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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40624/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello per il reato di evasione, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per evasione, ritenendo che l'imputato si fosse trattenuto fuori dalla propria abitazione in violazione del regime cui era sottoposto. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe correttamente valutato la sussistenza di uno stato di necessità ex art. 54 c.p.; 2) insussistenza dell'elemento psicologico del reato; 3) violazione di legge per mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. I motivi sono stati ribaditi anche in memoria. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati o generici, osservando che essi miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio già compiuta con motivazione logica dalla Corte d'appello.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; nel testo la condotta è qualificata come evasione.

  • art. 54 cod. pen.

    La deduzione di stato di necessità è stata ritenuta infondata perché la motivazione di merito escludeva la prova di una situazione di pericolo per l'incolumità della persona.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione delle modalità e della durata della condotta contestata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura frazionata e alternativa degli elementi di prova quando la sentenza di merito offra una motivazione coerente e logicamente immune da vizi.
  • La deduzione dello stato di necessità richiede che dagli atti emerga la dimostrazione di un concreto pericolo attuale per il bene protetto; in mancanza di tale prova, la censura è infondata.
  • La contestazione dell'elemento soggettivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la motivazione che individui nell'intenzione dell'agente di tenere la condotta materiale sufficiente a fondare il reato può sorreggere il giudizio di responsabilità.
  • La particolare tenuità del fatto può essere negata valorizzando modalità esecutive e durata della condotta, quando tali elementi escludano la minima offensività richiesta dall'art. 131-bis c.p.
  • La manifesta infondatezza o la genericità dei motivi di ricorso possono condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, con le conseguenti statuizioni economiche accessorie.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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