Sentenza n. 642/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento della nota m_pi.AOODPIT.REGISTRO_DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0002337.26-09-2024 emessa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, in asserita esecuzione delle Sentenze TAR Lazio, Sez. IV bis, 18 maggio 2022 n. 6320 e 6321, e della successiva sentenza di ottemperanza del medesimo TAR Lazio, Sez. IV bis, con la quale è stata nuovamente rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna, all’esito del riesame disposto dal TAR Lazio del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 534 dell’11 gennaio 2023 – non noto – reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca in linea generale sui c.d. “titoli propri” rilasciati dalle Università spagnole per la specializzazione al sostegno scolastico in favore degli alunni disabili; - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024, – prot. AOODGINTCO n. 16073 del 22 aprile 2024 e prot. 8644 del 5 giugno 2024 non noti – resi dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero e sue succursali, in Spagna, in collaborazione con l’Istituto di formazione SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compresi gli eventuali altri pareri endoprocedimentali emessi dal Ministero dell’Università.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento del titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno, adottato all'esito del riesame disposto dal TAR
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 settembre 2024, adottata in asserita esecuzione di precedenti sentenze del TAR Lazio, con la quale era stata nuovamente rigettata l'istanza di riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Sono stati inoltre contestati il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca relativo al corso frequentato presso un'università spagnola in collaborazione con enti di formazione, nonché gli ulteriori atti e pareri endoprocedimentali connessi. Il testo non riporta l'esame dei motivi di legittimità dedotti, poiché la ricorrente ha dichiarato in udienza di avere conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno ai sensi del D.M. 75/2025, in applicazione della l. 106/2024, facendo così venir meno l'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la ricorrente aveva ottenuto il bene della vita perseguito, ossia il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la disciplina sopravvenuta. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure rivolte al diniego di riconoscimento del titolo spagnolo né ai pareri ministeriali presupposti. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della presenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulla materia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce la base processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.
art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007
Individua la procedura in base alla quale era stata presentata l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna.
D.M. 75/2025
Ha consentito alla ricorrente di conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso.
l. 106/2024
Indicata come fonte normativa di applicazione del D.M. 75/2025, in forza della quale la ricorrente ha conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno.
Massime di principio
- Il ricorso d'impugnazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, il ricorrente ottiene aliunde il bene della vita perseguito, rendendo non più utile una pronuncia sull'illegittimità dell'atto impugnato.
- Quando la sopravvenuta acquisizione del bene della vita elimina l'utilità concreta e attuale della decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di una vicenda processuale peculiare e di contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulla questione controversa.
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