Cassazione Civile, Ordinanza n. 03214/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Un appaltatore aveva chiesto al Tribunale di Milano la condanna della committente al pagamento del saldo del corrispettivo dovuto per un contratto di appalto avente ad oggetto la trasformazione di un'area in laboratorio e la realizzazione di appartamenti. In primo grado la domanda era stata rigettata e l'appaltatore era stato a sua volta condannato al risarcimento dei danni per vizi, difetti e mancata esecuzione di parte delle opere. Il rigetto si fondava su una dichiarazione scritta, attribuita all'appaltatore e confermata da perizia grafologica, con cui egli rinunciava all'incarico e dichiarava di non poter portare a termine i lavori, affermando inoltre di nulla avere a pretendere con il pagamento finale indicato. In appello la decisione era stata confermata nel dispositivo, ma la Corte territoriale aveva mutato la ratio decidendi: non più l'esito sfavorevole della consulenza grafologica, bensì la tardività del disconoscimento della sottoscrizione delle scritture. L'appaltatore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse rilevato d'ufficio la tardività del disconoscimento della sottoscrizione; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 112, 214 e 215 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello con cui contestava che la perizia grafologica fosse stata eseguita su copie e non su originali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che la Corte d'appello, nel fondare il rigetto sulla tardività del disconoscimento della sottoscrizione, avesse illegittimamente rilevato d'ufficio un'eccezione che, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento ed è l'unica interessata a chiedere l'accertamento della provenienza della scrittura. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La Corte ribadisce il divieto di pronunciare su questioni non devolute, escludendo che il giudice possa rilevare d'ufficio una tardività rimessa alla disponibilità della parte interessata.
art. 214 c.p.c.
Il disconoscimento della scrittura privata e le contestazioni sulla provenienza della sottoscrizione operano nel quadro di una disciplina che richiede l'iniziativa della parte interessata; la tardività del disconoscimento non può essere rilevata d'ufficio.
art. 215 c.p.c.
L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, poiché solo essa ha interesse all'accertamento positivo della provenienza.
Massime di principio
- Nel giudizio civile, quando la contestazione riguarda la tempestività del disconoscimento di una scrittura privata, la relativa eccezione non è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma spetta alla parte che ha prodotto il documento e che è titolare dell'interesse all'accertamento della sua provenienza.
- Se il giudice d'appello modifica la ratio decidendi della decisione di primo grado, deve farlo nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e senza introdurre officiosamente questioni rimaste nella disponibilità della controparte.
- Quando un motivo di ricorso investe la base decisoria della sentenza impugnata e viene accolto, le ulteriori censure che presuppongono il mantenimento di quella base risultano assorbite.
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