Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/11/2015 n. 6091 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Tasse - Ecotassa - Gestore della discarica - Rivalsa nei confronti dei conferenti i rifiuti - Diritto ed obbligo - Tardivo versamento - Irrogazione di sanzioni - Accertamento della Regione a carico del gestore - Legittimità - Inadempienze dei soggetti conferenti - Irrilevanza - Inadeguatezza della tutela posta a garanzia del gestore - Sussiste - Questione riguardante il legislatore.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell’accertamento e delle sanzioni sostenendo, in sostanza, di essere un soggetto passivo meramente formale dell’ecotassa e di non poter essere penalizzato per i ritardi o gli omessi pagamenti dei soggetti conferenti i rifiuti, principalmente Comuni e società municipalizzate. Il gestore sosteneva inoltre che il diritto-obbligo di rivalsa nei confronti dei conferenti non offrisse una tutela effettiva contro le loro inadempienze e che tale situazione potesse giustificare una diversa interpretazione delle norme o escludere la responsabilità per il tardivo versamento.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La disciplina stabilisce che l’ecotassa deve essere versata dal gestore della discarica alla Regione entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Il termine è stato ritenuto perentorio e non derogabile, con conseguente legittimità dell’accertamento regionale e delle sanzioni per il tardivo versamento. Le eventuali morosità dei Comuni o degli altri soggetti conferenti non incidono sull’obbligo tributario del gestore verso la Regione. La Corte di giustizia, con la sentenza C-172/08, non ha messo in discussione l’individuazione del gestore quale soggetto passivo, ma ha soltanto evidenziato l’inadeguatezza della tutela del gestore rispetto agli inadempimenti contrattuali dei conferenti; tale questione spetta al legislatore.

Norme richiamate

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi 21-41

    Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

    La norma individua nei gestori delle discariche e degli impianti di stoccaggio e smaltimento i soggetti obbligati al pagamento dell’ecotassa verso la Regione e impone il versamento entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare. Il termine è perentorio; il gestore non può sottrarsi all’obbligo invocando l’inadempimento dei soggetti conferenti, pur avendo diritto e obbligo di rivalsa nei loro confronti.

Massime di principio

  • Quando una norma tributaria individua espressamente un soggetto come obbligato al pagamento verso l’amministrazione, l’inadempimento o il ritardo di soggetti terzi nei rapporti contrattuali non esclude, di regola, la responsabilità fiscale del soggetto formalmente obbligato.
  • I termini per il versamento di un tributo possono essere considerati perentori quando la disciplina mira a garantire l’immediata riscossione; in tal caso non sono ammesse interpretazioni estensive che giustifichino ritardi non previsti dalla legge.
  • Il diritto di rivalsa consente al soggetto obbligato di recuperare il tributo dal soggetto economicamente inciso, ma non trasferisce automaticamente all’amministrazione il rischio dell’insolvenza o della morosità del debitore contrattuale.
  • L’eventuale insufficienza dei rimedi civilistici o contrattuali a tutela del soggetto obbligato non autorizza il giudice a modificare il criterio legale di individuazione del debitore d’imposta; un diverso bilanciamento deve essere introdotto dal legislatore.
  • In situazioni analoghe è quindi necessario distinguere tra obbligo tributario verso l’ente pubblico e rapporto di rivalsa o di rimborso tra privati: il primo può restare dovuto anche se il secondo è difficilmente esercitabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.