Cassazione Civile, Ordinanza n. 04206/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
Un soggetto, condannato in appello quale fideiussore delle obbligazioni assunte da una società verso una banca, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato la decisione di primo grado e lo aveva condannato al pagamento di oltre 155.000 euro. Il ricorso era affidato a quattro motivi: (1) violazione dell'art. 345 c.p.c. e nullità del procedimento, per avere la sentenza d'appello ritenuto che il contratto di conto corrente fosse stato depositato sin dalla fase monitoria, mentre sarebbe stato prodotto solo in primo grado; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c., nullità del procedimento e omesso esame di fatto decisivo, per avere il giudice fondato la decisione su una prova asseritamente tardiva e inesistente; (3) violazione dell'art. 1283 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, per mancato rilievo della nullità del patto di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito; (4) violazione dell'art. 2033 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, per non avere considerato un pagamento di euro 7.451,78. La resistente ha depositato controricorso quale mandataria della società cessionaria del credito; la banca originaria non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha condiviso la proposta di definizione del giudizio e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la censura sul deposito del contratto non superava il rilievo della ricostruzione del fascicolo e, comunque, riproponeva in modo inammissibile una rivalutazione del fatto; ha considerato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva già decurtato dal credito la somma indebitamente pretesa a titolo di anatocismo; ha ritenuto manifestamente infondato il quarto motivo, poiché la Corte territoriale aveva proceduto a un nuovo accertamento del dovuto includendo ogni minore somma ritenuta dal primo giudice. In conseguenza dell'inammissibilità e della definizione conforme alla proposta, il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, al pagamento di una somma equitativa in favore della controricorrente e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
La censura di parte ricorrente è stata ritenuta non decisiva/inammissibile alla luce della ricostruzione del fascicolo e del contenuto delle produzioni documentali.
art. 115 c.p.c.
La doglianza è stata considerata inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto, mirava in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 1283 c.c.
La censura sulla nullità del patto di capitalizzazione trimestrale è stata dichiarata inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi, essendo il credito già stato depurato dell'anatocismo indebitamente preteso.
art. 2033 c.c.
La doglianza relativa all'indebito pagamento è stata ritenuta non idonea a scalfire il nuovo accertamento del saldo dovuto compiuto dalla Corte territoriale.
art. 380-bis c.p.c.
Il ricorso è stato esaminato anche a seguito di proposta di definizione del giudizio in camera di consiglio.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità della proposta, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente per la responsabilità aggravata prevista dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur denunciando violazione di legge o omesso esame di fatto, miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
- Il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè se critica una questione non decisiva o già superata dalla motivazione della decisione di merito.
- Quando il giudice di merito procede a un nuovo accertamento del credito e ne ridetermina l'importo, la censura che si limiti a contestare singole poste già assorbite o ridotte non è idonea a determinare la cassazione della sentenza.
- Nel giudizio di legittimità, la doglianza relativa alla tardiva produzione di un documento deve confrontarsi con la disciplina della ricostruzione del fascicolo e con il concreto percorso processuale delle produzioni, non potendo tradursi in una contestazione meramente assertiva della prova.
- La definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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