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Sentenza

Sentenza del 05/06/2015 n. 11642 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva ridotto del 50% la TARSU dovuta per il 2005, sostenendo che la società non aveva dimostrato i presupposti richiesti per l'agevolazione. In particolare, la riduzione non dipendeva soltanto dalla minore produzione di rifiuti derivante dall'attività, ma anche dalla prova delle spese sostenute per interventi tecnico-organizzativi finalizzati a ridurre o pretrattare i rifiuti. Il Comune ha inoltre contestato la novità delle questioni introdotte in appello, ma tale censura è stata ritenuta generica e non adeguatamente impugnata.

La decisione

Il ricorso del Comune è stato accolto. La Corte ha riconosciuto che l'attività della società comportava effettivamente una minore produzione di rifiuti, ma ha ritenuto indispensabile anche la prova delle spese sostenute per ottenere tale risultato, prova che non era stata fornita. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata quindi cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente contro l'accertamento TARSU. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    La disposizione riguarda il divieto di proporre nuove eccezioni e domande in appello. La Corte non ha accolto la censura del Comune su questo punto perché ritenuta priva di specificità.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 67

    "una accertata minore produzione di rifiuti"

    La riduzione della tariffa TARSU può essere riconosciuta quando siano accertati interventi o condizioni che determinino una minore produzione di rifiuti, ma la sola minore produzione non è sufficiente: deve essere dimostrata anche la spesa sostenuta per conseguirla o per effettuare il pretrattamento dei rifiuti.

  • Regolamento TARSU del Comune di Aversa, art. 11, comma 3, lett. f)

    Prevede la riduzione del 50% della tariffa ordinaria quando il contribuente dimostri di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che comportino una minore produzione di rifiuti oppure un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo utile allo smaltimento o al recupero.

  • Regolamento TARSU del Comune di Aversa, art. 9

    Classifica l'attività del commissionario ortofrutticolo nella categoria tariffaria n. 16. La questione sulla corretta classificazione non è stata riesaminata nel merito perché la relativa censura è stata ritenuta non specificamente formulata.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, come avvenuto nel ricorso del Comune.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Per ottenere una riduzione della TARSU basata sulla minore produzione di rifiuti non basta dimostrare che l'attività, in concreto, produca pochi rifiuti: occorre provare anche le spese sostenute per interventi organizzativi o tecnici che abbiano prodotto tale risultato.
  • La prova deve essere documentale e specifica, ad esempio mediante fatture, contratti, registri, relazioni tecniche o altra documentazione idonea a collegare le spese alla riduzione o al pretrattamento dei rifiuti.
  • Le agevolazioni tariffarie previste dalla legge o dal regolamento comunale sono di stretta interpretazione e richiedono il rigoroso rispetto di tutti i requisiti, non soltanto di quello sostanziale della minore produzione di rifiuti.
  • Il fatto che una determinata attività generi fisiologicamente pochi rifiuti può dimostrare la minore produzione, ma non sostituisce necessariamente la prova dell'investimento o delle spese richieste dalla disciplina applicabile.
  • In appello, la contestazione della novità delle eccezioni deve essere formulata in modo specifico, indicando con precisione quali questioni siano nuove e perché non siano riconducibili ai motivi già proposti in primo grado.
  • Quando la Corte di cassazione accerta che mancano i presupposti documentali per un'agevolazione e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente la controversia rigettando la domanda del contribuente.

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