Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2381/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo notificato in data 13 marzo 2025: — del Permesso di Costruire n. 23/2023, rilasciato in data 6 ottobre 2023 dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Nicola La Strada alla società Alba S.r.l., avente ad oggetto la "ristrutturazione di un fabbricato esistente mediante demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso" alla Via Appia Antica — Zona ASI agglomerato "Ponteselice" — nel Comune di San Nicola La Strada (CE), per la realizzazione di una media struttura di vendita di tipologia MA/M di mq 1.530; — dell'autorizzazione paesaggistica n. 5 del 25 luglio 2023, rilasciata dalla competente Autorità ai sensi del D.lgs. n. 42/2004; — del parere della Commissione Locale per il Paesaggio contenuto nel verbale n. 17 del 20 luglio 2021; — del nulla osta del Consorzio ASI di Caserta n. 168/2023 del 7 giugno 2023; — del parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento del 16 novembre 2021 (prot. n. 0020440-P); — della delibera della Giunta Municipale del Comune di San Nicola La Strada n. 13 del 4 febbraio 2016, recante aggiornamento semplificato del SIAD (Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo), pubblicato sul B.U.R.C. n. 17 del 7 marzo 2016; — di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente; quanto ai motivi aggiunti notificati in data 18 aprile 2025: — dell'autorizzazione amministrativa n. 3/2025 dell'11 aprile 2025, rilasciata dal SUAP del Comune di San Nicola La Strada alla società Alba S.r.l. per l'apertura di una media struttura di vendita di tipologia MA/M con superficie di vendita di mq 1.579,76, sita alla Via Appia Antica s.n.c. nel Comune di San Nicola La Strada (CE); — dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, rilasciata contestualmente o in connessione con l'autorizzazione n. 3/2025, di estremi non noti alla ricorrente al momento della notifica dei motivi aggiunti; — della nota del SUAP del Comune di San Nicola La Strada prot. REP_PROV_CE/CE-SUPRO/0021457 del 6 marzo 2025, recante richiesta di integrazione documentale nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione commerciale; — delle SCIA di subingresso presentate in data 17 aprile 2025 dalla società Platani S.r.l. per subentrare nelle autorizzazioni commerciali della società Alba S.r.l. in virtù di contratto di affitto di ramo d'azienda; — di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202501260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato industriale con cambio di destinazione d'uso e realizzazione di una media struttura di vendita, relativi atti paesaggistici e urbanistico-edilizi, nonché autorizzazione commerciale e SCIA di subingresso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il permesso di costruire, l'autorizzazione paesaggistica, gli atti della Commissione locale per il paesaggio, il nulla osta del Consorzio ASI, il parere della Soprintendenza e l'aggiornamento del SIAD, deducendo, tra l'altro, violazione dell'art. 7-bis della legge regionale Campania n. 19/2009 per carenza di compatibilità o complementarietà tra la destinazione industriale preesistente e quella commerciale, erroneo computo della volumetria, illegittima qualificazione dell'intervento edilizio, violazione delle norme sul procedimento unico SUAP, contrasto con il SIAD e con la legge regionale n. 7/2020, superamento dei limiti del nulla osta e della convenzione ASI, contrasto con il parere paesaggistico e violazione dell'atto d'obbligo relativo agli standard urbanistici. Con motivi aggiunti ha impugnato l'autorizzazione commerciale, l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, la richiesta di integrazione documentale e le SCIA di subingresso, deducendo omessa verifica dei requisiti morali e antimafia dei soci, mancato impegno alla commercializzazione di prodotti extralimentari regionali, mancanza dell'atto d'obbligo per l'uso pubblico dei parcheggi e illegittimità derivata dai vizi del permesso di costruire. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito la tardività e l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione. Il TAR ha inoltre esaminato la legittimazione rispetto all'autorizzazione commerciale, distinguendo tra il punto vendita della ricorrente ubicato a circa 600 metri, per il quale ha riconosciuto una legittimazione minima fondata sulla sovrapposizione del bacino d'utenza e su un pregiudizio tecnico al traffico e all'ambiente urbano, e quello ubicato a circa 1.800 metri, per il quale ha escluso la vicinitas commerciale.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato irricevibile per tardività e comunque inammissibile per difetto di legittimazione. Il termine di sessanta giorni decorreva, al più tardi, dal 7 novembre 2024, data dell'istanza di accesso nella quale la ricorrente aveva dichiarato di conoscere il permesso di costruire, la destinazione commerciale dell'intervento e la sua portata lesiva; la notifica del ricorso il 13 marzo 2025 era quindi tardiva. Il TAR ha ritenuto irrilevante il successivo accesso agli atti, poiché l'accesso non sospende né differisce il termine di impugnazione e la ricorrente avrebbe potuto proporre tempestivamente il ricorso con riserva di motivi aggiunti. Ha inoltre escluso che la mera vicinitas commerciale fondi la legittimazione a impugnare un titolo edilizio, trattandosi di un interesse anticoncorrenziale non accompagnato da una posizione qualificata sul bene immobile. I motivi aggiunti relativi ai vizi derivati del permesso di costruire sono stati dichiarati inammissibili, perché l'atto presupposto era ormai inoppugnabile e non poteva essere disapplicato incidentalmente. Quanto ai vizi propri dell'autorizzazione commerciale, il TAR ha riconosciuto la legittimazione della ricorrente limitatamente al punto vendita più vicino, ma ha respinto nel merito le censure. Ha ritenuto sufficiente la documentazione relativa ai requisiti morali e antimafia, escludendo che la verifica successiva al rilascio comportasse illegittimità in assenza della prova dell'effettiva mancanza dei requisiti. Ha qualificato l'impegno alla commercializzazione di prodotti regionali come fattore premiale e non come requisito di ammissibilità. Ha ritenuto soddisfatto il requisito relativo all'uso pubblico dei parcheggi mediante il precedente atto d'obbligo notarile richiamato nell'autorizzazione. Le censure sulle SCIA di subingresso sono state respinte per l'infondatezza del vizio derivato. L'impugnazione dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande è stata dichiarata inammissibile per genericità assoluta; quella della nota di richiesta di integrazione documentale è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di atto endoprocedimentale superato dall'autorizzazione finale. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune, della società controinteressata e del Ministero della Cultura e della Soprintendenza.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 6, d.P.R. 380/2001

    La pubblicazione del permesso di costruire all'albo pretorio costituisce uno degli elementi rilevanti per la conoscibilità del titolo e per la decorrenza del termine di impugnazione.

  • art. 71, comma 6, d.lgs. 59/2010

    I requisiti morali per l'esercizio dell'attività commerciale devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal preposto e dagli altri soggetti individuati dalla normativa richiamata.

  • art. 85 d.lgs. 159/2011

    Per le società con numero di soci pari o inferiore a quattro la verifica antimafia riguarda anche il socio di maggioranza o il socio unico, secondo i presupposti previsti dalla norma.

  • art. 7-bis l.r. Campania n. 19/2009

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento al recupero di complessi produttivi dismessi e al cambio di destinazione d'uso, ma il motivo non è stato esaminato per la tardività e l'inammissibilità del ricorso introduttivo.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    La ricorrente ne ha invocato l'applicazione per la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia, ma la censura è rimasta assorbita dalle questioni preliminari.

  • art. 7 d.P.R. 160/2010

    La ricorrente ha dedotto la violazione del procedimento unico SUAP, senza che il giudice esaminasse il merito della censura per l'intervenuta decadenza e inammissibilità dell'impugnazione del titolo edilizio.

  • art. 35, comma 6, lett. i), l.r. Campania n. 7/2020

    Il requisito relativo alla disponibilità del parcheggio per il Comune nei periodi di chiusura dell'esercizio può essere soddisfatto mediante un preesistente atto d'obbligo notarile, espressamente richiamato nell'autorizzazione commerciale.

  • Allegato B l.r. Campania n. 7/2020

    L'impegno a commercializzare prodotti extralimentari provenienti dal sistema produttivo regionale è stato interpretato come fattore di premialità e non come requisito di ammissibilità dell'autorizzazione commerciale; la documentazione prevista dall'allegato non può introdurre un obbligo più stringente rispetto alla norma sostanziale.

  • art. 56 c.p.a.

    Le istanze cautelari monocratiche sono state respinte; la decisione cautelare non ha precluso l'esame pieno delle questioni di rito e di merito.

  • art. 116 c.p.a.

    Il separato giudizio sull'accesso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere dopo l'ostensione documentale da parte del Comune.

Massime di principio

  • Per i soggetti estranei al procedimento, il termine di sessanta giorni per impugnare un permesso di costruire decorre quando le opere rendono conoscibili in modo certo e univoco le caratteristiche essenziali e la portata lesiva dell'intervento; per le censure relative al quomodo dell'edificazione, il termine decorre dal completamento dei lavori o dallo stadio di avanzamento che renda palese dimensione, consistenza e finalità dell'opera.
  • La conoscenza del titolo edilizio e della sua lesività non richiede la conoscenza integrale dell'atto e dei relativi allegati tecnici. L'esercizio dell'accesso documentale non sospende né differisce il termine decadenziale; il soggetto che abbia già percepito la lesività deve proporre tempestivamente l'impugnazione, potendo riservare eventuali ulteriori censure a motivi aggiunti dopo l'ostensione.
  • La mera vicinitas commerciale, consistente nella presenza di esercizi concorrenti nel medesimo bacino d'utenza, non attribuisce da sola la legittimazione a impugnare un titolo edilizio, perché non dimostra una posizione differenziata e qualificata sul piano urbanistico-edilizio e non può risolversi in un interesse anticoncorrenziale di natura emulativa.
  • La legittimazione dell'operatore economico concorrente a impugnare un'autorizzazione commerciale richiede, oltre alla vicinitas commerciale, l'allegazione di interessi concernenti salute, lavoratori, ambiente o beni culturali e la prova rigorosa di un pregiudizio significativo, concreto e tecnicamente documentato.
  • L'atto consequenziale non può essere impugnato per illegittimità derivata quando l'atto presupposto sia divenuto inoppugnabile; il giudice amministrativo non può disapplicare incidentalmente, ai fini dell'annullamento dell'atto consequenziale, un atto amministrativo non normativo ormai definitivo.
  • L'omessa acquisizione preventiva di documentazione attestativa di requisiti sostanziali non determina automaticamente l'illegittimità del titolo quando sia provata la sussistenza dei requisiti al momento dell'adozione e non sia dimostrata alcuna concreta carenza sostanziale; l'acquisizione successiva può integrare una mera irregolarità non invalidante.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPubblici esercizi e somministrazioneCommercio e grandi strutture di venditaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoVizi formali non invalidanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.