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Circolare

Circolare numero 137 del 4-10-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’applicazione della convenzione tra INPS e FAPI per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle pensioni. Vengono chiariti i soggetti che possono rilasciare delega, le modalità di presentazione e decorrenza, la revoca, la misura del contributo, i rapporti finanziari e le istruzioni contabili con l’istituzione di nuovi conti nel piano dei conti. Sono inoltre richiamate le regole sulla tutela dei dati personali e la durata della convenzione.

Convenzione INPS-FAPI per la trattenuta dei contributi associativi sulle pensioni e relative istruzioni contabili

Convenzione INPS-FAPI per la riscossione dei contributi associativi sulle pensioni

La circolare illustra l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e FAPI per consentire la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni pensionistiche, ai sensi dell’art. 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485. Oltre alle regole operative sulla delega e sulla revoca, vengono fornite indicazioni sulla misura del contributo, sui rapporti finanziari tra le parti, sulle responsabilità e sulle variazioni al piano dei conti.

Ambito soggettivo

La facoltà di aderire al servizio riguarda i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS.

La circolare precisa espressamente che l’art. 23-octies non si applica ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la norma fa riferimento esclusivo alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La trattenuta può essere attivata solo mediante delega redatta sul testo predisposto dall’INPS, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. La delega deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale FAPI, con apposizione del timbro dell’organizzazione.

I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati FAPI abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS competenti, a cura della sede locale ovvero degli uffici centrali della FAPI.

Decorrenza della delega

Per le deleghe rilasciate da soggetti già titolari di pensione, l’efficacia decorre dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione alla sede INPS che ha in carico la pensione. Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa.

Le deleghe rilasciate da pensionati già in trattamento, così come quelle presentate con domanda di pensione, si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo revoca.

La presentazione deve avvenire tramite la FAPI alla sede INPS competente; la delega deve essere accompagnata da un elenco in duplice copia, di cui una viene restituita dalla sede con timbro e firma per ricevuta. Tale elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.

Entro la fine dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, ciascuna sede periferica deve consegnare alla struttura locale FAPI:

  • l’elenco delle deleghe attivate e di quelle non attivate relative alle deleghe presentate nel trimestre precedente, con indicazione del motivo della mancata attivazione per quelle non attivate;
  • l’elenco delle deleghe concomitanti alla domanda di pensione;
  • l’elenco dei soggetti che hanno presentato revoca.

Revoca e pluralità di deleghe

La revoca segue la stessa logica temporale della delega: se comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, viene acquisita dalla sede periferica ed è efficace dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione.

In presenza di più deleghe a favore di organizzazioni sindacali diverse, prevale la prima pervenuta all’INPS, salvo che una delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente; in tale ipotesi, è produttiva di effetti la delega successiva.

La circolare evidenzia inoltre una modifica rispetto alle convenzioni precedenti: per le revoche che pervengono direttamente all’INPS non sussiste più l’obbligo, per la sede, di avvisare preventivamente l’organizzazione sindacale prima dell’acquisizione della revoca.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, tredicesima compresa, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati:

  • 0,50% per gli importi compresi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% per gli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio di tale misura;
  • 0,35% per gli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Per le pensioni indirette o di reversibilità corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta è calcolata con le stesse modalità. La misura del contributo deve essere espressamente indicata nella delega.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

La convenzione prevede che l’INPS versi alla FAPI acconti mensili per i contributi riscossi. Tali acconti sono commisurati al 97% dell’importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento.

In via provvisoria, fino all’elaborazione dei dati necessari e comunque non oltre il mese di aprile, l’acconto è fissato in misura pari a un tredicesimo del totale degli acconti corrisposti all’organizzazione nell’anno precedente, maggiorato della percentuale di incremento del monte delle pensioni per effetto della perequazione automatica. I conguagli tra acconti provvisori e acconti determinati secondo il criterio ordinario sono effettuati contestualmente al pagamento del primo acconto così determinato.

Gli acconti sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese, o il primo giorno bancabile successivo. Inoltre, all’associazione è corrisposto con cadenza quadrimestrale un acconto per le trattenute relative alle pensioni di nuova liquidazione, sia al primo pagamento sia nelle rate successive dell’anno di liquidazione; tale acconto è determinato riducendo dell’3% l’importo delle trattenute da effettuare dalla decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione.

I conguagli tra gli acconti corrisposti ai sensi degli articoli 5 e 6 e le trattenute effettivamente operate devono essere effettuati, senza interessi o altri oneri, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Se prima di tale data sono disponibili rilevazioni contabili che coprono almeno il 97% del totale delle pensioni, è possibile procedere ai conguagli sulla base di tali rilevazioni, con successiva rideterminazione degli importi.

Entro il secondo anno di validità della convenzione, le parti dovranno riesaminare la data prevista per l’effettuazione dei conguagli.

Le spese e ogni eventuale altro onere, anche fiscale, inerente la convenzione sono posti a carico della FAPI. La FAPI si impegna inoltre a corrispondere all’Istituto, fin dalla stipula, gli importi determinati a seguito della revisione dei costi; i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002.

Le rimesse monetarie alla FAPI sono effettuate dalla sede centrale dell’organizzazione secondo le modalità da essa indicate. L’INPS è sollevato da responsabilità se le rimesse dovessero avvenire oltre i termini convenuti per difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie dei compiti istituzionali, con obbligo di tempestiva comunicazione alla FAPI.

Responsabilità e rapporti locali

L’INPS è dichiarato estraneo ai rapporti tra i pensionati assoggettati alla ritenuta sindacale e l’organizzazione sindacale. La FAPI esonera quindi l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti e, in particolare, si obbliga a ristorarlo di ogni eventuale effetto negativo derivante da controversie sulla validità o regolarità della delega.

A livello locale i rapporti con le strutture periferiche FAPI sono affidati al Responsabile dei rapporti con l’utenza, al quale i rappresentanti dell’organizzazione devono fare riferimento per la soluzione delle problematiche. Le questioni non risolvibili in sede locale sono rimesse alla Direzione Generale e alle strutture nazionali FAPI.

Banca dati delle deleghe e privacy

L’INPS mette a disposizione di ciascuna organizzazione sindacale convenzionata un’apposita banca dati delle deleghe sindacali, consultabile dalla stessa per la sola parte di propria competenza. Nella banca dati sono caricati i dati relativi alle deleghe su pensione, comprese nuove deleghe, revoche ed eliminazioni.

La consultazione avviene secondo le modalità e le autorizzazioni stabilite dall’INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni dell’Autorità Garante per la privacy.

Istruzioni contabili e piano dei conti

Per la rilevazione contabile delle trattenute effettuate per conto della FAPI sono istituiti due conti:

  • GPA 25/122, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA 27/122, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Il conto GPA 27/122 deve essere movimentato a partire dall’esercizio 2005. La circolare riporta inoltre le denominazioni complete e abbreviate dei conti da utilizzare nel piano dei conti.

Durata della convenzione

La convenzione decorre dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2004. Dal 1 gennaio 2005 si intende tacitamente prorogata di biennio in biennio, salvo disdetta da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno del secondo anno del biennio di validità.

Punti principali

Ambito soggettivo della delega

Possono aderire alla trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, perché l’art. 23-octies della legge n. 485/1972 si riferisce solo a pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio, presentazione e decorrenza della delega

La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’INPS e controfirmata dal responsabile locale FAPI; il testo include anche le autorizzazioni al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. I nominativi dei soggetti FAPI abilitati alla firma e presentazione devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS. Per i pensionati già in godimento, la delega produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo alla presentazione alla sede INPS competente; se presentata con la domanda di pensione, decorre dalla data di decorrenza della pensione.

Revoca e pluralità di deleghe

La delega e la revoca acquisiscono efficacia entro tre mesi dalla presentazione. La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca. Se risultano più deleghe a favore di diverse organizzazioni sindacali, vale la prima pervenuta all’INPS, salvo che la successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente. La revoca comunicata direttamente dal pensionato all’INPS ha effetto dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di presentazione. Per le revoche pervenute direttamente all’INPS non è più previsto l’obbligo di avviso preventivo all’organizzazione sindacale.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, tredicesima compresa, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e non superiore al doppio; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo. Per le pensioni indirette o di reversibilità pagate con unico ordine a più contitolari si applicano le medesime modalità. L’aliquota deve essere espressamente indicata nell’atto di delega.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Gli acconti mensili alla FAPI sono commisurati al 97% delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento; in via provvisoria, fino all’elaborazione dei dati e comunque non oltre aprile, l’acconto è pari a un tredicesimo del totale dell’anno precedente maggiorato dell’incremento del monte pensioni per perequazione automatica. I conguagli tra acconti e trattenute effettive sono effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo, senza interessi o altri oneri, salvo conguagli anticipati se le rilevazioni contabili coprono almeno il 97% degli importi. Le spese e gli eventuali oneri, anche fiscali, restano a carico della FAPI.

Responsabilità, rapporti locali e banca dati

L’INPS è estraneo ai rapporti tra pensionati e organizzazione sindacale e la FAPI esonera l’Istituto da ogni responsabilità, impegnandosi a ristorarlo di eventuali effetti negativi derivanti da controversie sulla validità o regolarità della delega. A livello locale i problemi sono gestiti dal Responsabile dei rapporti con l’utenza; le questioni irrisolte passano alla Direzione Generale e alle strutture nazionali FAPI. È prevista una banca dati delle deleghe sindacali consultabile dall’organizzazione per la parte di propria competenza, nel rispetto delle autorizzazioni INPS e delle norme di sicurezza e privacy.

Istruzioni contabili e piano dei conti

Per la rilevazione delle trattenute per contributi sindacali FAPI sono istituiti due conti: GPA 25/122 per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso e GPA 27/122 per quelli relativi alle pensioni pagate negli anni precedenti. Il conto GPA 27/122 deve essere movimentato dall’esercizio 2005. La circolare richiama anche le denominazioni complete e abbreviate dei conti nel piano dei conti.

Durata della convenzione

La convenzione decorre dalla stipula fino al 31 dicembre 2004 ed è tacitamente prorogata di biennio in biennio a partire dall’1 gennaio 2005, salvo disdetta da inviare con raccomandata A/R entro il 30 giugno del secondo anno del biennio di validità.

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