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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23555/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avviso di accertamento/tributo (TARSU/TIA/TARI) relativo ad aree del porto turistico: la ricorrente sosteneva che i rifiuti prodotti nell'area fossero rifiuti speciali, che venivano autosmaltiti in conformità alla normativa e quindi non dovevano concorrere alla base imponibile della tassa; contestava inoltre la necessità della denuncia preventiva per ottenere l'esenzione/riduzione e sosteneva che il Comune fosse a conoscenza dello smaltimento operato dalla società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato la decisione della Commissione regionale secondo cui il porto turistico, non essendo sottoposto ad Autorità portuale, rientra nella potestà impositiva comunale; sussiste una presunzione legale di produzione di rifiuti urbani per aree frequentate da persone e l'onere di chiedere e provare eventuali esenzioni o riduzioni spetta al contribuente mediante la denuncia originaria o di variazione e documentazione idonea. L'autosmaltimento non esonera automaticamente dal tributo se non è stato previamente denunciato e accertato secondo le procedure regolamentari; la mancata denuncia impedisce il riconoscimento del beneficio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 184, comma 3, lett. f)

    Individua talune tipologie come rifiuti speciali; la Corte ha richiamato la norma per il quadro definitorio ma ha ritenuto irrilevante, in assenza di prova e denuncia, l'affermazione che nell'area si producessero solo rifiuti speciali.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 195, co.2, lett. e) e art. 198, comma 2, lett. e)

    Richiamate le norme che regolano l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e le competenze tecniche per criteri qualitativi e quali-quantitativi; la Corte ha osservato che l'assimilazione è subordinata a disposizioni regolamentari e agli organi competenti.

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 - art. 14, comma 10

    Norma richiamata nella parte in cui si afferma che i rifiuti speciali smaltiti secondo la normativa vigente non costituiscono base imponibile; la Corte ha però ritenuto che il beneficio non operi senza la denuncia e le procedure regolamentari richieste.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 62, comma 1

    Il presupposto impositivo della TARSU, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 si identifica nell'"occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti..."

    La Corte conferma la presunzione legale che l'occupazione/detenzione di aree frequentate comporta produzione di rifiuti urbani e costituisce presupposto imponibile; il tributo è dovuto anche se il servizio non è utilizzato, salvo prova contraria dal contribuente.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 62, comma 2

    "Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate..."

    La norma collega l'esenzione all'obbligo di denuncia originaria o di variazione e alla necessità di riscontro: la Corte ne deduce che la mancata denuncia preclude l'agevolazione.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - art. 7, commi 2,3,4

    Richiamate norme sul coefficiente di riduzione per rifiuti assimilati e sulla determinazione delle quote tariffarie in relazione ai rifiuti avviati a recupero; usate per illustrare il quadro regolatorio che richiede prova e procedure per ottenere riduzioni.

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - artt. 4 e 6

    Norme tecniche richiamate nel quadro della disciplina rifiuti; utilizzate a supporto della valutazione sulla gestione e responsabilità degli impianti/servizi di raccolta negli ambiti portuali.

  • Direttiva/europee e giurisprudenza comunitaria (es. Direttiva 75/442, Direttiva 2006/12, Causa C-188/07 e C-254/08)

    La Corte ricorda che il principio comunitario "chi inquina paga" non è incompatibile con un calcolo del tributo basato sulla superficie o su presunzioni purché sia consentita una prova contraria e siano previste misure per commisurare il tributo ai costi effettivi; quindi la disciplina nazionale è compatibile se prevede meccanismi di riduzione/esenzione con onere probatorio.

Massime di principio

  • Se un'area portuale non è sottoposta a Autorità portuale, il Comune può esercitare la potestà impositiva sui rifiuti e sulle aree, con presunzione di produzione di rifiuti urbani per aree frequentate da persone.
  • L'onere di ottenere esenzioni o riduzioni (per esempio perché si producono solo rifiuti speciali o perché si provvede all'autosmaltimento) grava sul contribuente: è necessario presentare la denuncia originaria o di variazione e fornire documentazione oggettiva e riscontrabile.
  • L'autosmaltimento dei rifiuti, anche se effettivamente effettuato, non esclude automaticamente l'obbligo tributario se non è stato previamente denunciato e accertato con le modalità regolamentari; la forma della denuncia ha funzione sostanziale di attivare i controlli e la verifica amministrativa.
  • La presunzione legale di produttività di rifiuti per aree detenute/occupate può essere vinta solo con prove oggettive e una procedura amministrativa che riconosca l'esenzione o la riduzione; quindi conservare contratti, piani di gestione rifiuti, documenti di smaltimento è essenziale.
  • Per chi gestisce aree o attività assimilabili: prima dell'anno d'imposta, presentare la denuncia/variazione al Comune e richiedere formalmente le riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale, seguendo i criteri tecnici statali per l'assimilazione o lo smaltimento dei rifiuti speciali.
  • In contenziosi similari, la difesa basata sulla conoscenza informale del Comune dello smaltimento non sostituisce la prova documentalmente prodotta e la denuncia formale prevista dalla normativa; è preferibile ottenere l'accertamento amministrativo preventivo piuttosto che far valere la situazione in giudizio senza la preventiva dichiarazione.

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