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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23167/2021 del 20/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente ecclesiastico)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, da parte dell'agente della riscossione, della sentenza d'appello che aveva annullato intimazioni di pagamento relative a cartelle TARSU per più annualità, ritenendo applicabile al seminario vescovile l'esenzione prevista dal regolamento comunale per gli istituti di culto. Il ricorrente sostiene che la CTR abbia erroneamente esteso l'esenzione all'intero immobile, mentre essa riguarderebbe solo gli spazi effettivamente destinati al culto. L'ente resistente, oltre a difendersi nel merito, propone ricorso incidentale condizionato deducendo vizi di notifica delle cartelle e la conseguente prescrizione del credito tributario. In cassazione viene anche sollevata un'eccezione di inammissibilità per pretesa novità delle doglianze dell'agente della riscossione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità formulata dal resistente, ma ha poi rilevato che il motivo del ricorso principale censurava soltanto una delle due autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata. La CTR aveva infatti fondato la decisione sia sul fatto che nel seminario si svolgono attività di religione e culto ai sensi della l. n. 222 del 1985, sia sulla qualificazione legale dei seminari come enti aventi fine di religione o culto. Poiché la censura non investiva quest'ultima ratio, la decisione di merito restava sorretta da una motivazione autonoma non attinta dal ricorso. Di conseguenza è rimasto assorbito il ricorso incidentale condizionato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e non le valutazioni giuridiche desumibili dalla loro qualificazione.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato dal resistente nell'eccezione di inammissibilità, ma la Corte non vi fonda la decisione.

  • artt. 62, commi 1 e 2, e 65, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1994

    Sono invocati dal ricorrente per contestare l'esenzione TARSU, ma la Corte non entra nel merito della loro applicazione per l'inammissibilità del motivo.

  • art. 16 l. n. 222 del 1985

    "gli effetti civili si considerano comunque: a) attività di religione e culto quelle dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari alla catechesi, all'educazione cristiana"

    È valorizzato dalla CTR come base per considerare il seminario sede di attività di religione e culto.

  • art. 2 l. n. 222 del 1985

    "sono considerati aventi fine di religione o culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari"

    È richiamato come autonoma ratio per qualificare i seminari come enti aventi fine di religione o culto, rilevante ai fini dell'esenzione.

  • art. 74 l. n. 222 del 1985

    È citato solo per affermare che la legge del 1985 ha abrogato le norme previgenti solo se incompatibili.

  • art. 9 regolamento TARSU del Comune di Caltanissetta

    Prevede l'esenzione dalla TARSU per gli istituti di culto, ritenuta applicabile dalla CTR al seminario.

  • art. 2967 c.c.

    È richiamato dal ricorrente, ma nel testo appare verosimilmente come richiamo all'onere della prova; la Corte non sviluppa il punto nel merito.

  • art. 139 c.p.c.

    È invocato nel ricorso incidentale per contestare la regolarità delle notifiche.

  • art. 140 c.p.c.

    È invocato nel ricorso incidentale per contestare la regolarità delle notifiche.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato quale disciplina speciale della notificazione degli atti fiscali.

  • art. 37 d.l. n. 223 del 2006

    È richiamato nel motivo incidentale in tema di notificazioni fiscali.

  • art. 2948 c.c.

    È invocato per sostenere la prescrizione del credito tributario in conseguenza della dedotta nullità delle notifiche.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità evocato per entrambi i motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Giustifica l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è fondata su rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non investe specificamente tutte le rationes.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati e non può essere esteso alle qualificazioni giuridiche o alle inferenze ricostruttive tratte da quei fatti.
  • L'esame del ricorso incidentale condizionato resta assorbito se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile e l'accoglimento del principale era la condizione posta per la sua trattazione.
  • Nel giudizio di legittimità la censura deve colpire la concreta base decisoria della sentenza impugnata; una doglianza che lasci intatta anche una sola ratio autonoma non consente la cassazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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