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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19791/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, recuperando a IRPEF e IVA maggiori redditi desunti da indagini bancarie sui conti correnti del contribuente, sulla base di versamenti e prelevamenti ritenuti ingiustificati ai sensi degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto per violazione del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000; in appello, però, la CTR aveva accolto il gravame erariale, ritenendo quella garanzia non applicabile agli accertamenti cd. a tavolino e confermando l'accertamento solo parzialmente ridotto nel merito. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: (1) inammissibilità dell'appello per mancata censura della ratio decidendi di primo grado; (2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo la necessità del contraddittorio e del rispetto del termine di 60 giorni anche in presenza di verbale di chiusura, anche per accertamenti a tavolino e anche per IVA; (3) motivazione apparente sulla legittimità dell'autorizzazione del Direttore regionale alle indagini bancarie; (4) motivazione apparente e violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui la CTR avrebbe rigettato in blocco le censure di merito sulle movimentazioni bancarie.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'appello dell'Ufficio aveva effettivamente contestato l'applicabilità dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000; ha respinto il secondo motivo richiamando il principio per cui le garanzie del citato art. 12 operano solo per accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente e non per accertamenti bancari svolti in ufficio, oltre a escludere un contraddittorio endoprocedimentale generalizzato per i tributi non armonizzati e a rilevare, per l'IVA, la mancata allegazione concreta delle difese che sarebbero state svolte se il contraddittorio fosse stato attivato; ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, osservando che l'autorizzazione alle indagini bancarie non necessita di motivazione; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché il contribuente non aveva indicato in modo specifico le doglianze e la sede processuale in cui le aveva formulate, impedendo il controllo sulla motivazione della sentenza di merito. Il contribuente è stato condannato anche alle spese di lite e ai conseguenti oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    prevede, in tema di accertamenti bancari, una presunzione legale a favore dell'erario sulle movimentazioni non giustificate, superabile dal contribuente con prova analitica e specifica.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    consente l'utilizzo delle indagini bancarie ai fini IVA, con analoga presunzione in favore dell'erario sulle movimentazioni non giustificate.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    le garanzie e il termine dilatorio di 60 giorni si applicano solo ad accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali del contribuente, non agli accertamenti a tavolino o derivanti dall'esame di documentazione acquisita e valutata in ufficio.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare omessa pronuncia; la censura è stata ritenuta in parte inammissibile e in parte infondata per difetto di specificità.

  • art. 113, primo comma, c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come parametro della dedotta violazione di legge processuale.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per sostenere l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specifica censura della ratio decidendi.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, ma senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione apparente; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure nei motivi terzo e quarto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza di merito.

  • art. 3, comma 1, L. n. 241/1990

    evocato per sostenere un obbligo generale di motivazione; la Corte ha escluso che l'autorizzazione alle indagini bancarie vi rientri, trattandosi di atto interno/preparatorio.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    richiamato quale norma sull'obbligo di motivazione degli atti tributari; la Corte ha ritenuto che non si applichi all'autorizzazione alle indagini bancarie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 219/2023

    richiamato per l'introduzione dell'art. 6-bis L. n. 212/2000, con efficacia differita al 18/01/2014.

  • art. 6-bis L. n. 212/2000

    richiamato come intervento legislativo successivo in tema di contraddittorio endoprocedimentale, ma non applicabile al caso per ragioni temporali.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per escludere che la presunzione legale derivante dagli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 richieda i requisiti delle presunzioni semplici.

Massime di principio

  • Negli accertamenti bancari fondati sugli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, le movimentazioni non giustificate legittimano una presunzione legale a favore dell'erario; il contribuente può vincerla solo con prova analitica e specifica della riferibilità di ciascuna operazione a fatti non imponibili.
  • Le garanzie procedimentali dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, incluso il termine dilatorio di sessanta giorni, operano solo in caso di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti nei locali del contribuente e non si estendono agli accertamenti svolti a tavolino sulla base di documentazione esaminata negli uffici finanziari.
  • Per i tributi non armonizzati non esiste un generale obbligo legale di contraddittorio endoprocedimentale; per i tributi armonizzati, la nullità dell'atto richiede che il contribuente alleghi in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere, superando la mera eccezione formale.
  • L'autorizzazione all'espletamento delle indagini bancarie ha natura interna e preparatoria, con funzione organizzativa tra uffici, e non richiede una motivazione analoga a quella degli atti impositivi o provvedimentali.
  • In cassazione le censure di motivazione apparente o di omessa pronuncia richiedono specificità: il ricorrente deve indicare puntualmente il contenuto delle doglianze e la loro collocazione processuale, altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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