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Sentenza

Sentenza n. 775/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza - della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro n. 2481/2025, nel giudizio recante n. RG 18392/2024, pubblicata in data 31.03.2025.

Giustizia amministrativa202504447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto alla docente la Carta elettronica del valore nominale di 500 euro per l’anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, pubblicata il 31 marzo 2025, con la quale il Ministero era stato condannato a erogarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per l’importo nominale di 500 euro relativo all’anno scolastico 2023/2024. La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato; è stata notificata al Ministero il 4 aprile 2025 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Persistendo l’inadempimento dell’Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, avesse immediato valore conformativo-ordinatoria nei confronti dell’Amministrazione e imponesse a quest’ultima di conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudice civile. Verificati il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’assenza di esecuzione, il TAR ha ordinato al Ministero di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica mediante accredito dell’importo nominale riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario si insedi su istanza della ricorrente e assicuri l’esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, quantificandola negli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure all’adempimento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori, con restituzione del contributo unificato nella misura versata.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora per l’inadempimento o il ritardo nell’esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    ulteriore somma di danaro

    La penalità di mora può essere determinata, nel caso concreto, nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato per l’adempimento della sentenza di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    è decorso il termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione e l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.

  • art. 21-septies l. 241/1990

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione l’attribuzione di una concreta utilità al privato ha immediato valore conformativo-ordinatoria nei confronti dell’Amministrazione e può essere eseguita mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all’Amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e l’assenza di adempimento, il giudice deve ordinare all’Amministrazione di conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudicato.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, quale rimedio per l’eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine assegnato; l’insediamento del commissario non priva tuttavia l’Amministrazione del potere di provvedere spontaneamente.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata negli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

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