Sentenza n. 2292/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che, in sede di ottemperanza, aveva accolto il ricorso contro il nuovo giudizio di non abilitazione scientifica nazionale e ordinato il rilascio dell’abilitazione
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato aveva impugnato il giudizio di inidoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per professore di prima fascia nel settore concorsuale 09/H1. La prima commissione aveva valutato positivamente le pubblicazioni, ma aveva ritenuto non posseduto il titolo di cui alla lettera e), relativo alla partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali rilevanti, considerando non rilevante la rivista IEEE Access. Il TAR aveva annullato il primo giudizio per difetto di motivazione e disposto il riesame da parte di una commissione in diversa composizione, limitatamente al titolo controverso. La nuova commissione aveva riconosciuto la rilevanza della rivista, classificata Q1, ma aveva nuovamente negato l’abilitazione ritenendo che la qualifica di Associate Editor, ricoperta dal candidato, non equivalesse a quella di membro dell’Editorial Board; aveva inoltre rilevato che il ruolo era stato ricoperto per un solo giorno alla data di presentazione della domanda. Il TAR, in sede di ottemperanza, aveva ritenuto che il riesame fosse stato illegittimamente esteso a un profilo diverso da quello oggetto della precedente sentenza, ravvisando violazione del giudicato e difetto di istruttoria, e aveva ordinato l’adozione del provvedimento di abilitazione. Il Ministero ha appellato tale decisione sostenendo che la precedente sentenza imponeva una nuova valutazione complessiva del titolo di cui alla lettera e), non limitata alla sola rilevanza della rivista, e che la nuova commissione aveva legittimamente verificato la corrispondenza tra il ruolo di Associate Editor e quello di membro dell’Editorial Board. Ha inoltre dedotto l’erroneità del richiamo all’art. 10-bis l. 241/1990, l’indebita sostituzione del TAR alla commissione tecnica e la congruità della motivazione del nuovo giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso proposto in primo grado. Ha chiarito che la precedente sentenza di annullamento non aveva riconosciuto al candidato il possesso del titolo, ma aveva rilevato un difetto di motivazione riferito unitariamente al giudizio sul titolo di cui alla lettera e). Pertanto, la nuova commissione era tenuta a rivalutare integralmente quel titolo, entro il limite oggettivo costituito dal titolo medesimo, potendo esaminare anche profili non considerati dalla prima commissione, purché rilevanti per il suo riconoscimento. La verifica della distinzione tra Associate Editor e membro dell’Editorial Board rientrava quindi nella pienezza del riesame e non costituiva violazione del giudicato. Il Consiglio di Stato ha ritenuto congruamente motivato il nuovo giudizio: la rivista disponeva di un Editorial Board in senso stretto, composto da 39 membri, mentre il candidato risultava indicato come Associate Editor e il suo nome non compariva tra i componenti dell’Editorial Board. La lettera del Managing Editor, attestando le attività svolte dal candidato, non dimostrava l’equiparabilità tra le due qualifiche. Il TAR aveva dunque illegittimamente sostituito la propria valutazione a quella della commissione tecnica. Non era necessario esaminare l’ulteriore profilo relativo alla durata di un solo giorno dell’esperienza. Il richiamo all’art. 10-bis l. 241/1990 è stato ritenuto non pertinente, poiché la commissione era stata investita di una nuova e piena valutazione del titolo controverso e il precedente annullamento aveva accertato soltanto un difetto di motivazione, senza riconoscere la spettanza del titolo. L’eccezione di inammissibilità dell’appello è stata respinta. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato.
La disposizione è stata ritenuta non pertinente al caso concreto: il precedente annullamento aveva imposto una nuova valutazione del titolo controverso, senza riconoscerne il possesso, e la commissione disponeva di pienezza valutativa nel riesame del titolo.
art. 99 c.p.a.
d.m. 120/2016, allegato A
Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio.
Il titolo deve essere valutato considerando tutti gli elementi rilevanti per verificare la direzione o partecipazione a comitati editoriali, inclusa la corrispondenza tra la qualifica dichiarata e quella richiesta dal criterio specifico della commissione.
Massime di principio
- Quando una sentenza annulla un giudizio amministrativo per difetto di motivazione riferito unitariamente a un determinato titolo o requisito, il riesame deve riguardare nuovamente tutti i profili rilevanti per accertarne la sussistenza, non soltanto l’aspetto specificamente valorizzato nella motivazione della prima decisione, purché resti entro l’oggetto del titolo o requisito controverso.
- Il giudicato di annullamento per difetto di motivazione non attribuisce al privato il bene della vita né accerta necessariamente il possesso del requisito; salvo specifici accertamenti vincolanti contenuti nella sentenza, l’amministrazione conserva il potere di procedere a una nuova valutazione nel perimetro conformativo stabilito dal giudice.
- La commissione tecnica incaricata del riesame può considerare, ai fini del riconoscimento di un titolo, elementi determinanti non esaminati dalla precedente commissione, quando tali elementi non siano stati oggetto di un accertamento giudiziale vincolante e rientrino nell’oggetto della nuova valutazione.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella della commissione competente; può verificare la logicità, coerenza, adeguatezza istruttoria e congruità della motivazione, ma non può equiparare autonomamente qualifiche o attività quando tale valutazione appartiene all’organo tecnico e risulta adeguatamente motivata.
- La distinzione organizzativa e funzionale tra diverse qualifiche all’interno dell’organo editoriale di una rivista può legittimamente fondare il mancato riconoscimento di un titolo accademico, se la commissione dimostra la separazione tra le categorie e l’assenza del candidato dall’elenco dei componenti dell’Editorial Board richiesto dal criterio di valutazione.
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