Cassazione Penale, Sentenza n. 33743/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP di Frosinone (14/07/2023) per il delitto di omicidio aggravato in concorso con il figlio Mattia. I motivi principali: 1) carenza e contraddittorietà degli indizi a sostegno della responsabilità (discrepanze tra uso della mano sinistra nello sparo e la presunta destrorso abitudine di Mattia; differenze di statura e corporatura tra gli autori ripresi e i Toson; incongruenze su casco e calzature; assenza di un TMax in disponibilità dei Toson); 2) vizio di motivazione del Tribunale (come evidenziato dalla sentenza di annullamento della Prima Sezione della Cassazione) e insufficienza delle esigenze cautelari per la carcerazione, con richiesta di misura meno afflittiva (obbligo di dimora o arresti domiciliari).
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame, nel giudizio di rinvio, avesse legittimamente esercitato i pieni poteri di valutazione sul compendio probatorio e avesse fornito adeguata motivazione punto per punto rispetto alle criticità indicate dalla sentenza rescindente. La Corte ha confermato la fondatezza del quadro indiziario composto da: movente di vendetta emerso dalle risse precedenti, incontri e contatti tra padre e figlio il giorno del fatto, prelievo di 8.000 euro, inattività dei cellulari nel periodo dell'agguato e riattivazione coerente con la tempistica del fatto, videochiamata con gesti di "tutto a posto", riscontro di compatibilità del casco rinvenuto nel bagagliaio della fidanzata, falsi alibi e comportamenti dei familiari (costruzione di alibi, distruzione di registrazioni, sparizione di oggetti). Il Tribunale ha inoltre motivatamente confutato le obiezioni sulla mano usata per sparare, sulle differenze di statura e sulle incongruenze delle immagini (problematicità tecniche delle riprese), ritenendo che tali elementi non annullassero il complesso indiziario. Alla luce di ciò, la misura custodiale è stata considerata proporzionata e necessaria; il ricorso di Roberto Toson è stato quindi rigettato.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
La norma è stata applicata come criterio per valutare la sussistenza del quadro indiziario necessario all'applicazione di misure cautelari personali: il Tribunale ha ritenuto che, nella complessità delle prove e dei comportamenti post-fatto, sussistessero gravi indizi e esigenze cautelari che giustificavano la custodia in carcere.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
Richiamate Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023; Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020; Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019
È stato richiamato il principio secondo cui il giudice del rinvio, dopo annullamento per vizio di motivazione, ha pieni poteri di cognizione e può rivalutare integralmente il materiale probatorio; può pervenire a conclusioni diverse se adeguatamente motivate e nel rispetto dei limiti del giudicato interno.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio successivo ad annullamento per vizio di motivazione il giudice può riesaminare pienamente il materiale probatorio e giungere a valutazioni diverse se fornisce motivazione adeguata sui punti contestati dalla sentenza rescindente.
- Contraddizioni apparenti in singoli elementi (es.: mano usata per sparare, discrepanze sulle calzature o sul casco, differenze di statura da immagini) non bastano di per sé a escludere la sussistenza di gravi indizi quando sussiste un quadro indiziario complessivo solido (movente, comportamenti prima/dopo il fatto, falsi alibi, distruzione di prove, attività telefoniche sospette).
- La presenza di elementi che indicano la possibile ostacolarità delle indagini (es.: distruzione di registrazioni, costruzione di alibi da parte di familiari, scomparsa di oggetti) rafforza l'esigenza cautelare per pericolo di inquinamento probatorio.
- La valutazione della compatibilità di immagini video necessita di accertamenti tecnici (es.: RIS), e la non nitidezza delle immagini può giustificare il rigetto delle conclusioni difensive basate esclusivamente su quelle immagini.
- Perché una misura meno afflittiva sia ammessa occorre che il tribunale ritenga superati i rischi di reiterazione del reato, di inquinamento probatorio o di fuga: la mera esistenza di dubbi rispetto ad alcuni indizi non è di per sé sufficiente a prevalere sulla gravità del quadro indiziario complessivo.
- Le coincidenze cronologiche e comportamentali (inattività/riattivazione dei telefoni nel lasso temporale del fatto, prelievi ingenti, contatti ritualizzati dopo il fatto) assumono grande peso indiziario nel contesto delle misure cautelari.
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