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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41249/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 13.05.2024 con cui il G.I.P. aveva respinto l'istanza di sostituzione della pena pecuniaria con lavoro di pubblica utilità (presentata il 05.03.2024) e, invece di disporre la prosecuzione del procedimento nella forma del giudizio immediato, aveva dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna (ammenda di euro 7.750,00 per il reato richiamato dall'art. 2 D.L. 4763/1993 conv. in L. 638/1983). Il motivo unico di ricorso in Cassazione denunciava la violazione dell'art. 459, comma 1‑ter, cod. proc. pen. (nella formulazione vigente al 05.03.2024) per aver omesso il decreto di giudizio immediato e per aver invece reso esecutivo il decreto penale, determinando un'alterazione sostanziale della sequenza procedimentale e un pregiudizio al diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile, ratione temporis, la formulazione dell'art. 459, comma 1‑ter, vigente al momento della presentazione della richiesta (05.03.2024) e ha richiamato il principio tempus regit actum. Poiché la normativa previgente prevedeva la prosecuzione del procedimento nella forma del giudizio immediato in caso di rigetto della richiesta di sostituzione della pena, la dichiarazione di esecutività del decreto penale operata dal G.I.P. è stata qualificata come provvedimento abnorme e illegittimo, idoneo a ledere il diritto di difesa e a impedire il dibattimento. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, disposizioni di carattere generale (disp. prel. c.c.)

    "la legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo"

    Usato per richiamare il principio di irretroattività e, insieme al brocardo tempus regit actum, per stabilire che l'atto (la richiesta di sostituzione) va governato dalla disciplina vigente al momento della sua presentazione

  • art. 459, comma 1‑ter, cod. proc. pen.

    Nella formulazione vigente al 05.03.2024 imponeva che, in caso di rigetto della richiesta di sostituzione della pena, il G.I.P. disponesse la prosecuzione del procedimento nella forma del giudizio immediato; la Corte ha ritenuto che la dichiarazione di esecutività del decreto penale fosse incompatibile con tale regime previgente

  • D.Lvo 19 marzo 2024, n. 31

    Ha modificato successivamente l'art. 459 comma 1‑ter prevedendo la declaratoria di esecutività del decreto in ipotesi diverse; la Corte ha operato un confronto tra l'assetto previgente e quello novellato per accertare la disciplina applicabile ratione temporis

  • art. 648, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 650 per illustrare quando il decreto penale acquista forza esecutiva (decorso dei termini per opposizione o per impugnazione dell'ordinanza che la dichiara inammissibile)

  • art. 650, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare la disciplina generale sull'acquisto di esecutività del decreto penale e i rimedi esperibili

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 27614/2007; Sez. U. n. 25957/2009; Sez. III n. 3010/1996; Sez. III n. 42146/2018)

    Richiamate per i principi relativi al parametro intertemporale (tempus regit actum), alla nozione di atto processuale e alla possibilità di impugnare provvedimenti 'abnormi' che ledono diritti fondamentali quando non è esperibile altro rimedio

Massime di principio

  • Per determinare la disciplina applicabile a un singolo atto processuale occorre individuare l'"actus" concreto: l'atto viene regolato dalla norma vigente al momento del suo compimento (principio tempus regit actum).
  • Se al momento della presentazione di una istanza processuale una norma prevedeva la prosecuzione del procedimento in forma di giudizio immediato in caso di rigetto, il giudice non può sostituire tale adempimento dichiarando esecutivo il decreto penale: tale comportamento è illegittimo e può costituire provvedimento abnorme.
  • Un provvedimento giudiziale che, in palese contrasto con la legge vigente all'atto, impedisca la prosecuzione del processo e le facoltà difensive può essere ritenuto abnorme e dunque immediatamente impugnabile in cassazione per violazione di legge, quando non sussistano altri mezzi di gravame efficaci.
  • In ipotesi di modifiche legislative successive è essenziale verificare la presenza di norme transitorie: in assenza di disciplina transitoria, si applica la regola generale di irretroattività e il criterio tempus regit actum.
  • Difensori e parti devono fare attenzione ai termini e agli strumenti disponibili (es. opposizione al decreto penale) in relazione alla normativa in vigore al momento dell'atto, valutando tempestivamente il rimedio più idoneo per tutelare il diritto di difesa.

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