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Sentenza

Sentenza n. 3776/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo dei seguenti atti: a) Decreto n. 7967 del 14 dicembre 2022 assunto dal Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria avente per oggetto «Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano», pubblicata in data 19 dicembre 2022, e relativo Allegato 1 (elenco aziende fornitrici e relativi importi); b) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre 2022 (atto presupposto); c) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022 (atto presupposto); d) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché avente ad oggetto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. e) l’annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, della nota della Regione in data 17 gennaio 2023 Prot-2023-0061137 avente ad oggetto «Istanze di accesso in merito al Pay back sui dispositivi medici», con cui la Regione ha risposto all’istanza di accesso della ricorrente in data 4 gennaio 2023 senza esibire la documentazione richiesta; f) l’accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l’accesso e l’estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell’istanza di accesso, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; g) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Scientific S.p.A. il 19/7/2023: annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale, di seguito indicati, anche per illegittimità derivata e sopravvenuta, previa sospensione cautelare, anche con decreto monocratico: a) Decreto n. 7967 del 14 dicembre 2022 assunto dal Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria avente per oggetto «Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano», pubblicata in data 19 dicembre 2022, e relativo Allegato 1 (elenco aziende fornitrici e relativi importi); b) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre 2022 (atto presupposto); c) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022 (atto presupposto); d) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. e) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, della nota della Regione in data 17 gennaio 2023 Prot-2023-0061137 avente ad oggetto «Istanze di accesso in merito al Pay back sui dispositivi medici», con cui la Regione ha risposto all'istanza di accesso della ricorrente in data 4 gennaio 2023 senza esibire la documentazione richiesta; f) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; g) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202302009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di individuazione delle aziende fornitrici e degli importi dovuti a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali presupposti e il diniego parziale di accesso agli atti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto della Regione Liguria relativo al payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente ai decreti ministeriali presupposti concernenti la certificazione del superamento dei tetti di spesa e le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali. Con il ricorso principale e i motivi aggiunti è stata inoltre contestata la nota regionale del 17 gennaio 2023, con la quale era stata data risposta a un'istanza di accesso agli atti senza esibire integralmente la documentazione richiesta, chiedendo l'accertamento del diritto di accesso e il rilascio delle copie. Il testo della sentenza non riporta l'illustrazione dei singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

La ricorrente, con atto depositato il 29 dicembre 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti, avendo pagato le quote ritenute dovute nella misura ridotta prevista dal decreto-legge n. 95/2025. Il pagamento è stato attestato dalla Regione Liguria con decreto del Direttore Generale dell'area Salute e servizi sociali n. 8255 del 14 novembre 2025. Il TAR ha ritenuto univoca la dichiarazione della parte e, in applicazione del principio dispositivo e dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ha dichiarato improcedibili sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le censure di merito né la domanda di accesso. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell'esito e della particolarità delle questioni sottostanti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata in modo univoco dalla parte ricorrente, impone la declaratoria di improcedibilità della domanda principale e dei motivi aggiunti.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento insieme alle disposizioni processuali applicate; il testo non esplicita uno specifico profilo interpretativo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita uno specifico profilo interpretativo.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Indicato nell'epigrafe quale base processuale della domanda relativa all'accesso agli atti; la sentenza non esamina tale domanda nel merito.

  • art. 25 l. 241/1990

    Indicato nell'epigrafe quale base della contestazione della risposta regionale all'istanza di accesso; la relativa questione non è stata esaminata per sopravvenuta carenza di interesse.

  • decreto-legge n. 95/2025

    La ricorrente ha dichiarato di avere pagato le quote dovute nella misura ridotta stabilita da tale decreto, circostanza posta a fondamento della sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente dichiara in modo univoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in applicazione del principio dispositivo.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può definire anche un giudizio cumulativo comprendente motivi aggiunti e domande connesse, impedendo l'esame nel merito delle censure e delle domande accessorie non più utilmente perseguite.
  • La definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse non comporta necessariamente la condanna alle spese: in presenza di particolari questioni sottostanti alla controversia, il giudice può disporne l'integrale compensazione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDisciplina professionale
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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