Sentenza n. 143/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del Provvedimento della Prefettura di Bologna del 28 ottobre 2025, con il quale è stata rifiutata la domanda presentata dal ricorrente in data 24 ottobre 2025, volta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. F della Legge 5 febbraio 1992, n. 91; - di tutti i provvedimenti antecedenti concomitanti e conseguenti, nonché presupposti con quello impugnato e non conosciuti dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di inammissibilità o rifiuto della domanda di cittadinanza italiana per asserita mancanza del requisito reddituale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, legalmente residente in Italia dal 2014 e titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo dal 2021, ha impugnato il provvedimento del 28 ottobre 2025 con cui la Prefettura di Bologna ha rifiutato la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, nonché eccesso di potere per omessa valutazione di fatti rilevanti, erronea individuazione dei presupposti, falsa interpretazione della legge, carenza di motivazione e istruttoria e ingiustizia grave e manifesta. In particolare, ha contestato che la Prefettura non avesse considerato, ai fini reddituali, le somme percepite nel 2023 a titolo di indennità di disoccupazione NASpI. Nel triennio di riferimento risultavano dichiarati euro 21.179,26 per il 2022, euro 13.099 per il 2024 e, per il 2023, euro 1.916,36 da lavoro dipendente oltre euro 11.006,70 di indennità NASpI erogata dall'INPS.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Ha ritenuto che la Prefettura non avesse rilevato una reale carenza documentale, poiché la documentazione prodotta attestava i redditi percepiti nel triennio, ma avesse invece espresso una valutazione sostanziale sull'adeguatezza e consistenza della capacità reddituale del richiedente. Tale valutazione eccede il perimetro dell'attività prefettizia diretta all'accertamento dell'ammissibilità della domanda, essendo l'indagine sulla fondatezza della richiesta e sulla rilevanza dei redditi riservata al Ministero dell'Interno. La declaratoria di inammissibilità è stata quindi ritenuta illegittima perché fondata sull'erroneo presupposto della mancata produzione di documentazione essenziale. Le spese sono state compensate in ragione della particolare natura del vizio rilevato.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza; la decisione chiarisce il riparto tra verifica prefettizia dell'ammissibilità documentale e valutazione ministeriale della fondatezza della domanda.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente quale parametro di legittimità del provvedimento, senza un'autonoma elaborazione nella motivazione.
art. 97 Cost.
Invocato dal ricorrente quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, senza un'autonoma elaborazione nella motivazione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Nella fase di verifica dell'ammissibilità di una domanda di cittadinanza, l'articolazione periferica dell'amministrazione deve accertare la completezza e l'idoneità della documentazione prodotta a comprovare i redditi dichiarati, senza sostituire tale verifica con una valutazione sostanziale sull'adeguatezza o consistenza della capacità reddituale.
- Quando la documentazione prodotta attesta i redditi percepiti nel periodo di riferimento, la domanda non può essere dichiarata inammissibile per mancata produzione di documentazione essenziale soltanto perché l'amministrazione nutre dubbi sulla rilevanza o sufficienza economica dei redditi stessi.
- La valutazione nel merito della rilevanza e della consistenza dei redditi ai fini della fondatezza della domanda di cittadinanza spetta al Ministero competente e non alla Prefettura nella fase di accertamento dell'ammissibilità.
- È illegittimo il provvedimento prefettizio che qualifica come carenza documentale una valutazione sostanziale negativa sulla capacità reddituale dell'istante, quando gli elementi reddituali del triennio risultano documentati, anche se comprendono somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione.
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