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Sentenza

Sentenza del 30/11/2016 n. 24385 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Registro dei beni ammortizzabili - Annotazione delle quote di ammortamento dei beni strumentali - Funzione - Adempimento di natura sostanziale - Conseguenze - Mancata o tardiva istituzione del registro - Deducibilità dei relativi costi dal reddito d'impresa - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato per l'anno 1998 un maggior reddito imponibile, contestando sia ricavi non contabilizzati, desunti dal pagamento di debiti non risultanti come pagati in contabilità, sia l'indebita deduzione di quote di ammortamento per circa Lire 40.363.906. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento della ripresa relativa ai ricavi e aveva riconosciuto la deducibilità degli ammortamenti, ritenendo che la tardiva annotazione nel registro dei beni ammortizzabili potesse comportare al massimo una sanzione amministrativa. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione, denunciando, da un lato, l'errata valutazione delle presunzioni sui ricavi e, dall'altro, la violazione delle regole sulla registrazione degli ammortamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la censura riguardasse una valutazione di fatto e che la Commissione regionale avesse correttamente rilevato l'assenza, dagli atti disponibili, dei questionari e delle risposte dei fornitori necessari per valutare la presunzione di ricavi in nero. Ha invece accolto il secondo motivo: la previa annotazione delle quote di ammortamento nel registro dei beni ammortizzabili costituisce un obbligo contabile sostanziale e non meramente formale. L'omessa o tardiva istituzione del registro preclude la deduzione fiscale delle quote, anche se i costi sono stati contabilizzati come componenti negative e anche se l'esistenza dei beni non è contestata. La sentenza regionale è stata quindi cassata limitatamente a tale punto, con rinvio a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, cui è stata demandata anche la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 16 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

    La norma impone la tenuta e la tempestiva compilazione del registro, con l'indicazione dei dati necessari a verificare il costo, la storia fiscale e le quote di ammortamento dei beni strumentali. L'adempimento è considerato sostanziale, perché consente i controlli fiscali e contrasta pratiche elusive.

  • Art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973

    Le quote di ammortamento dei beni strumentali devono essere registrate nel registro dei cespiti ammortizzabili ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa.

    La deduzione fiscale degli ammortamenti è subordinata non solo all'esistenza e all'inerenza del costo, ma anche alla registrazione nel registro prescritto dalla legge. L'omessa o tardiva istituzione del registro comporta l'indeducibilità delle quote.

  • Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973

    La disposizione disciplina i poteri istruttori dell'amministrazione finanziaria, compresa l'acquisizione di informazioni e questionari. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte ha ritenuto non adeguatamente documentati nel giudizio i questionari e soprattutto le risposte dei fornitori.

  • Art. 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973

    La norma consente l'accertamento analitico-induttivo mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti e adeguatamente documentate. Non è sufficiente richiamare elementi non messi a disposizione del giudice o non verificabili nel loro contenuto.

  • Art. 68, comma 2, del d.P.R. n. 597 del 1973

    La disposizione è richiamata per i coefficienti di ammortamento applicabili ai beni strumentali e per gli obblighi di indicazione nel registro quando le quote praticate risultino inferiori a determinate soglie.

Massime di principio

  • La mancata o tardiva istituzione del registro dei beni ammortizzabili non è una semplice irregolarità formale: può determinare l'indeducibilità delle quote di ammortamento, anche se i beni esistono e i relativi costi sono stati iscritti in contabilità.
  • Per dedurre gli ammortamenti occorre rispettare congiuntamente i requisiti sostanziali del costo, dell'inerenza e dell'imputazione contabile, nonché gli specifici obblighi di registrazione previsti dalla normativa fiscale.
  • La prova dell'esistenza del bene o del costo non sostituisce, per gli ammortamenti, l'adempimento documentale rafforzato consistente nella tempestiva annotazione nel registro dei cespiti ammortizzabili.
  • Le presunzioni utilizzate dall'amministrazione finanziaria devono essere concretamente verificabili dal giudice: questionari, risposte dei fornitori e altri documenti richiamati nell'accertamento devono essere prodotti o comunque resi disponibili in giudizio.
  • Quando una sentenza viene cassata con rinvio, la controversia non è necessariamente definita nel merito: il giudice di rinvio deve riesaminare il punto indicato dalla Cassazione applicando il principio di diritto stabilito.

Testo integrale

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