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Circolare

Circolare numero 135 del 30-9-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per il 2004, gli importi e le aliquote dei versamenti volontari in agricoltura per lavoratori agricoli dipendenti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché per i contributi integrativi e per i coloni/mezzadri reinseriti nell'AGO. Vengono indicati i criteri di calcolo, gli incrementi applicabili, le classi di reddito, le tabelle degli importi e le differenze di disciplina per i soggetti autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997.

Versamenti volontari del settore agricolo - anno 2004

Versamenti volontari del settore agricolo - anno 2004

La circolare disciplina gli importi e i criteri di calcolo dei versamenti volontari per il settore agricolo relativi all'anno 2004. Le indicazioni riguardano più categorie di assicurati: lavoratori agricoli dipendenti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, contributi integrativi e posizioni di coloni/mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), con distinzione tra soggetti autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997.

Lavoratori agricoli dipendenti

Per i prosecutori volontari con qualifica di lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato, indeterminato e assimilati, il D.Lgs. n. 184/1997 ha determinato la differenziazione delle aliquote in base alla decorrenza dell'autorizzazione. Per l'anno 2004, inoltre, per effetto dell'art. 3 della Legge n. 146/1997, è previsto un aumento di 0,70 punti percentuali dell'aliquota del contributo dovuto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Dal 1° gennaio 2004 le aliquote risultano:

  • 22,97% per i lavoratori agricoli autorizzati prima del 31 dicembre 1995;
  • 24,97% per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995.

La circolare riporta anche i coefficienti di riparto tra quota base e quota pensione per entrambe le casistiche.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Per effetto dell'art. 10 della Legge n. 233/1990, coltivatori diretti, mezzadri e coloni versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero stabilite annualmente con decreto ministeriale. Per il 2004 le quattro classi sono state adeguate applicando la variazione ISTAT del 2,5% tra la media dell'anno 2003 e la media dell'anno 2002.

Le aliquote contributive IVS applicate sono:

  • 18,30% ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera b), della Legge n. 233/1990 e successive modificazioni;
  • 2,00% ai sensi dell'art. 12, comma 4, della stessa legge.

L'addizionale prevista dalla Legge n. 160/1975 è pari a 0,54 euro per il 2004.

La circolare riporta la tabella dei contributi settimanali per le quattro classi di reddito. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 233/1990, il contributo settimanale non può essere inferiore a:

  • 45,46 euro se l'autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
  • 48,76 euro se l'autorizzazione è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.

Contributi integrativi ex art. 4 D.P.R. n. 1432/1971

Per gli operai agricoli a tempo determinato, l'importo del contributo integrativo volontario è pari al contributo obbligatorio vigente nell'anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione. L'integrazione può essere richiesta fino alla concorrenza di 270 giornate.

Per il 2004 i contributi integrativi devono essere commisurati all'imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite nell'anno 2004, applicando l'aliquota IVS del settore, pari al 26,29% più la quota base dello 0,11%. La circolare richiama, per le modalità di calcolo, quanto già precisato nella circolare n. 5 del 15 gennaio 2004.

Se le retribuzioni corrisposte risultano inferiori a quelle spettanti nell'anno 1996 secondo i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, trovano applicazione i salari medi relativi al 1996 indicati nella circolare n. 211 del 7 dicembre 1999.

Piccoli coloni e compartecipanti familiari

Il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 maggio 2004 ha determinato le nuove retribuzioni medie giornaliere per il 2004 ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 488/1968. Tali retribuzioni, riportate in allegato, sono utilizzabili soltanto per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, per i quali continuano ad applicarsi i salari medi convenzionali definiti annualmente per ciascuna provincia.

Per questa categoria si applicano le aliquote previste per gli operai a tempo determinato. La circolare riporta una tabella provinciale con retribuzione giornaliera, contributo giornaliero e contributo base.

Coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO

Per i coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, il D.Lgs. n. 184/1997, art. 7, commi 1 e 7, prevede modalità diverse di versamento a seconda che l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia anteriore o posteriore al 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del decreto.

Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997

Per i soggetti autorizzati prima del 12 luglio 1997, la circolare indica gli importi dei contributi volontari dovuti per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2004. Il contributo è calcolato sulla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione originaria, rivalutata del 2,5% secondo l'indice ISTAT del costo della vita.

Sono riportate le classi di contribuzione dalla 18 alla 46 con i relativi importi di:

  • retribuzione settimanale;
  • retribuzione settimanale media imponibile;
  • contributo base;
  • contributo IVS;
  • contributo integrativo;
  • totale.

Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997

Per i contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997, il contributo volontario settimanale è dato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la domanda.

Per le domande accolte con decorrenza nell'anno 2004:

  • il contributo integrativo è composto dall'importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio, pari a 15,22 euro, più la contribuzione obbligatoria IVS calcolata sulla media delle retribuzioni dell'anno precedente, applicando l'aliquota del 9,04% (8,54% prevista per gli operai agricoli aumentata dello 0,50% ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 297/1982);
  • il contributo base è determinato applicando l'aliquota dello 0,11% sulla stessa media retributiva.

Per la 18ª classe sono inoltre indicati i coefficienti di riparto: base IVS 0,005939, quota pensione 0,994061, totale 1,000000.

Punti principali

Lavoratori agricoli dipendenti

Per i prosecutori volontari con qualifica di lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato, indeterminato e assimilati, dal 1° gennaio 2004 si applica un aumento di 0,70 punti percentuali dell'aliquota del contributo dovuto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Le aliquote risultano pari al 22,97% per gli autorizzati prima del 31 dicembre 1995 e al 24,97% per gli autorizzati dal 31 dicembre 1995, con specifici coefficienti di riparto tra quota base e quota pensione.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Per coltivatori diretti, coloni e mezzadri i contributi volontari sono determinati secondo quattro classi di reddito medio giornaliero aggiornate del 2,5% in base alla variazione ISTAT tra la media 2003 e la media 2002. Le aliquote IVS applicate sono 18,30% e 2,00%, con addizionale Legge 160/1975 pari a 0,54 euro per il 2004. Sono riportati gli importi settimanali per ciascuna classe e i minimi contributivi di 45,46 euro per autorizzazioni anteriori al 31 dicembre 1995 e 48,76 euro per autorizzazioni successive.

Contributi integrativi ex art. 4 D.P.R. n. 1432/1971

Per gli operai agricoli a tempo determinato il contributo integrativo volontario coincide con il contributo obbligatorio vigente nell'anno di riferimento e può essere richiesto fino a 270 giornate. Per il 2004 i contributi si calcolano sull'imponibile determinato dalle retribuzioni percepite nell'anno 2004 applicando l'aliquota IVS del settore, pari al 26,29% più la quota base dello 0,11%. Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari si applicano le retribuzioni medie giornaliere stabilite dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro del 24 maggio 2004, con tabella provinciale allegata.

Coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO autorizzati prima del 12 luglio 1997

Per i soggetti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997, i contributi volontari per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2004 sono commisurati alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione originaria, aggiornata del 2,5% ISTAT. La circolare riporta le classi dalla 18 alla 46 con i relativi valori di retribuzione settimanale, contributo base, contributo integrativo e totale.

Coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO autorizzati dal 12 luglio 1997

Per i contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997 il contributo volontario settimanale è dato dalla somma di contributo integrativo e contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la domanda. Per le domande accolte con decorrenza nel 2004 il contributo integrativo comprende l'importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a 15,22 euro e la contribuzione IVS calcolata con aliquota del 9,04%; il contributo base è calcolato con aliquota dello 0,11%. Sono inoltre indicati i coefficienti di riparto della 18ª classe.

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