalità; contestata, ma ritenuta irrilevante ai fini del mantenimento della misura cautelare.

  • artt. 238 e 270 cod. proc. pen.; 78 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla circolazione delle prove tra procedimenti penali e alla utilizzabilità di intercettazioni/transmissioni da autorità straniere: le Sezioni Unite hanno affermato l'ammissione degli atti acquisiti e decrittati all'estero mediante ordine europeo d'indagine, salvo che non siano allegati e provati fatti indicativi di violazione di diritti fondamentali.

  • Sez. U., n. 23755 e n. 23756 del 29/02/2024 (Gjuzi; Giorgi)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite favorevole all'utilizzabilità delle comunicazioni decrittate e trasmesse da autorità straniere tramite ordine europeo d'indagine, con la riserva della esclusione se provata violazione di diritti fondamentali.

  • Sez. 6, n. 44154 del 26/10/2023

    Citata dal difensore per sostenere l'inutilizzabilità delle conversazioni Sky-Ecc; la Corte ha ritenuto la questione già risolta dalle Sezioni Unite e non adeguatamente allegata nel caso concreto.

Massime di principio

  • Le intercettazioni o comunicazioni acquisite dall'autorità giudiziaria straniera e decrittate possono essere utilizzate in Italia tramite ordine europeo d'indagine, salvo che la parte allegando e provando fatti dimostri una violazione di diritti fondamentali che renda il loro impiego incompatibile con la Costituzione o la Carta dei Diritti UE.
  • L'identificazione dell'utilizzatore di un dispositivo criptato può essere fondata su un quadro complessivo di elementi tecnici e indiziari (tracciamento IMEI, coincidenza di spostamenti, correlazione di chiamate e contatti su dispositivi noti) e non richiede l'unico 'colpo sicuro' isolato.
  • Per la configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, non è necessario un lungo arco temporale di osservazione: anche condotte concentrate in un breve periodo possono costituire prova di partecipazione se emergono elementi di sistema, dimestichezza comunicativa, rapporti consolidati e ruoli operativi.
  • In sede cautelare, la contestazione di aggravanti o della qualificazione giuridica del fatto può essere priva di interesse a impugnare se la modifica non incide sul "quomodo" o sull'an della misura cautelare (ossia sul tipo o sulla durata effettiva della misura).
  • Chi impugna l'utilizzabilità di prove provenienti dall'estero deve specificare e provare fatti concreti che comprovino il rischio di lesione di diritti fondamentali; mere doglianze generiche non sono sufficienti.

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