Cassazione Penale, Ordinanza n. 40941/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva applicato la pena, deducendo un vizio di motivazione con specifico riferimento alla misura dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione. La Corte rileva tuttavia che il ricorso investe una questione non riconducibile ai motivi di impugnazione consentiti contro la sentenza di patteggiamento/applicazione pena, poiché non si tratta di difformità tra richiesta e decisione, né di vizi della volontà dell'imputato, né di errata qualificazione del fatto, né di pena illegale nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato. Ha ritenuto che, contro la sentenza applicativa della pena, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consenta l'impugnazione soltanto per specifiche violazioni di legge, tra le quali non rientra il vizio di motivazione sulla quantificazione dell'aumento per continuazione. Conseguentemente, ha applicato le statuizioni conseguenti previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
violazione di legge in esso tassativamente indicate
contro la sentenza applicativa della pena l'impugnazione per cassazione è ammessa solo nei casi tassativamente previsti; non è deducibile un vizio di motivazione sulla misura dell'aumento in continuazione
inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano
la Corte può dichiarare de plano l'inammissibilità del ricorso nei casi previsti
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616
alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni economiche a carico del ricorrente
introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103
ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo l'impugnabilità della sentenza applicativa della pena
sentenza Sezioni Unite n. 33040 del 2015 (Iazzouli)
pena che possa definirsi illegale
richiamata per delimitare la nozione di pena illegale quale ipotesi eccezionalmente deducibile nel giudizio di legittimità
Massime di principio
- Contro la sentenza applicativa della pena il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi proponibile un ricorso che contesti il mero vizio di motivazione sulla quantificazione della pena.
- La doglianza sulla misura dell'aumento per continuazione non integra, di regola, una "difformità" tra richiesta e decisione, né un vizio della volontà dell'imputato, né un errore di qualificazione del fatto, né una pena illegale in senso tecnico.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile de plano, trovano applicazione le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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