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Ordinanza

Ordinanza n. 5375/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato non ha definito l’appello nel merito e non ha deciso sulla richiesta di interruzione. Ha disposto che la difesa degli appellanti fornisca chiarimenti documentati sull’identità del soggetto asseritamente deceduto e sulla sua posizione processuale, entro quaranta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla pubblica udienza del 25 febbraio 2027.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 9862/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto appello, integrato da motivi aggiunti, contro la sentenza del TAR Lazio n. 9862/2024. All’udienza pubblica del 21 maggio 2026 il difensore degli appellanti ha dichiarato che sarebbe intervenuto il decesso di un ricorrente, indicato come il dott. Giuseppe Del Matto, chiedendo l’interruzione del processo. Il Collegio ha rilevato che nessuna persona con tali generalità risulta tra gli appellanti o tra i ricorrenti del giudizio di primo grado, sicché la dichiarazione non consente allo stato di verificare il presupposto dell’interruzione.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato quale norma applicabile al processo amministrativo, senza ulteriore specificazione nella motivazione.

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla disciplina dell’interruzione del processo; il Collegio ha ritenuto necessari chiarimenti documentati prima di valutare la richiesta di interruzione.

Massime di principio

  • Quando viene chiesta l’interruzione del processo per il decesso di una parte, il giudice deve poter verificare che il soggetto deceduto coincida con una parte effettivamente presente nel giudizio; in caso di discordanza tra le generalità indicate e quelle risultanti dagli atti, può disporre chiarimenti documentati prima di pronunciarsi.
  • La richiesta di interruzione del processo non può essere accolta sulla base della sola dichiarazione difensiva quando l’identità del soggetto deceduto e la sua qualità di parte risultino non verificabili o incompatibili con gli atti processuali.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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