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Circolare

Circolare numero 139 del 4-10-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’attuazione della convenzione stipulata tra INPS e UN.I.A.P. per la trattenuta in pensione dei contributi associativi degli iscritti. Vengono precisati i soggetti che possono rilasciare delega, le modalità di sottoscrizione, la decorrenza delle deleghe e delle revoche, la misura del contributo, i rapporti finanziari e le responsabilità delle parti. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili con istituzione di specifici conti e le regole di consultazione della banca dati delle deleghe.

Convenzione INPS-UN.I.A.P. per la riscossione dei contributi associativi su pensione e relative istruzioni contabili

Convenzione INPS-UN.I.A.P. per la riscossione dei contributi associativi su pensione

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e UN.I.A.P. ai sensi dell’art. 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485, finalizzata alla riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle pensioni. Sono inoltre disciplinati i profili di decorrenza, revoca, importi, rapporti finanziari e rilevazione contabile.

Ambito soggettivo di applicazione

Possono beneficiare del servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La circolare chiarisce espressamente che la disciplina non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’art. 23-octies si riferisce solo alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante delega predisposta dall’INPS, che deve contenere la misura del contributo e le autorizzazioni previste per il trattamento dei dati personali ai sensi del d.l.vo 196/2003. La delega deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale dell’UN.I.A.P., con apposizione del timbro dell’Organizzazione.

Per la gestione operativa, i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati UN.I.A.P. abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS competenti, a cura della sede locale o degli uffici centrali dell’Associazione.

Decorrenza delle deleghe e gestione delle revoche

Per le deleghe rilasciate da soggetti già pensionati, l’efficacia decorre dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione alla sede INPS che ha in carico la pensione. Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla decorrenza della pensione stessa.

La circolare ribadisce che la delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca. La revoca ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla sede INPS competente.

Quando il pensionato abbia rilasciato più deleghe in favore di organizzazioni sindacali diverse, prevale la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente. È inoltre escluso che il rilascio di una nuova delega equivalga a revoca implicita della precedente.

Un chiarimento rilevante riguarda le revoche trasmesse direttamente dal pensionato all’INPS: rispetto alle convenzioni precedenti, la sede non deve più avvisare preventivamente l’organizzazione sindacale prima di acquisire la revoca.

Misura del contributo sindacale

L’ammontare del contributo è determinato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote stabilite sono:

  • 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio dello stesso;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Per le pensioni indirette o di reversibilità corrisposte con un unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta è calcolata secondo le medesime modalità. La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione regolano acconti, conguagli, spese e modalità di rimessa, mentre gli adempimenti sono gestiti a livello centrale tra Direzione Generale INPS e UN.I.A.P.

L’INPS versa all’Associazione acconti mensili pari al 97% dell’importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento. Fino all’elaborazione dei dati necessari e comunque non oltre il mese di aprile, gli acconti sono determinati in via provvisoria in misura pari a un tredicesimo del totale degli acconti corrisposti nell’anno precedente, aumentato della percentuale di incremento del monte pensioni per effetto della perequazione automatica. I conguagli tra acconti provvisori e definitivi sono effettuati contestualmente al pagamento del primo acconto determinato in via definitiva.

Gli acconti sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese, o il primo giorno bancabile successivo. Per le trattenute sulle pensioni di nuova liquidazione è previsto un acconto quadrimestrale, con determinazione della misura attraverso una riduzione del 3% dell’importo delle trattenute calcolate dalla data di decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione.

I conguagli tra acconti e trattenute effettivamente operate sono effettuati senza interessi o altri oneri entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Se prima di tale data risultano disponibili rilevazioni contabili riferite ad almeno il 97% del totale delle pensioni, i conguagli possono essere effettuati sulla base di tali rilevazioni, con riserva di successiva rideterminazione. Entro il secondo anno di validità della convenzione le parti dovranno riconsiderare il termine previsto per i conguagli.

L’UN.I.A.P. si impegna inoltre a corrispondere all’INPS gli importi derivanti dalla revisione dei costi; la circolare precisa che i costi attualmente vigenti sono quelli stabiliti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002. Restano a carico dell’Associazione anche eventuali ulteriori oneri, compresi quelli fiscali.

Le rimesse monetarie all’Associazione sono effettuate dalla sede centrale UN.I.A.P. secondo le modalità da essa indicate. L’INPS è sollevato da responsabilità se le rimesse avvengono oltre i termini per difficoltà operative connesse alle priorità istituzionali, fermo restando l’obbligo di tempestiva comunicazione all’Associazione.

Responsabilità e rapporti con l’utenza

L’INPS è dichiarato estraneo ai rapporti tra i pensionati assoggettati a ritenuta sindacale e l’Associazione. L’UN.I.A.P. esonera l’Istituto da ogni responsabilità e si obbliga a ristorarlo di eventuali effetti negativi derivanti da controversie sulla validità o regolarità delle deleghe.

A livello locale, i rapporti con le strutture periferiche dell’UN.I.A.P. sono affidati al Responsabile dei rapporti con l’utenza, al quale i rappresentanti dell’Associazione devono rivolgersi per eventuali problematiche. Le questioni non risolvibili in sede locale sono rinviate al livello centrale per l’esame della Direzione Generale e delle strutture nazionali dell’UN.I.A.P.

Banca dati delle deleghe sindacali

L’INPS mette a disposizione di ciascuna organizzazione sindacale convenzionata un’apposita banca dati delle deleghe sindacali, consultabile per la parte di competenza. In tale banca dati confluiscono i dati relativi a nuove deleghe, revoche ed eliminazioni. L’accesso avviene secondo le modalità e le autorizzazioni stabilite dall’INPS, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni dell’Autorità Garante per la privacy.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Per la rilevazione contabile delle trattenute effettuate per conto dell’UN.I.A.P. vengono istituiti due conti:

  • GPA 25/121, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA 27/121, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Il conto GPA 27/121 deve essere movimentato a partire dall’esercizio 2005. L’allegato 3 riporta le corrispondenti variazioni al piano dei conti con denominazione completa e abbreviata.

Durata della convenzione

La convenzione decorre dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2004 e si intende tacitamente prorogata di biennio in biennio a decorrere dall’1 gennaio 2005, salvo disdetta da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno del secondo anno del biennio di validità.

Punti principali

Ambito della convenzione e soggetti interessati

La convenzione riguarda la riscossione, da parte dell’INPS, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti all’UN.I.A.P. mediante trattenuta sulle pensioni. Possono avvalersi del servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori di previdenza, sostitutivi o integrativi, gestiti dall’INPS. È esclusa l’applicazione ai titolari di pensione o assegno sociale, perché la norma richiama soltanto pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Delega, sottoscrizione e comunicazioni interne

La trattenuta è autorizzata mediante delega predisposta dall’INPS, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni al trattamento dei dati ai sensi del d.l.vo 196/2003. La delega deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale dell’UN.I.A.P., con apposizione del timbro dell’Organizzazione. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati abilitati alla firma e presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS dalla sede locale o dagli uffici centrali UN.I.A.P.

Decorrenza delle deleghe e gestione delle revoche

Le deleghe presentate da soggetti già pensionati producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione alla sede INPS che gestisce la pensione. Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione. Deleghe e revoche sono efficaci entro tre mesi dalla presentazione. La delega si rinnova tacitamente di anno in anno salvo revoca. Se risultano più deleghe a favore di organizzazioni diverse, vale la prima pervenuta all’INPS, salvo che la successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente. La revoca comunicata direttamente dal pensionato all’INPS ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo alla sua presentazione; per tali revoche, rispetto alle convenzioni precedenti, non sussiste più l’obbligo di avvisare preventivamente l’organizzazione sindacale.

Importo del contributo sindacale

La misura del contributo è calcolata sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima e con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% sulla quota di pensione entro il trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e non superiore al doppio; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo. Per le pensioni indirette o di reversibilità corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta si applica con le medesime modalità. La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega.

Rapporti finanziari, spese, rimesse e responsabilità

Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 disciplinano acconti, conguagli, spese e rimesse, con adempimenti definiti a livello centrale tra Direzione Generale INPS e UN.I.A.P. L’INPS versa acconti mensili pari al 97% delle trattenute disposte; in via provvisoria, fino all’elaborazione dei dati e comunque non oltre aprile, gli acconti sono calcolati in misura pari a un tredicesimo del totale corrisposto nell’anno precedente, maggiorato dell’incremento del monte pensioni per perequazione automatica. I conguagli tra acconti e trattenute effettive sono effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo, senza interessi o altri oneri. UN.I.A.P. sopporta i costi della convenzione, determinati secondo revisione dei costi, attualmente quelli della delibera CdA n. 39 del 5.02.02, nonché ogni ulteriore onere anche fiscale. L’UN.I.A.P. esonera l’INPS da responsabilità nei rapporti con i pensionati e si obbliga a rifondere eventuali effetti negativi derivanti da contestazioni sulla validità o regolarità delle deleghe.

Rapporti locali e banca dati deleghe

A livello locale i rapporti con le strutture periferiche dell’UN.I.A.P. sono affidati al Responsabile dei rapporti con l’utenza. Le questioni non risolte localmente devono essere sottoposte al livello centrale. L’INPS mette inoltre a disposizione di ciascuna organizzazione convenzionata una banca dati delle deleghe sindacali consultabile per la parte di competenza, contenente nuove deleghe, revoche ed eliminazioni, nel rispetto delle autorizzazioni e delle norme di sicurezza e privacy.

Istruzioni contabili e piano dei conti

Per la rilevazione contabile delle trattenute sulle pensioni per conto UN.I.A.P. sono istituiti i conti GPA 25/121, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA 27/121, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. Il conto GPA 27/121 deve essere movimentato a partire dall’esercizio 2005. L’allegato 3 riporta le variazioni al piano dei conti con le relative denominazioni complete e abbreviate.

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