Circolare numero 141 del 6-10-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i collaboratori dei nuclei mezzadrili e colonici possono accedere alla rendita vitalizia prevista dall'art. 13 della legge n. 1338/1962, nei limiti dei requisiti di legge. L'INPS richiama i precedenti orientamenti già forniti e recepisce il parere dell'Avvocatura del 3 agosto 2004, che conferma l'esperibilità del modello legislativo anche per i membri della famiglia colonica. Per la valutazione delle domande, comprese quelle già presentate, restano validi i criteri indicati nelle circolari n. 32/2002, 36/2003 e 10/2004, nonché nel messaggio n. 022705 del 14 luglio 2004. Viene inoltre precisato che il requisito di parentela o affinità entro il quarto grado riguarda il titolare del nucleo mezzadrile o colonico e non il concedente, pur essendo quest'ultimo il soggetto responsabile del versamento dei contributi.
Ammissibilità dei collaboratori dei nuclei mezzadrili e colonici alla rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962
Ammissibilità dei collaboratori dei nuclei mezzadrili e colonici alla rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962
La circolare fornisce un chiarimento interpretativo sull'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in relazione ai collaboratori dei nuclei mezzadrili e colonici. L'Istituto prende atto del parere reso dall'Avvocatura in data 3 agosto 2004 e conferma la possibilità di ricorrere al modello della rendita vitalizia anche per i membri della famiglia colonica, purché ricorrano i requisiti stabiliti dalla normativa.
Quadro interpretativo di riferimento
La circolare si inserisce in un percorso già avviato con precedenti istruzioni interne. In particolare, richiama le circolari n. 36 del 2003 e n. 10 del 2004, nelle quali era stata anticipata la riserva di ulteriori precisazioni sull'ammissibilità alla rendita vitalizia dei collaboratori dei nuclei colonici e mezzadrili. Per l'esame delle domande resta inoltre valido il complesso dei criteri già esposti con:
- circolare n. 32/2002;
- circolare n. 36/2003;
- circolare n. 10/2004;
- messaggio n. 022705 del 14 luglio 2004.
Soggetti interessati e requisito di parentela
Il chiarimento centrale riguarda il requisito della parentela o affinità entro il quarto grado. La circolare specifica che tale requisito deve essere verificato con riferimento al titolare del nucleo mezzadrile o colonico, e non al concedente. Quest'ultimo, pur essendo il soggetto responsabile del versamento dei contributi, non deve essere legato da alcun vincolo di parentela o affinità con il collaboratore dell'impresa familiare.
Implicazioni operative
Il documento ha rilievo per la trattazione delle domande di rendita vitalizia già presentate e di quelle future, perché conferma la possibilità di accoglimento per i collaboratori dei nuclei mezzadrili e colonici nei limiti fissati dalla disciplina vigente. L'elemento decisivo, ai fini istruttori, resta la verifica dei requisiti di legge secondo gli orientamenti già consolidati dall'Istituto.
Punti principali
Ammissibilità alla rendita vitalizia
La circolare afferma che i collaboratori dei nuclei mezzadrili e colonici possono essere ammessi alla rendita vitalizia prevista dall'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in conformità ai requisiti previsti dalla normativa. Il chiarimento discende dal parere dell'Avvocatura del 3 agosto 2004, che riconosce l'utilizzabilità del modello legislativo anche da parte dei membri della famiglia colonica.
Criteri applicativi per l'esame delle domande
Per la valutazione delle domande, comprese quelle già presentate, si confermano i criteri già indicati nelle circolari n. 32/2002, n. 36/2003 e n. 10/2004, nonché nel messaggio n. 022705 del 14 luglio 2004. La circolare non introduce nuovi requisiti procedurali, ma richiama la disciplina interpretativa già consolidata.
Requisito di parentela o affinità
Viene precisato che il vincolo di parentela o affinità entro il quarto grado deve riferirsi al titolare del nucleo mezzadrile o colonico e non al concedente. Nei confronti del concedente, pur essendo egli responsabile del versamento dei contributi, non è richiesto alcun rapporto di parentela o affinità con il collaboratore dell'impresa familiare.
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