Sentenza del 19/07/2024 n. 239 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza l'Ufficio ha emesso avvisi di accertamento per gli anni 2015 e 2016 per omessa presentazione delle dichiarazioni IRES, IRAP e IVA. In sede di determinazione degli imponibili l'Ufficio ha negato la deducibilità delle somme corrisposte all'amministratore unico (sig. Caio) per mancanza di una delibera assembleare preventiva che ne stabilisse l'ammontare. La società ha prodotto tardivamente una delibera di ratifica (4 maggio 2020) e ha impugnato gli avvisi chiedendo l'annullamento o comunque diversa imputazione temporale del costo e riduzione della sanzione.
La decisione
La Corte territoriale ha rigettato l'appello principale confermando la sentenza di primo grado: la mancata delibera assembleare preventiva impedisce il riconoscimento della deducibilità dei compensi. La Corte ha invece accolto l'appello incidentale dell'Agenzia in punto spese: ha escluso la compensazione delle spese disposta dal primo giudice e ha condannato la società appellante alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi, liquidate in euro 1.000,00 per ciascun grado oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n.546/1992 art.17-bis
richiamato quale norma procedurale per l'istanza di mediazione presentata dal contribuente prima del giudizio; non incide sul merito della deducibilità fiscale.
Cass. 14113/2019 (giurisprudenza)
orientamento consolidato secondo cui, se la misura del compenso degli amministratori non è stabilita nell'atto costitutivo, è necessaria un'esplicita delibera assembleare; l'approvazione del bilancio non è di per sé idonea a sostituirla salvo casi particolari (assemblea totalitaria che abbia espressamente deliberato sui compensi).
Statuto societario (art. 25.1 e 25.2)
"gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio"; "potrà essere assegnata una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti..."
lo statuto prevede la possibilità di rimborso/compenso, ma non sostituisce la necessità di una delibera assembleare preventiva che determini l'ammontare del compenso; il richiamo statutario non ha risolto la carenza documentale anteriore all'accertamento.
Codice di procedura civile art.92, 2° comma
norma sui criteri di compensazione delle spese di lite; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per applicare la compensazione e ha quindi posto a carico della soccombente le spese processuali.
Massime di principio
- I compensi agli amministratori sono deducibili solo se esiste una determinazione preventiva e documentata dell'ammontare: se non prevista nello statuto è necessaria una delibera assembleare esplicita anteriore al periodo impugnato.
- L'approvazione del bilancio, di per sé, non vale come delibera di determinazione dei compensi salvo che l'assemblea, convocata in forma totalitaria, abbia espressamente discusso e deliberato anche sui compensi.
- In sede di verifica fiscale il contribuente ha l'onere della prova documentale dell'esistenza e della misura del compenso: atti o delibere successivi alla verifica hanno scarso valore probatorio rispetto alla deducibilità nei periodi accertati.
- La mera previsione statutaria di possibilità di compenso o rimborso non sostituisce la necessaria delibera assembleare che determine l'ammontare per rendere fiscalmente deducibile il costo.
- Per ottenere riduzioni di sanzioni relative a imputazioni temporali dei costi è necessario fornire prova certa e puntuale della corretta imputazione; l'assenza di documentazione determina difficilmente attenuazione delle sanzioni.
- La compensazione delle spese processuali è eccezionale: se la parte soccombe chiaramente in entrambi i gradi di giudizio, la tendenza è ad addebitare le spese alla parte appellante e non a compensarle.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 lug 2024Sentenza del 19/07/2024 n. 19926 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 lug 2024Sentenza del 19/07/2024 n. 19982 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 lug 2024Sentenza del 19/07/2024 n. 20002 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 lug 2024Sentenza del 19/07/2024 n. 20011 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 lug 2024Sentenza del 19/07/2024 n. 20014 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 lug 2024Sentenza del 19/07/2024 n. 20017 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →