Cassazione Penale, Ordinanza n. 11094/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per una serie di reati contro il patrimonio, contestando con due motivi il giudizio di responsabilità. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, ma la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e in una lettura alternativa delle fonti di prova, senza individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali. Con il secondo motivo ha contestato la correttezza della motivazione sulla responsabilità, ma in modo generico e indeterminato, senza indicare quali elementi della decisione sarebbero stati erroneamente valutati, in violazione dei requisiti di specificità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non proponibile in sede di legittimità perché diretto a ottenere una diversa valutazione del fatto e delle prove, attività estranea al sindacato di cassazione in assenza di specifici travisamenti. Ha inoltre giudicato il secondo motivo generico, privo della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non individuava puntualmente i rilievi mossi alla motivazione della sentenza impugnata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato tra le norme applicate nella sentenza di merito per la contestazione dei reati in continuazione.
richiamato tra le norme applicate nella sentenza di merito per la contestazione dei reati in continuazione.
indicato come uno dei reati contestati, nella forma di furto.
indicato come aggravante del furto contestato.
indicato come aggravante contestata.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
richiamato per affermare che il ricorso deve contenere motivi specifici e determinati, tali da consentire al giudice di comprendere i rilievi e svolgere il controllo di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre una diversa lettura delle prove quando la censura mira sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito, salvo che siano specificamente indicati travisamenti delle risultanze processuali.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e puntuale: la mera contestazione della motivazione, senza indicare gli elementi di fatto o di diritto ritenuti erronei, integra genericità e determina l'inammissibilità.
- Quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logicamente coerente, il ricorrente deve confrontarsi in modo analitico con essa; censure meramente assertive o indeterminate non consentono l'esercizio del controllo di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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