Sentenza n. 2043/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento Dell'Ordinanza Dirigenziale n.281/2025 del Comune di Afragola, Settore Urbanistica, emessa dal Dirigente Valerio Esposito in data 20 agosto 2025, avente ad oggetto "DICHIARAZIONE DI ORDINANZA DI ACQUISIZIONE DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE E DELL'AREA DI SEDIME a carico di Moccia Teresa, Balsamo Giuseppe + altri - Registro interno n.024/2025 del 20/08/2025", notificata ai ricorrenti in data 03.09.2025 ; e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali di accertamento dell'inottemperanza e ogni altro provvedimento preparatorio o esecutivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di acquisizione al patrimonio comunale di opere edilizie abusive e dell'area di sedime
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza dirigenziale del Comune di Afragola avente a oggetto l'acquisizione di opere edilizie abusive e dell'area di sedime. Hanno dedotto, in primo luogo, l'eccesso di potere per falsità dei presupposti, manifesta contraddittorietà della motivazione e condotta arbitraria e contraddittoria, sostenendo che le unità immobiliari erano già state interessate da precedenti atti acquisitivi, successivamente revocati dal Comune, e che erano state rilasciate concessioni in sanatoria. Il Comune avrebbe erroneamente disconosciuto tali titoli, riconoscendo soltanto quelli recanti i numeri 370 e 371 e affermandone l'annullamento d'ufficio senza produrre la relativa documentazione. In secondo luogo, è stata dedotta la violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990, dell'art. 24 Cost. e degli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001, per violazione della partecipazione procedimentale, del contraddittorio e dell'iter sanzionatorio. In terzo luogo, i ricorrenti hanno lamentato l'omessa ponderazione comparativa tra l'interesse pubblico perseguito e gli interessi pubblici e privati coinvolti. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto acquisizioni istruttorie sulla vicenda amministrativa e l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ulteriori soggetti indicati come subacquirenti e beneficiari dei titoli di acquisto. Successivamente, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione e hanno rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.a.; la rinuncia è stata notificata al Comune, che non vi si è opposto.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., prendendo atto della rinuncia al ricorso e dichiarando l'estinzione del giudizio per sopravvenuta rinuncia. Non sono stati esaminati nel merito i vizi dedotti contro l'ordinanza di acquisizione, né sono state formulate statuizioni sulla legittimità dell'atto impugnato. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell'esito in rito e delle circostanze del caso.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, anche alla luce della rinuncia intervenuta nel giudizio.
art. 84, comma 1, c.p.a.
DICHIARANO di rinunciare al ricorso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 1, c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso, della quale il giudice prende atto dichiarando l'estinzione del giudizio in assenza di opposizione dell'amministrazione.
artt. 7 e 10 l. 241/1990
Violazione dell’art.7 della L. 241/1990, dell’art.10 della L. 241/1990
Norme richiamate dai ricorrenti a fondamento della censura relativa alla partecipazione procedimentale e al contraddittorio; il TAR non ne ha esaminato il merito.
artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001
nullità del procedimento per violazione dell'iter sanzionatorio previsto agli artt. 27 e 31 del t.u.e. 380/2001
Norme richiamate dai ricorrenti in relazione all'iter sanzionatorio edilizio; il TAR non ne ha esaminato il merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, validamente dichiarata ai sensi dell'art. 84 c.p.a. e non opposta dalle altre parti, determina l'estinzione del giudizio senza esame nel merito delle censure dedotte.
- Quando il giudizio è definito per rinuncia, il giudice non accerta la legittimità o l'illegittimità dell'atto amministrativo impugnato e non decide i motivi di ricorso.
- L'esito in rito derivante dalla rinuncia può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio, secondo la valutazione del giudice.
Come è indicizzato
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