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Sentenza

Sentenza n. 2055/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione quarta, n. 26 del 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202405849

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda risarcitoria connessa all’assegnazione interferenziale di una frequenza televisiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, titolare di concessione per l’esercizio televisivo locale nei bacini di Roma, Latina e Frosinone, aveva contestato l’assegnazione del canale 22 nell’ambito della transizione dalla televisione analogica al digitale terrestre, sostenendo che tale frequenza non garantisse la precedente area di servizio e producesse interferenze. Dopo vari riesami, interlocuzioni tecniche e provvedimenti cautelari, il commissario ad acta aveva assegnato provvisoriamente il canale 10, superando la situazione interferenziale. Il TAR aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulle domande di annullamento, ma aveva respinto la domanda di risarcimento relativa all’oscuramento del segnale protrattosi per circa due anni e otto mesi. In appello la società ha dedotto, con il primo motivo, l’erroneità della valutazione del TAR sull’assenza di colpa dell’amministrazione, sostenendo che il Ministero avrebbe potuto assegnare prima frequenze alternative o condivisibili e che la protrazione dell’oscuramento fosse imputabile all’inerzia amministrativa. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché dell’art. 34, comma 2, c.p.a., sostenendo che il TAR avesse fondato la decisione su una circostanza rilevata d’ufficio, ossia l’assegnazione cautelare del canale 10 a un altro operatore in un distinto giudizio, senza previamente sottoporla al contraddittorio.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendolo infondato: l’assegnazione cautelare del canale 10 a un altro operatore costituiva un fatto storico risultante dal materiale processuale, non una nuova questione giuridica rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Il giudice può fondare la decisione su fatti ritualmente acquisiti agli atti, anche se non espressamente dedotti dall’amministrazione, senza dover instaurare uno specifico contraddittorio preventivo; pertanto non vi era violazione del contraddittorio né presupposto per la rimessione al primo giudice ex art. 105 c.p.a. Anche il primo motivo è stato respinto. La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi richiede, oltre all’illegittimità dell’azione, al danno e al nesso causale, la prova della colpa o del dolo dell’amministrazione, configurabile in una violazione grave e non scusabile dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, imprudenza o imperizia non scusabili. Nel caso concreto tale prova non è stata fornita. Il procedimento si inseriva in un complesso processo tecnico e regolatorio di transizione al digitale terrestre, caratterizzato da risorse frequenziali limitate, pluralità di operatori, interferenze e necessità di coordinamento. L’amministrazione aveva mantenuto interlocuzioni tecniche e svolto verifiche; le soluzioni prospettate nella riunione del 10 febbraio 2011 erano soltanto ipotesi subordinate ad ulteriori progetti e verifiche di compatibilità. La società non aveva dimostrato né l’effettiva disponibilità delle frequenze alternative né la loro immediata assegnabilità senza incidere sui diritti di altri operatori o sull’equilibrio della pianificazione. La successiva assegnazione del canale 10 nel 2012 non provava che esso fosse originariamente disponibile, poiché la soluzione era maturata dopo l’acquisto della frequenza nel febbraio 2012. Neppure la nomina del commissario ad acta costituiva, da sola, prova della colpa amministrativa. Il Consiglio di Stato ha inoltre valorizzato gli strumenti compensativi fruiti dalla società, tra cui un indennizzo di euro 347.154,00 e l’acquisizione di ulteriori diritti d’uso, rilevando che non era stata dimostrata la possibilità di conseguire l’esito favorevole in tempi significativamente più brevi mediante diverse determinazioni amministrative. Le spese del grado sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L’obbligo di sottoporre previamente al contraddittorio le questioni rilevate d’ufficio riguarda questioni nuove e non i meri fatti storici risultanti dal materiale istruttorio ritualmente acquisito al processo.

  • art. 105 c.p.a.

    La rimessione al giudice di primo grado non è disposta quando la sentenza abbia valorizzato un fatto processualmente acquisito senza violare il contraddittorio.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il giudice deve instaurare il contraddittorio preventivo sulle questioni nuove rilevate d’ufficio, ma non è tenuto a farlo sui fatti storici risultanti dagli atti ritualmente acquisiti al processo, anche quando tali fatti non siano stati espressamente dedotti dalla parte resistente.
  • La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi richiede, oltre alla lesione, al danno e al nesso causale, la prova dell’elemento soggettivo della colpa o del dolo, consistente in una violazione grave e non scusabile dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione oppure in negligenza, imprudenza o imperizia non scusabili.
  • In procedimenti amministrativi caratterizzati da elevata complessità tecnica e regolatoria, dalla scarsità delle risorse disponibili e dalla necessità di coordinare gli interessi di una pluralità di operatori, la mera prospettazione di soluzioni tecniche alternative non dimostra la colpa dell’amministrazione se non è provata la loro concreta, immediata e giuridicamente compatibile praticabilità.
  • La successiva individuazione di una soluzione amministrativa favorevole non dimostra, di per sé, che essa fosse originariamente disponibile e immediatamente attuabile; occorre provare che il risultato avrebbe potuto essere conseguito in tempi significativamente più brevi mediante una diversa condotta amministrativa colposa.
  • La nomina di un commissario ad acta per superare l’inerzia amministrativa non costituisce, da sola, prova dell’elemento soggettivo della responsabilità risarcitoria, quando la vicenda resti connotata da complesse verifiche tecniche e dal coordinamento con posizioni di altri operatori.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioDanno da provvedimento illegittimoAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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