Cassazione Penale, Sentenza n. 41206/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di due manufatti destinati ad immobili residenziali (due corpi di fabbrica), disposti dal GIP di Lagonegro e confermati dal Tribunale di Potenza in funzione cautelare. Il sequestro era motivato dal fumus commissi delicti per falso (art. 480 c.p.), per costruzione abusiva in zona paesaggistica vincolata (d.lgs. 42/2004) e per violazioni della normativa urbanistico-edilizia (D.P.R. 380/2001 e legge regionale Campania art. 5 comma 1). La ricorrente ha dedotto tre motivi di cassazione: (1) errata applicazione della normativa urbanistica e valutazione errata della destinazione e della volumetria (in particolare la qualificazione del preesistente corpo B come deposito e non abitazione, computo del portico e del vano scale e superamento del limite volumetrico del 35%); (2) mancata prova del concorso nel reato di falso ai sensi dell'art. 110 c.p. (assenza di elementi di istigazione/pressione nei confronti del pubblico ufficiale); (3) errore nel calcolo della superficie fondiaria (uso di dati catastali indiziari anziché verifica topografica e conseguente errata determinazione della volumetria assentibile).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel giudizio di legittimità sui provvedimenti cautelari reali, il sindacato sia consentito solo per violazioni di legge e non per rivalutazioni del merito probatorio; la motivazione del Tribunale di Potenza è stata ritenuta congrua e fondata sugli accertamenti compendiati nella consulenza tecnica del Pubblico Ministero. In particolare la Corte ha confermato che il permesso di costruire n. 7/2023 risultava non conforme alla disciplina urbanistica (mancata verifica dello stato legittimo dei fabbricati preesistenti ai sensi dell'art. 9-bis DPR 380/2001; superamento dei limiti di volumetria e superficie previsti dal PRG e dalla legge regionale, in particolare l'incremento oltre il 35% previsto dall'art. 5 regionale) e che vi era fumus commissi delicti per il reato previsto dall'art. 44 lett. c) del D.P.R. 380/2001. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse interesse ad impugnare questioni che attengono al concorso nel reato di falso contestato ad altri soggetti. La società è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende in via equitativa.
Norme richiamate
D.P.R. n. 380/2001, art. 44 comma 1 lett. c)
art. 44 comma 1 lett. c) D.P.R. 380/2001
Ai fini cautelari il superamento delle previsioni degli strumenti urbanistici integra il fumus del reato di cui all'art. 44 lett. c) e legittima il sequestro preventivo di opere edilizie non conformi
D.P.R. n. 380/2001, art. 9-bis
art. 9-bis D.P.R. 380/2001
Il permesso di costruire richiede la verifica dello stato legittimo degli immobili preesistenti; la mancata verifica può concorrere a dimostrare l'illegittimità del titolo abilitativo
D.P.R. n. 380/2001, artt. 12 e 13
artt. 12 e 13 D.P.R. 380/2001
Il permesso di costruire deve essere conforme agli strumenti urbanistici e il giudice penale può sindacarne la legittimità nei limiti necessari a verificare la sussistenza dell'illecito urbanistico
D.Lgs. n. 42/2004, artt. 136 e 142 lett. a)
art. 136 e art. 142 lett. a) D.Lgs. 42/2004
Le opere realizzate in aree vincolate paesaggisticamente possono integrare illeciti penali; il vincolo paesaggistico è rilevante ai fini del fumus per costruzione abusiva
Codice penale, art. 480 (falso) e art. 110 (concorso)
art. 480 e art. 110 cod. pen.
La falsa attestazione di un pubblico ufficiale nell'esercizio di funzioni vincolate può integrare il reato di falso; la presenza di condotte false volte a far apparire la conformità del progetto contribuisce al fumus. Il concorso (art. 110) richiede elementi specifici di cooperazione e interesse, che la ricorrente non era titolata a contestare pienamente
Legge Regionale Campania n. 19, art. 5 comma 1
art. 5 comma 1 Legge Regionale Campania n. 19
Per interventi di demolizione e ricostruzione è previsto un limite percentuale (35%) di incremento volumetrico rispetto all'esistente; il superamento di tale limite rende l'intervento non assentibile e può costituire elemento di fumus
Codice di procedura penale, art. 325
In sede di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali il sindacato è limitato ai motivi attinenti alla violazione di legge
Codice di procedura penale, art. 606
Distinzione tra motivi di cassazione per violazione di legge e censura della motivazione: la rimozione di doglianze attinenti al valore probatorio o alla diversa valutazione degli accertamenti di fatto non è consentita nel sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali nelle ipotesi previste; qui applicato per condannare la ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Il giudice penale può sindacare la legittimità di un permesso di costruire quando ciò è necessario per valutare la sussistenza di illeciti urbanistici: la verifica è però limitata alla conformità del titolo alla normativa vigente e si fonda su accertamenti di fatto che, se congrui, non sono rinnovabili in sede di cassazione contro provvedimenti cautelari reali
- Nel ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali il sindacato è ristretto a vizi di diritto e a carenze motivazionali gravi; le critiche che si limitano a proporre una diversa valutazione degli elementi probatori o delle consulenze tecniche sono, di norma, inammissibili
- La mancata verifica, da parte dell'amministrazione, dello stato legittimo dei fabbricati preesistenti (art. 9-bis DPR 380/2001) è un elemento rilevante per la configurazione del fumus del reato edilizio e può giustificare misure cautelari reali come il sequestro
- Per contestare la legittimità di un titolo edilizio su basi tecniche (volumetrie, computo dei portici, consistenza fondiaria) è importante produrre accertamenti tecnici convincenti e, se necessario, verifiche topografiche sul campo: il mero dato catastale ha valore indiziario e la sua diversa interpretazione, se non supportata da prova adeguata, difficilmente supera il sindacato cautelare
- Le contestazioni relative al concorso nel reato di falso tra più soggetti richiedono interesse e prova specifica; una terza interessata può essere priva di legittimazione a sollevare certe questioni processuali se non direttamente toccata dagli specifici profili di responsabilità
- Quando l'autorità giudiziaria fonda la cautela su una consulenza tecnica del PM e su accertamenti documentali coerenti, la ricostruzione alternativa proposta dalla parte privata è difficilmente idonea a far dichiarare illegittimo il provvedimento in sede di cassazione cautelare
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