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Sentenza

Sentenza n. 12317/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 100/19/CIR, recante “Approvazione, per l’anno 2018, delle condizioni tecniche e procedurali delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa, dei prezzi della banda Ethernet su rete in rame e NGA e dei contributi una tantum di attivazione (ULL/SLU/WLR/VULA e bitstream)”, pubblicata sul sito web dell’Autorità in data 2 agosto 2019, non notificata, nonché di ogni altro atto al predetto antecedente, conseguente, connesso o presupposto, ivi inclusa ove occorrere possa la delibera AGCom di consultazione pubblica, n. 216/18/CIR, nonché le delibere di approvazione delle offerte di riferimento delle annualità precedenti, nella misura in cui siano richiamate come precedenti o nella parte motiva a sostegno delle determinazioni che in questa sede si contestano (delibere n.n. 34/18/CIR; 62/18/CIR; 87/18/CIR; 653/16/Cons; 78/17/Cons; 106/17/Cons) per quanto di ragione già impugnata da Fastweb con separati ricorsi, nonché se ed in quanto occorrer possa delle delibere 43/17/Cons, 613/18/Cons e 348/19/Cons. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fastweb S.p.A., Società A Socio Unico Soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Swisscom Ag il 27/2/2023: per quanto di ragione, della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 100/19/CIR, recante “Approvazione, per l’anno 2018, delle condizioni tecniche e procedurali delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa, dei prezzi della banda Ethernet su rete in rame e NGA e dei contributi una tantum di attivazione (ULL/SLU/WLR/VULA e bitstream)”, pubblicata sul sito web dell’Autorità in data 2 agosto 2019, non notificata, nonché di ogni altro atto al predetto antecedente, conseguente, connesso o presupposto, ivi inclusa ove occorre possa la delibera AGCom di consultazione pubblica, n. 216/18/CIR, nonché le delibere di approvazione delle offerte di riferimento delle annualità precedenti, nella misura in cui siano richiamate come precedenti o nella parte motiva a sostegno delle determinazioni che in questa sede si contestano (delibere n.n. 34/18/CIR; 62/18/CIR; 87/18/CIR; 653/16/Cons; 78/17/Cons; 106/17/Cons) per quanto di ragione già impugnata da Fastweb con separati ricorsi, nonché se ed in quanto occorrer possa delle delibere 43/17/Cons, 613/18/Cons e 348/19/Cons. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FASTWEB S.P.A., SOCIETÀ A SOCIO UNICO SOGGETTA ALLA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO DI SWISSCOM AG il 19\9\2024: - per quanto di ragione della delibera AGCom n. 100/19/CIR pubblicata sul sito web dell’Autorità in data 2 agosto 2019, recante “Approvazione, per l’anno 2018, delle condizioni tecniche e procedurali delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa, dei prezzi della banda Ethernet su rete in rame e NGA e dei contributi una tantum di attivazione (ULL/SLU/WLR/VULA e bitstream)”, nonché ove occorre possa della delibera AGCom di consultazione pubblica, n. 216/18/CIR, nonché le delibere di approvazione delle offerte di riferimento delle annualità precedenti (delibere n.n. 34/18/CIR; 62/18/CIR; 87/18/CIR; 653/16/Cons; 78/17/Cons; 106/17/Cons) già impugnate da Fastweb con separati ricorsi, nonché delle delibere 43/17/Cons, 613/18/Cons e 348/19/Cons.

Giustizia amministrativa201913487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera AGCom n. 100/19/CIR, relativa all’approvazione per il 2018 delle condizioni tecniche ed economiche delle offerte di riferimento di Telecom Italia per i servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera AGCom deducendo, tra l’altro, violazione del d.lgs. n. 259/2003 e del principio di orientamento dei prezzi al costo effettivo ed efficiente, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità e contraddittorietà. I motivi residui riguardavano: l’incremento del costo unitario della banda Ethernet per il 2018, ritenuto incompatibile con le economie di scala e con la corretta allocazione dei costi comuni tra reti ATM ed ETH; la valorizzazione dei punti relativi alle attività della manodopera interna di Telecom rispetto alle imprese System esterne, con applicazione di un adeguamento inflattivo; i contributi una tantum per l’accesso alla cameretta zero e per i raccordi passivi in fibra ottica, ritenuti sovrastimati e non tempestivamente adeguati; il costo di gestione dell’ordine, quantificato in euro 4,49, per inclusione e allocazione non adeguatamente verificate dei costi dei sistemi informativi; nonché l’illegittimità derivata dalla delibera n. 34/18/CIR. La ricorrente ha dichiarato sopravvenuta carenza di interesse per ulteriori motivi e per i motivi aggiunti. Il TAR ha disposto verificazione tecnica sui criteri economici, sull’efficienza dei costi e sulla corretta applicazione delle metodologie regolatorie.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto ai motivi I, III, IV, V e IX, limitatamente alle delibere pregresse indicate, nonché quanto ai motivi aggiunti. Il motivo relativo al costo della banda Ethernet è stato respinto: la verificazione ha ritenuto coerente la metodologia top-down sui costi CORE 2017 e bottom-up sui volumi 2017, escludendo una errata allocazione dei costi comuni tra ATM ed ETH e chiarendo che la migrazione verso ETH non determina automaticamente economie di scala. È stata ritenuta legittima anche l’applicazione del fattore di efficientamento del 5% e non è stata accolta la censura relativa alla lesione del contraddittorio per l’oscuramento di dati commercialmente riservati. È stato respinto anche il motivo sulla valorizzazione dei punti System: l’art. 10 della delibera n. 321/17/CONS impone una rappresentazione omogenea e un confronto tecnico-economico, ma non l’automatica equiparazione dei valori; l’adeguamento inflattivo del benchmark è stato ritenuto motivato, metodologicamente corretto e di impatto quantitativo limitato. È stato accolto il motivo relativo ai contributi per cameretta zero e raccordi passivi in fibra ottica. L’AGCom avrebbe dovuto monitorare la serie storica dei costi medi e verificare tempestivamente l’allineamento dei contributi ai costi effettivi ed efficienti, anziché rinviare la correzione all’offerta di riferimento successiva. Le significative riduzioni dei prezzi nell’OR 2019 costituivano un indizio di possibile sovra-remunerazione nel 2018. L’assenza dei dati storici, non forniti dall’Autorità e da Telecom, non poteva essere utilizzata a loro vantaggio in applicazione del principio di vicinanza della prova. È stato accolto anche il motivo sul costo di gestione dell’ordine: l’Autorità aveva utilizzato dati contabili riferiti al 2018 anziché al 2017, aveva recepito in modo non adeguatamente verificato i dati forniti da Telecom e aveva incluso o imputato impropriamente diversi sistemi informativi. La verificazione ha stimato un costo efficiente sensibilmente inferiore, circa 3,24 euro, rispetto ai 4,49 euro approvati. La delibera è stata quindi annullata in parte qua, con obbligo dell’AGCom di rideterminare i contributi e il costo di gestione dell’ordine mediante una nuova istruttoria, dati contabili verificabili e corretta allocazione dei costi. Il motivo di illegittimità derivata rispetto alla delibera n. 34/18/CIR è stato respinto per genericità. Le spese di lite sono state compensate; i costi della verificazione, pari a euro 18.600 oltre oneri, sono stati posti per metà a carico di AGCom e per metà di Fastweb.

Norme richiamate

  • artt. 3, 4, 11, 13, 46, 47 e 50 d.lgs. 259/2003

    Le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche sono state richiamate quale base degli obblighi regolatori, inclusi l’orientamento dei prezzi ai costi effettivi ed efficienti e gli obiettivi di concorrenza e non discriminazione.

  • art. 79 d.lgs. 259/2003

    Il principio di proporzionalità orienta la scelta delle metodologie e dei rimedi regolatori nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’autorità nazionale di regolamentazione.

  • art. 10 delibera AGCom n. 321/17/CONS

    Il costo del servizio accessorio di provisioning, di attivazione e disattivazione, fornito da Telecom Italia System, è formulato e sottoposto all’approvazione dell’Autorità secondo gli stessi termini di rappresentazione e formalizzazione utilizzati dalle Imprese System utilizzate da Telecom Italia. Nell’approvazione dell’Offerta di Riferimento l’Autorità valuta l’efficienza dei costi presentati da Telecom Italia anche alla luce del confronto con i contratti delle Imprese System.

    La norma richiede una rappresentazione omogenea delle attività e una valutazione comparativa dell’efficienza, ma non impone l’automatica equiparazione tra il valore dei punti della manodopera interna e quello delle imprese System.

  • art. 120 c.p.a.

Massime di principio

  • Nella regolazione dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso, l’autorità può scegliere, nell’esercizio della discrezionalità tecnica, una metodologia top-down basata sui dati contabili dell’impresa regolata, purché verifichi ed elimini le inefficienze derivanti da scelte subottimali e motivi adeguatamente l’allineamento del prezzo al costo effettivo ed efficiente.
  • La migrazione degli accessi da una rete tecnologica a un’altra non comporta automaticamente economie di scala o una riduzione del costo unitario: l’effetto sui costi dipende dal mix tecnologico e geografico degli accessi e deve essere valutato sulla base di dati tecnici e contabili attendibili.
  • L’autorità di regolazione deve monitorare l’evoluzione dei costi medi dell’impresa regolata e non può rinviare a una successiva annualità la correzione di una possibile macroscopica anomalia tariffaria quando disponga di elementi concreti che ne evidenzino l’esistenza.
  • In applicazione del principio di vicinanza della prova, l’amministrazione e l’impresa regolata che non producano i dati storici nella loro disponibilità non possono trarre vantaggio processuale o sostanziale dalla conseguente impossibilità di effettuare una verifica matematica completa.
  • La determinazione di un prezzo regolato richiede un’istruttoria verificabile sulla corretta annualità dei dati contabili e sulla pertinenza e percentuale di allocazione dei costi ai servizi regolati; il recepimento acritico dei dati dell’impresa regolata integra difetto di istruttoria e può comportare l’annullamento della tariffa.
  • Il principio di rappresentazione omogenea dei costi delle attività svolte dalla manodopera interna e dalle imprese esterne non impone l’identità automatica dei relativi valori economici, purché l’autorità svolga un confronto tecnico-economico motivato e dimostri l’efficienza del parametro adottato.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Telecomunicazioni e impianti radioIstruttoria processuale
RamiAutorità indipendenti e regolazioneEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potere

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