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Circolare

Circolare numero 140 del 6-10-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’attuazione del decreto interministeriale 21 aprile 2004, relativo all’art. 4, commi 21 e 22, della legge finanziaria 2004. Viene precisato che il beneficio della riduzione delle sanzioni civili e la rateizzazione possono riguardare anche debiti contributivi precedenti all’evento eccezionale, purché sussista il nesso causale e ricorrano le condizioni previste. Sono inoltre indicati i casi di calamità, emergenze sanitarie e fitosanitarie, le estensioni a specifiche aree e settori, i criteri per la rateazione fino a 20 rate trimestrali e le regole procedurali per la presentazione della domanda e la gestione delle partite a ruolo.

Criteri interpretativi su riduzione sanzioni civili e rateizzazione debiti contributivi nel settore agricolo

Riduzione delle sanzioni civili e rateizzazione dei debiti contributivi nel settore agricolo

La circolare fornisce criteri interpretativi sul decreto interministeriale 21 aprile 2004, attuativo dell’art. 4, commi 21 e 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il documento chiarisce l’estensione dei benefici per il settore agricolo, sia in relazione alla rideterminazione delle sanzioni civili sia con riguardo alla rateizzazione dei debiti contributivi.

Chiarimento interpretativo generale

Viene precisato, a seguito di ulteriori indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che il nesso causale tra l’evento eccezionale e l’omissione contributiva può riguardare anche debiti contributivi anteriori all’evento, oltre a quelli successivi. Di conseguenza, la precedente circolare n. 117 del 23 luglio 2004 va intesa modificata nella parte in cui limitava il beneficio ai soli debiti successivi all’evento eccezionale.

Crediti contributivi ammessi alla rideterminazione delle sanzioni civili

La riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali si applica ai crediti per contributi previdenziali e assistenziali in capo alle aziende agricole che, alla data del 30 settembre 2003, risultino interessate da:

  • calamità naturali o avversità atmosferiche dichiarate ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, o da provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero oggetto di specifiche disposizioni di legge;
  • emergenze di carattere sanitario individuate con ordinanze adottate ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
  • emergenze fitosanitarie dichiarate da provvedimenti adottati ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni.

La circolare richiama inoltre l’estensione prevista dal comma 27 dell’art. 4 della legge n. 350/2003 alle aziende agricole della Sicilia orientale colpite dal sisma del 1990 e alle imprese del settore ittico operanti in zone colpite da mucillaggine o da altri fenomeni naturali che determinino la moria della fauna marina o l’impossibilità di svolgere attività di pesca o allevamento.

Misura delle sanzioni e tasso legale

Alla data di emissione della circolare, il tasso degli interessi legali è indicato nel 2,5% annuo. La misura ordinaria delle sanzioni civili, richiamata ai sensi dell’art. 116 della legge n. 388/2000, è pari al 7,50%, calcolata come T.U.R. maggiorato di 5,5 punti percentuali.

Soggetti beneficiari e ambito temporale

Possono beneficiare delle agevolazioni anche i lavoratori autonomi del settore agricolo e le aziende agricole assuntrici di manodopera, purché i loro debiti, anche se non prescritti, siano in essere alla data del 30/09/2003 e l’evento eccezionale si sia verificato entro tale data. Il riferimento temporale del 30 settembre 2003 è quindi centrale sia per l’individuazione degli eventi sia per la consistenza dei debiti agevolabili.

Rateizzazione dei debiti contributivi

L’art. 2 del decreto interministeriale prevede la possibilità di concedere una rateazione fino a venti rate trimestrali costanti per il pagamento dei debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali. La misura è riservata alle aziende agricole che, al 30 settembre 2003, si trovino in condizioni di particolare eccezionalità, e in particolare:

  • quando uno degli eventi richiamati abbia causato danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile rispetto all’anno precedente;
  • quando l’evento si sia protratto per due o più anni consecutivi;
  • quando l’azienda sia stata interessata da procedure concorsuali.

Interessi di differimento e competenza amministrativa

Sulle singole rate si applica un interesse di differimento pari al tasso legale vigente al momento della rateizzazione, in applicazione dell’art. 4, comma 23, della legge n. 350/2003. La decisione sulla domanda spetta al Direttore della sede regionale INPS, in coerenza con il regime delle rateizzazioni ordinarie già gestite dall’Istituto.

Presentazione della domanda e regole procedurali

La domanda di rateizzazione può essere presentata presso le sedi competenti per i contributi iscritti a ruolo esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 46/1999. La richiesta deve essere proposta, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva. La circolare precisa inoltre che l’iscrizione di ipoteca e il fermo amministrativo da parte del concessionario hanno natura di meri atti conservativi e non impediscono la concessione della rateizzazione.

Adempimenti delle sedi INPS

Richiamando la circolare n. 117 del 23 luglio 2004, si dispone che, al ricevimento delle domande delle aziende interessate, le sedi debbano sospendere tutte le partite iscritte a ruolo, evitare l’invio degli avvisi bonari e non procedere all’infasamento dei crediti. Per le modalità operative viene espressamente rinviato alla precedente circolare già citata.

Punti principali

Chiarimento interpretativo rispetto alla circolare n. 117/2004

A seguito di precisazioni ministeriali, viene chiarito che il nesso causale tra evento eccezionale e omissione contributiva può comprendere debiti contributivi sia anteriori sia successivi all’evento, purché l’evento sia intervenuto nei limiti temporali e sostanziali previsti dall’art. 4, commi 21 e 22, della legge n. 350/2003 e dal decreto interministeriale attuativo. Le indicazioni della circolare n. 117/2004 si intendono quindi modificate nella parte in cui limitavano il beneficio ai soli debiti successivi all’evento eccezionale.

Ambito della rideterminazione delle sanzioni civili

La riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali riguarda i crediti per contributi previdenziali e assistenziali delle aziende agricole interessate, alla data del 30 settembre 2003, da calamità naturali o avversità atmosferiche, emergenze di carattere sanitario o emergenze fitosanitarie, secondo i relativi provvedimenti normativi richiamati dalla circolare. Il beneficio si estende anche alle aziende agricole operanti nella Sicilia orientale colpite dal sisma del 1990 e alle imprese del settore ittico colpite da mucillaggine o da altri fenomeni naturali che provochino moria della fauna marina o impossibilità di svolgere l’attività di pesca o allevamento.

Misure economiche richiamate

Alla data della circolare, il tasso degli interessi legali è indicato nel 2,5% annuo. La misura delle sanzioni civili ordinarie, ai sensi dell’art. 116 della legge n. 388/2000, è pari al 7,50%, corrispondente al tasso unificato di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali.

Soggetti che possono beneficiare della riduzione

Possono accedere all’agevolazione sia i lavoratori autonomi del settore agricolo sia le aziende agricole assuntrici di manodopera, anche quando i titolari non siano iscritti ad alcuna gestione previdenziale. Il beneficio riguarda tutti i debiti, ancorché non prescritti, esistenti alla data del 30/09/2003, purché l’evento eccezionale si sia verificato entro tale data.

Rateizzazione dei debiti contributivi

L’art. 2 del decreto interministeriale consente una rateazione fino a 20 rate trimestrali costanti per il pagamento di debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali. La rateizzazione è prevista per le aziende agricole che, al 30 settembre 2003, si trovino in una delle seguenti situazioni: danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile rispetto all’anno precedente, oppure protrarsi dell’evento per due o più anni consecutivi, oppure sottoposizione a procedure concorsuali.

Tasso di interesse e competenza decisionale

Sulle singole rate si applica un tasso di interesse di differimento pari al tasso legale vigente al momento della rateizzazione, ai sensi dell’art. 4, comma 23, della legge n. 350/2003. La competenza a decidere sulla domanda è attribuita al Direttore della sede regionale INPS, analogamente a quanto avviene per le rateizzazioni ordinarie.

Domanda di rateizzazione e limiti procedurali

La domanda può essere presentata presso le sedi competenti per i contributi iscritti a ruolo esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 46/1999, prima dell’inizio della procedura esecutiva, a pena di decadenza. L’iscrizione di ipoteca e il fermo amministrativo, essendo atti conservativi, non impediscono la concessione della rateizzazione.

Adempimenti delle sedi INPS

In coerenza con la circolare n. 117/2004, le sedi devono sospendere tutte le partite iscritte a ruolo, non inviare avvisi bonari e non procedere all’infasamento dei crediti al momento della ricezione delle domande delle aziende interessate. Per le modalità operative viene richiamata la precedente circolare n. 117/2004.

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