Circolare numero 136 del 30-9-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce date, tempi e modalità per l’elezione dei sei componenti elettivi del Comitato amministratore della Gestione separata, fissate dal 15 al 19 novembre 2004. Illustra il calendario degli adempimenti, i requisiti di elettorato ed eleggibilità, la presentazione delle liste, l’organizzazione dei seggi e delle commissioni, nonché le modalità di voto cartaceo ed elettronico, scrutinio, proclamazione e comunicazione degli eletti. Sono inoltre richiamati il regolamento elettorale ministeriale e gli elenchi delle sedi provinciali e subprovinciali abilitate.
Elezione dei rappresentanti del Comitato amministratore della Gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995
Elezione dei rappresentanti del Comitato amministratore della Gestione separata
La circolare disciplina l’elezione dei sei componenti elettivi del Comitato amministratore della Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In particolare, definisce il calendario delle operazioni, i requisiti per elettorato attivo e passivo, le modalità di presentazione delle liste, l’organizzazione dei seggi, le procedure di voto cartaceo e telematico, nonché lo scrutinio e la proclamazione degli eletti.
Tempistica degli adempimenti
Per garantire il corretto svolgimento delle elezioni, fissate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nei giorni dal 15 al 19 novembre 2004, l’INPS dispone un calendario preciso di attività:
- 1° ottobre 2004: elaborazione dei dati degli iscritti sulla base delle informazioni acquisite al 30 settembre 2004 e predisposizione dei supporti magnetici per l’invio delle comunicazioni;
- dal 1° ottobre 2004: diffusione di comunicati stampa e individuazione di spazi gratuiti per pubblicizzare data e modalità del voto;
- dal 1° al 15 ottobre 2004: presentazione delle liste elettorali;
- dal 15 ottobre 2004: spedizione agli iscritti della comunicazione con certificato elettorale e prima parte del PIN, utile anche per il voto telematico e per altri servizi INPS;
- 18 ottobre 2004: comunicazione alla struttura competente dell’eventuale mancata presentazione di liste;
- 27 ottobre 2004: trasmissione degli elementi identificativi di ciascuna lista presentata;
- tra il 27 ottobre e il 10 novembre 2004: invio alle sedi territoriali dei manifesti con le liste da affiggere nei seggi;
- dal 15 al 19 novembre 2004: svolgimento delle votazioni dalle ore 9:00 alle ore 19:00, senza interruzione, anche in caso di festività locale.
Requisiti per elettorato attivo ed eleggibilità
Sono elettori gli iscritti alla Gestione da almeno sei mesi che abbiano versamenti contributivi in almeno tre mesi, indipendentemente dall’ammontare dei versamenti, purché tali versamenti si collochino nell’ambito dell’anzianità di iscrizione richiesta.
Sono eleggibili gli elettori che risultino in possesso di versamenti contributivi anche non continuativi non inferiori a 24 mesi, ciascuno per un importo non inferiore al minimale. La circolare precisa che tali requisiti devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2003.
Il regolamento allegato richiama, per la disciplina generale:
- elettorato attivo per gli iscritti da almeno sei mesi con contribuzione per almeno un trimestre;
- eleggibilità per gli iscritti che versino regolarmente i contributi da almeno due anni;
- verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre.
Collegi elettorali e riparto dei seggi
Sono costituiti due collegi elettorali nazionali:
- il primo collegio raccoglie i voti degli iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie;
- il secondo collegio raccoglie i voti degli iscritti che, essendo iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, non rientrano nell’ambito dell’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
L’appartenenza al primo o al secondo collegio è determinata dal tipo di contribuzione dell’ultimo versamento effettuato.
Per questa tornata elettorale, i sei seggi spettanti sono ripartiti in prima applicazione:
- quattro al primo collegio nazionale;
- due al secondo collegio nazionale.
Presentazione delle liste elettorali
Possono presentare liste:
- le organizzazioni sindacali dei lavoratori che abbiano rappresentanti nel Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
- gli iscritti aventi diritto al voto.
Sono espressamente escluse le liste in rappresentanza dei datori di lavoro e quelle espressione di associazioni di imprese.
Le liste devono essere presentate presso le Direzioni provinciali INPS tra il 1° e il 15 ottobre 2004, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Presso tali sedi vengono predisposte postazioni per:
- certificare i requisiti dei presentatori e dei candidati;
- autenticare le firme;
- ricevere le liste.
Ciascuna lista deve essere distinta per collegio elettorale e contenere:
- nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati;
- firma di accettazione dei candidati;
- firme di almeno 200 elettori per lista.
La lista non può contenere un numero di candidati superiore ai posti spettanti nel relativo collegio, e quindi:
- quattro candidati per il primo collegio;
- due candidati per il secondo collegio.
La circolare specifica inoltre che:
- i presentatori devono appartenere al medesimo collegio per il quale presentano la lista;
- i presentatori possono sottoscrivere una sola lista;
- la firma dei presentatori deve essere autenticata davanti a notaio, segretario comunale o dirigente INPS responsabile della Direzione provinciale all’atto della presentazione;
- i candidati devono appartenere allo stesso collegio della lista;
- i candidati possono essere compresi in una sola lista;
- l’accettazione dei candidati può essere espressa presso una Direzione provinciale INPS;
- anche la firma dei candidati deve essere autenticata secondo le modalità previste.
Le Direzioni provinciali devono verificare la sussistenza dei requisiti, acquisire le firme, attribuire data e ora alla presentazione e rilasciare ricevuta. Entro le ore 14:00 del 27 ottobre 2004 devono trasmettere per posta elettronica all’indirizzo parasubordinati@inps.it i dati identificativi di ciascuna lista, compresi contrassegno o denominazione, data e ora di presentazione ed elenco dei candidati con generalità e codice fiscale. Se non sono state presentate liste, entro il 18 ottobre 2004 deve essere inviata una comunicazione specifica sul mancato deposito.
La Direzione generale INPS numera le liste in ordine di arrivo, predispone due manifesti elettorali, uno per ciascun collegio, e li invia alle sedi con seggio per l’affissione.
Seggi elettorali e commissioni
I seggi elettorali sono costituiti presso tutte le Direzioni provinciali e subprovinciali dell’Istituto. È inoltre istituito presso la sede centrale INPS di Roma, in via Ciro il Grande 21, il seggio elettorale centrale, presso il quale può votare qualsiasi elettore.
Ogni seggio è dotato di una Commissione elettorale composta da:
- un rappresentante della Direzione regionale o provinciale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con funzioni di Presidente;
- un rappresentante INPS, con funzioni di Vicepresidente.
Possono far parte della Commissione anche:
- un rappresentante per ciascuna lista;
- un rappresentante per ciascun collegio elettorale nazionale.
Nessun componente della Commissione può essere candidato.
Al seggio centrale opera la Commissione elettorale centrale, presieduta da un delegato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e composta con gli stessi criteri delle altre commissioni, ma con un numero doppio di componenti.
Ciascun seggio deve esporre:
- i manifesti elettorali;
- il fac-simile della scheda di votazione;
- almeno tre copie del regolamento elettorale.
Operazioni di voto
Le votazioni si svolgono contemporaneamente in tutti i seggi dal 15 al 19 novembre 2004, dalle 9:00 alle 19:00, senza interruzione.
La circolare consente due modalità di voto:
- scheda cartacea presso il seggio;
- voto elettronico via internet, anche da domicilio.
Il voto è personale e segreto. Non è ammesso il voto per delega né per corrispondenza. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Il totale dei voti di ciascuna lista è dato dalla somma dei voti personali attribuiti ai candidati della lista stessa.
Per il voto cartaceo, l’elettore deve presentarsi con:
- documento di riconoscimento valido;
- codice fiscale;
- certificato elettorale.
La verifica dell’identità precede ogni operazione di voto e gli estremi del documento vengono annotati nell’elenco del seggio. Dopo il voto, l’elettore firma l’elenco, restituisce la scheda piegata in quattro parti per l’inserimento nell’urna e riottiene il documento di identità, mentre il certificato elettorale viene ritirato.
Nel caso di omonimia tra candidati, la validità del voto richiede l’indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita del candidato prescelto.
Sono previste anche misure organizzative specifiche per ogni seggio:
- una postazione con terminale e personale qualificato per l’immediato accertamento del diritto al voto per gli iscritti privi di certificato elettorale;
- una postazione per l’esercizio del voto telematico;
- la garanzia della sicurezza del seggio durante le ore notturne.
Voto telematico
Chi intende votare per via telematica e non è già in possesso del PIN abilitante riceve la prima parte del PIN insieme al certificato elettorale e le istruzioni per ottenere la seconda parte, necessaria sia per il voto elettronico sia per l’accesso ai servizi INPS.
La seconda parte del PIN, se richiesta tempestivamente al numero telefonico indicato nella comunicazione, viene inviata per posta.
La richiesta del PIN per il voto telematico non esclude la possibilità di votare in presenza presso un seggio con scheda cartacea.
Per votare elettronicamente l’elettore, entro le ore 19:00 del 19 novembre 2004, deve:
- identificarsi digitando il codice fiscale;
- accedere alla scheda elettronica del collegio di appartenenza;
- selezionare la lista prescelta;
- indicare una sola preferenza tra i candidati della lista;
- confermare il voto, dopo di che la scheda scompare dal video.
Reclami e scrutinio
I reclami presentati durante le votazioni sono decisi in via provvisoria dal Presidente o dal Vicepresidente del seggio, sentiti gli altri componenti presenti, e vanno annotati sinteticamente nel registro dei verbali. La decisione definitiva spetta alla Commissione elettorale centrale.
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e iniziano subito dopo la chiusura delle votazioni del quinto giorno. I seggi territoriali scrutinano soltanto le schede cartacee presenti nelle urne del seggio e redigono un verbale con:
- numero dei voti per ciascuna lista;
- numero dei voti per ciascun candidato;
- numero delle schede nulle;
- numero delle schede bianche.
I risultati devono essere trasmessi immediatamente, con le stesse modalità utilizzate per l’invio delle liste, alla Commissione elettorale centrale. La documentazione cartacea relativa a contestazioni sulle procedure elettorali deve pervenire alla Commissione centrale entro il quindicesimo giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
La Commissione elettorale centrale:
- verifica i risultati trasmessi dai seggi locali;
- conteggia i voti espressi per via telematica;
- decide in via definitiva sui reclami;
- individua gli eletti;
- ripartisce i posti tra i candidati dei due collegi;
- redige il verbale finale.
La distribuzione dei posti avviene con metodo proporzionale, secondo il sistema del quoziente e dei più alti resti. All’interno di ciascuna lista, i posti sono assegnati in base ai voti individuali; in caso di parità, prevale chi abbia maggiore anzianità di iscrizione e contribuzione alla Gestione oppure, in subordine, il più anziano di età.
Proclamazione e comunicazione degli eletti
I dati definitivi delle elezioni, risultanti dal verbale della Commissione centrale o, se vi sono contestazioni, dal verbale conclusivo sulle stesse, sono comunicati dal Presidente dell’Istituto al Ministro del lavoro e della Previdenza sociale per l’adozione del decreto di costituzione del Comitato.
I risultati sono inoltre comunicati dal Presidente del Comitato amministratore in carica a ciascun eletto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I nominativi degli eletti sono resi pubblici con affissione nei locali dell’Istituto dei verbali finali.
Regolamento allegato e disposizioni transitorie
La circolare rinvia, per quanto non espressamente disciplinato, al regolamento elettorale ministeriale allegato, emanato in attuazione dell’art. 58, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e modificato con decreto del 2 febbraio 2000.
Nelle disposizioni transitorie del regolamento si conferma che, in prima applicazione, i sei posti sono ripartiti in quattro al primo collegio e due al secondo; che le elezioni si svolgono dal 15 al 19 novembre 2004; e che la comunicazione agli eletti è effettuata dal Presidente in carica del Comitato amministratore.
Sedi provinciali e subprovinciali
Gli allegati riportano l’elenco delle Direzioni provinciali e delle sedi subprovinciali INPS abilitate a ricevere le liste e a costituire i seggi elettorali. Tali elenchi coprono l’intero territorio nazionale e includono, tra le altre, le sedi regionali e territoriali di Piemonte, Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia, Sardegna e delle ulteriori articolazioni subprovinciali indicate negli allegati 2 e 3.
Punti principali
Calendario delle operazioni elettorali
La circolare fissa una serie di scadenze operative tra il 1° ottobre e il 19 novembre 2004. Tra le principali: elaborazione dei dati degli iscritti al 1° ottobre, presentazione delle liste dal 1° al 15 ottobre, invio delle comunicazioni con certificato elettorale e PIN dal 15 ottobre, segnalazione della mancata presentazione di liste entro il 18 ottobre, trasmissione degli elementi identificativi delle liste entro il 27 ottobre e svolgimento del voto dal 15 al 19 novembre 2004, dalle 9:00 alle 19:00 senza interruzione, anche in caso di festività locale.
Requisiti per elettorato attivo e passivo
Sono elettori gli iscritti alla Gestione da almeno sei mesi con versamenti contributivi in almeno tre mesi, indipendentemente dall’importo e purché collocati nell’ambito dell’anzianità di iscrizione. Sono eleggibili gli elettori con versamenti contributivi anche non continuativi per almeno 24 mesi, ciascuno di importo non inferiore al minimale; i requisiti devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2003. Il regolamento allegato richiama, in termini generali, iscrizione da almeno sei mesi con contribuzione per almeno un trimestre ed eleggibilità per contribuzione regolare da almeno due anni, verificata al 31 dicembre.
Collegi elettorali e riparto dei seggi
Sono previsti due collegi elettorali nazionali. Al primo affluiscono i voti degli iscritti non iscritti ad altre forme obbligatorie; al secondo quelli degli iscritti che, essendo iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, non sono destinatari dell’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997. Il tipo di contribuzione dell’ultimo versamento determina l’appartenenza al collegio. I sei posti spettanti sono ripartiti in prima applicazione in quattro per il primo collegio e due per il secondo.
Presentazione delle liste elettorali
Le liste possono essere presentate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nel Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e dagli iscritti aventi diritto al voto; sono escluse le liste dei datori di lavoro e quelle espressione di associazioni di imprese. La presentazione avviene presso le Direzioni provinciali INPS tra il 1° e il 15 ottobre 2004, dalle 9:00 alle 18:00, con autenticazione delle firme e verifica dei requisiti dei presentatori e dei candidati. Ogni lista deve essere distinta per collegio, contenere dati anagrafici e firma di accettazione dei candidati e almeno 200 firme di elettori; i candidati e i presentatori devono appartenere al medesimo collegio e non possono essere inseriti o sottoscrivere più liste.
Compiti delle strutture INPS e delle Direzioni regionali
Le Direzioni regionali devono favorire il rispetto delle scadenze, contattare i dirigenti regionali del Ministero del Lavoro per la costituzione dei collegi elettorali e disporre il pagamento dello straordinario ai presidenti di seggio, a carico dell’Istituto. Le Direzioni provinciali devono autenticare le firme, verificare i versamenti contributivi, registrare data e ora di presentazione, rilasciare ricevuta e trasmettere entro il 27 ottobre i dati identificativi delle liste al responsabile del procedimento. La Direzione generale numera le liste, predispone e invia i manifesti elettorali alle sedi con seggio.
Seggi, commissioni e sede centrale
I seggi sono costituiti presso tutte le Direzioni provinciali e subprovinciali INPS; presso la sede centrale di Roma, in via Ciro il Grande 21, è istituito anche il seggio elettorale centrale, aperto a qualsiasi elettore. Ogni seggio è presieduto da un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con vicepresidente INPS; possono aggiungersi rappresentanti di lista e di collegio, purché non candidati. Al seggio centrale opera la Commissione elettorale centrale, composta con criteri analoghi ma in numero doppio di componenti.
Modalità di voto cartaceo e telematico
Il voto è personale, segreto e può essere espresso sia con scheda cartacea sia per via elettronica via internet, anche da domicilio. Ciascun elettore può votare un solo candidato; in caso di omonimia, per la validità del voto devono essere indicati data e luogo di nascita del candidato. Per il voto cartaceo è richiesto documento di identità, codice fiscale e certificato elettorale; il votante firma l’elenco e la scheda deve essere integra e recare le firme previste. Per il voto telematico è previsto l’uso del PIN completo, con identificazione tramite codice fiscale e possibilità di votare fino alle 19:00 del 19 novembre 2004.
Scrutinio, proclamazione e comunicazioni finali
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e si svolgono subito dopo la chiusura del quinto giorno di voto. I seggi territoriali scrutinano le sole schede cartacee e comunicano i risultati alla Commissione centrale; quest’ultima verifica tutti i risultati, conteggia i voti telematici, decide sui reclami, individua gli eletti e ripartisce i seggi con metodo proporzionale, secondo quoziente e più alti resti, con preferenze all’interno delle liste e criteri di precedenza in caso di parità basati su anzianità di iscrizione/contribuzione e, in subordine, età. Gli esiti sono pubblicati nei locali dell’Istituto e comunicati agli eletti dal Presidente del Comitato in carica con raccomandata A/R.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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