Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5417/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 1656 del 28 novembre 2022;

Giustizia amministrativa202505543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, giudice del lavoro, n. 1656 del 28 novembre 2022, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.099,80 lordi, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione eccedente gli interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, n. 1656 del 28 novembre 2022, deducendo il mancato pagamento della somma riconosciutagli, pari a € 1.099,80 lordi, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione maturata in eccedenza agli stessi dalla data di maturazione delle singole competenze al soddisfo. Ha chiesto che fosse ordinato al Ministero di compiere gli atti necessari alla piena esecuzione del giudicato e che fosse nominato un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza azionata sulla base della certificazione di cancelleria e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di eseguire puntualmente e integralmente il titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, incaricandolo di intervenire, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza da parte del ricorrente, qualora il Ministero non adempia. L’eventuale compenso commissariale è stato fissato in € 500,00, comprensivo di oneri e spese e a carico del Ministero, ove ne ricorrano i presupposti. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare le spese del giudizio, liquidate in € 600,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    Il ricorso per ottemperanza è ammissibile e fondato quando il titolo giudiziale risulta passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento dell’amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio contemplato dalla disposizione integra, insieme al passaggio in giudicato del titolo, un presupposto per l’attivazione dell’ottemperanza contro l’amministrazione.

Massime di principio

  • Quando risulti documentato il passaggio in giudicato del titolo e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento alla comunicazione dell’inerzia dell’amministrazione e fissando il termine per l’esecuzione commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.