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Sentenza

Sentenza del 13/12/2016 n. 2230 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Redditi diversi - Edificabilità di un terreno quando vi sia la possibilità legale ed effettiva di rilascio della concessione edilizia al momento dell'imposizione fiscale - Fondo intercluso - Assoggettabilità ad imposta - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa l'assoggettabilità a imposta del fondo intercluso. La mera inclusione del terreno nel piano regolatore generale non è sufficiente a renderlo edificabile quando, per la sua concreta conformazione o posizione, non sia immediatamente e realisticamente utilizzabile a fini edificatori e non vi sia una concreta possibilità di ottenere la concessione edilizia.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la qualificazione fiscale di un terreno ai fini IRPEF, in particolare se un fondo intercluso possa essere considerato area fabbricabile ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 504/1992. La norma deve essere interpretata alla luce del principio di capacità contributiva previsto dall'art. 53 Cost. e richiede non solo l'inclusione dell'area negli strumenti urbanistici, ma anche la possibilità legale ed effettiva di edificare e di ottenere la concessione edilizia al momento dell'imposizione.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 504/1992

    Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

    La qualificazione come area fabbricabile richiede una concreta utilizzabilità edificatoria. L'inclusione negli strumenti urbanistici non basta se manca la possibilità legale ed effettiva di ottenere la concessione edilizia e di realizzare l'edificazione.

  • Art. 53 della Costituzione

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

    La norma impone di assoggettare a imposta una capacità economica effettiva e non meramente astratta. Pertanto, un fondo privo di concreta edificabilità non può essere tassato come area fabbricabile.

Massime di principio

  • Per stabilire se un terreno sia fiscalmente edificabile non è sufficiente verificare la sua inclusione nel piano regolatore: occorre accertare anche la concreta possibilità giuridica e materiale di edificare.
  • Un fondo intercluso o comunque privo di accesso, di urbanizzazione o di altri requisiti indispensabili può non essere considerato area fabbricabile se tali limitazioni impediscono effettivamente il rilascio della concessione edilizia.
  • La valutazione deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente al momento dell'imposizione fiscale, non sulla base di future possibilità di acquisire accessi, autorizzazioni o condizioni urbanistiche.
  • In caso di contestazione, il contribuente dovrebbe documentare le limitazioni concrete all'edificazione, mentre l'ente impositore deve dimostrare l'effettiva edificabilità del terreno e non soltanto la sua classificazione urbanistica.

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