Cassazione Penale, Sentenza n. 4917/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione per il reato di cui all'art. 648 c.p. (ricettazione) relativo a beni rinvenuti in un'autovettura sequestrata il 22/03/2010. Dopo oltre sei anni dal sequestro, all'interno del veicolo furono trovati vari monili e oggetti preziosi; alcuni risultarono di proprietà di Ben Mehrez Saida (che aveva denunciato il furto), altri furono ritenuti provento di reato e confiscati. In primo grado fu dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione e disposta la confisca dei residui beni; la Corte d'Appello confermò. Il difensore ha impugnato per insufficiente supporto probatorio, mancanza dell'elemento soggettivo, uso della mancata comparizione dell'imputata come elemento di colpevolezza e per presunta errata applicazione dell'art. 240 comma 2 n.2 (criteri di confisca), non essendovi prove di denunce o notitiae criminis relative ai beni confiscati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, trattandosi di reato estinto per prescrizione, l'assoluzione ex art.129 c.p.p. sarebbe possibile solo se dagli atti emergessero in modo assolutamente incontrovertibile circostanze che escludono il fatto o la responsabilità dell'imputata (richiamo al precedente delle Sezioni Unite n.35490/2009). Il Tribunale aveva motivato adeguatamente la presunzione di provenienza delittuosa (conservazione insieme a beni sicuramente oggetto di furto, occultamento nel veicolo, assenza di richieste di restituzione per numerosi gioielli di elevato valore), motivazione cui l'appello si è limitato a opporre una censura generica senza confrontarsi con le ragioni espresse. La Corte d'Appello aveva inoltre evidenziato la mancata produzione da parte della ricorrente di spiegazioni sul possesso dei beni. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma che punisce la ricettazione (possesso e commercio di cose provenienti da delitto). Nell'azione era il titolo di reato originario, sebbene la relativa azione penale sia stata dichiarata estinta per prescrizione.
Sezioni Unite n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti) Rv.244274
in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di 'constatazione', ossia di percezione ictu oculi, che a quello di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento
Stabilisce il limite molto stringente per pronunciare assoluzioni in presenza di cause estintive (es. prescrizione): occorrono elementi dagli atti tali da escludere il reato o la responsabilità in modo incontrovertibile; altrimenti non è possibile riformare con assoluzione.
art. 129 comma secondo, cod. proc. pen.
Disposizione procedurale che regola la pronuncia di assoluzione. Richiamata per chiarire che l'assoluzione in presenza di estinzione del reato è ammessa solo in presenza di prove incontrovertibili.
art. 240 comma 2 n. 2 cod. pen.
Norma richiamata con riferimento alla confisca: la confisca può essere disposta non solo per l'intrinseca criminosità degli oggetti, ma anche per il rapporto tra i beni e l'autore del reato; la censura della difesa era che la confisca sarebbe stata applicata impropriamente senza adeguata prova di collegamento.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, di condannare la parte privata al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende; qui applicato per euro 3.000,00 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione, il giudice può assolvere solo se dagli atti emergono in modo assolutamente incontrovertibile circostanze che escludono il fatto o la responsabilità; altrimenti l'assoluzione non è possibile.
- Un ricorso che contesta una decisione basandosi su censure generiche e senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza è suscettibile di inammissibilità.
- La mancata produzione, da parte dell'imputato, di spiegazioni sul possesso di beni sospetti può essere considerata dal giudice come elemento a supporto della provenienza delittuosa, pur dovendo rispettare i limiti del diritto alla difesa.
- La confisca può essere disposta anche quando i beni non siano intrinsecamente illeciti, ma risultino collegati all'autore del reato; chi impugna la confisca deve fornire elementi specifici contrari (es. prove di proprietà lecita, denunce, notitiae criminis mancanti).
- Impugnare con successo la decisione su prescrizione richiede argomentazioni precise che dimostrino, con riferimento alle motivazioni già rese, l'esistenza di elementi incontrovertibili a favore dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare non solo il pagamento delle spese processuali ma anche sanzioni a favore della Cassa delle ammende se ricorrono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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