Sentenza n. 2633/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando, disciplinare, determinazione a contrarre, atti di gara e aggiudicazione definitiva del servizio di accalappiamento, ricovero sanitario, mantenimento, cura, assistenza sanitaria e custodia dei cani randagi, nonché diniego di accesso agli atti di gara
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti della procedura aperta indetta dal Comune per l'affidamento del servizio di accalappiamento, ricovero sanitario, mantenimento, cura, assistenza sanitaria e custodia dei cani randagi e feriti. In via principale ha dedotto l'illegittimo accorpamento, in un unico schema economico e con tariffa indifferenziata, delle prestazioni proprie del rifugio sanitario e di quelle proprie del rifugio per il ricovero, in contrasto con i diversi requisiti strutturali, sanitari e di personale medico-veterinario previsti dall'Allegato I del d.P.R.S. 7/2007. Ha inoltre censurato la scelta del criterio del minor prezzo, ritenendo che le prestazioni non fossero standardizzate e che tale criterio esponesse al rischio di una riduzione della qualità del servizio, con pregiudizio per il benessere animale e la salute pubblica. Sono state altresì dedotte la mancata scomposizione analitica dell'importo a base d'asta, l'omessa indicazione del costo orario del personale e degli oneri di sicurezza, l'inadeguatezza della tariffa globale rispetto ai costi di mercato e l'irragionevolezza della riduzione del 20% del corrispettivo per gli interventi di accalappiamento a vuoto. Con i motivi aggiunti sono stati impugnati il verbale di gara, gli atti di aggiudicazione alla società controinteressata e, quanto ai secondi motivi aggiunti, il diniego di accesso alla documentazione di gara dell'aggiudicataria.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo fondata la censura relativa al criterio di aggiudicazione e assorbendo le ulteriori doglianze. Ha interpretato l'art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023 nel senso che il criterio del minor prezzo è utilizzabile soltanto per servizi o forniture strettamente vincolati a standard tecnici o contrattuali precisi e inderogabili, caratterizzati da elevata standardizzazione e privi di una reale esigenza di acquisire offerte differenziate sotto il profilo qualitativo. La scelta del minor prezzo richiede inoltre una motivazione rafforzata della stazione appaltante. Nel caso concreto, la motivazione del bando è stata ritenuta stereotipata e inidonea a dimostrare l'effettiva standardizzazione del servizio. Il disciplinare non rifletteva un unico costo di mercato predefinito: i costi di mantenimento variavano in relazione alla taglia degli animali e la remunerazione delle terapie restava invariata indipendentemente dal numero delle somministrazioni. Pertanto, uniformi erano soltanto gli importi corrisposti dall'amministrazione, non le prestazioni da eseguire. Il servizio non risultava standardizzato né per sua natura né in forza delle specifiche della lex specialis; l'impiego del maggior ribasso determinava così un rischio concreto e prevedibile di prestazioni inadeguate rispetto alla cura degli animali e alla prevenzione delle malattie. Il TAR ha annullato la determinazione a contrarre, il bando, il disciplinare, il verbale di gara, gli atti di aggiudicazione e gli ulteriori atti consequenziali impugnati. La domanda di accesso sarà trattata nella camera di consiglio già fissata, ai sensi dell'art. 116 c.p.a. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio è completo e non sono necessarie attività istruttorie ulteriori.
art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023
Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.
Il minor prezzo costituisce un criterio eccezionale, utilizzabile per servizi e forniture caratterizzati da effettiva e elevata standardizzazione o da condizioni definite dal mercato; la stazione appaltante deve motivare in modo rafforzato la scelta.
art. 108, comma 1, d.lgs. 36/2023
Esprime la preferenza generale per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori, servizi e forniture.
art. 116 c.p.a.
Rileva per la domanda di accesso agli atti, la cui trattazione è stata mantenuta separata e fissata a una successiva camera di consiglio.
art. 95 d.lgs. 50/2016
Richiamato quale disciplina previgente analoga, nel confermare la preferenza legislativa per l'offerta economicamente più vantaggiosa e la tassatività dei casi di ricorso al minor prezzo.
artt. 3 e 4 d.P.R.S. 7/2007
Richiamati per evidenziare la differenziazione dei costi di mantenimento dei cani in relazione alla loro taglia, incompatibile con la pretesa esistenza di un unico costo giornaliero standardizzato.
Massime di principio
- Il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023, è utilizzabile soltanto quando il servizio o la fornitura sia, per sua natura o per effetto di specifiche tecniche inderogabili, caratterizzato da elevata standardizzazione e non richieda una concreta valutazione di offerte qualitative differenziate.
- La stazione appaltante che scelga il criterio del minor prezzo deve fornire una motivazione rafforzata, specificamente riferita alle caratteristiche oggettive dell'appalto e idonea a dimostrare perché gli aspetti qualitativi dell'offerta siano irrilevanti.
- Non può qualificarsi come standardizzato un servizio nel quale variano, in relazione alle caratteristiche concrete delle prestazioni da eseguire, i costi, le modalità operative o l'intensità dell'attività; la mera uniformità della remunerazione prevista dalla lex specialis non dimostra la standardizzazione del servizio.
- Una motivazione stereotipata, fondata su formule generiche relative alla reperibilità del servizio sul mercato, alla serialità delle prestazioni o all'esistenza di un costo unitario, non è sufficiente se non dimostra l'effettiva omogeneità delle prestazioni e l'assenza di un interesse pubblico alla valorizzazione della qualità.
- Quando il ricorso al minor prezzo per un servizio non standardizzato può determinare un rischio concreto di prestazioni inadeguate rispetto alla tutela di interessi pubblici sensibili, tale scelta è illegittima e comporta l'annullamento degli atti di gara e degli atti consequenziali.
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