Cassazione Civile, Ordinanza n. 28584/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ASL, cassato la sentenza della Corte d'appello e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha respinto la domanda originaria della dirigente medica. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero processo, valorizzando il recente consolidarsi dell'orientamento di legittimità sulla questione.
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Una dirigente medica aveva agito contro l'azienda sanitaria locale deducendo che, nei periodi di assenza legittima per ferie e permessi tra il 2013 e il 2017, il "debito orario" giornaliero veniva erroneamente calcolato in 6 ore anziché in 6 ore e 20 minuti, con conseguente formazione di un debito orario maggiore e necessità di recuperare ore di lavoro supplementare. In primo grado la domanda era stata accolta e la Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'ASL al pagamento delle differenze retributive. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 24-27 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 14 del CCNL area dirigenza medica 3 novembre 2005, sostenendo che per i dirigenti medici vale il principio di onnicomprensività della retribuzione, sicché non è configurabile alcun diritto a compensi per ore eccedenti l'orario contrattuale, neppure se l'eccedenza derivi da un errato calcolo del debito orario; al più, avrebbe potuto configurarsi un credito orario per riposi compensativi o, in ipotesi di concreto pregiudizio, una responsabilità risarcitoria del datore di lavoro, ma non una maggiorazione retributiva.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per censurare la violazione di norme di diritto e di contratti collettivi.
artt. 24-27 d.lgs. n. 165/2001
Il trattamento economico dei dirigenti pubblici remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti, con struttura non oraria e omnicomprensiva.
art. 14 del C.C.N.L. dell'Area dirigenza medica del 3.11.2005
È richiamato quale fonte collettiva regolatrice del rapporto di lavoro dirigenziale medico e del relativo assetto orario/retributivo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte rinvia alle motivazioni di precedenti conformi già decisi.
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001
"Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa (…)"
Il trattamento economico dirigenziale è omnicomprensivo e non collegato al tempo effettivamente impiegato, sicché non giustifica compensi ulteriori per ore di lavoro asseritamente eccedenti.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa direttamente nel merito dalla Corte di cassazione.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro dei dirigenti medici pubblici, la retribuzione ha natura mensile e omnicomprensiva e non si determina in base al mero computo orario delle prestazioni rese.
- Il dirigente medico che agisca per l'esatto adempimento non può ottenere una remunerazione ulteriore rispetto alla retribuzione contrattualmente spettante solo perché abbia svolto attività oltre il criterio orario interno utilizzato dall'amministrazione per il calcolo del debito orario.
- L'erroneo calcolo del debito orario da parte del datore pubblico non legittima, di per sé, una domanda di differenze retributive per lavoro eccedentario; la tutela eventualmente esperibile è risarcitoria, ma richiede allegazione e prova di un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo.
- L'organizzazione dei turni e il computo del debito orario non incidono sul diritto alla retribuzione del dirigente medico, che resta ancorato al sistema contrattuale e al principio di onnicomprensività previsto dall'ordinamento.
- Quando la questione sia già coperta da un orientamento di legittimità consolidato e non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito respingendo la domanda originaria.
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