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Ordinanza

Ordinanza n. 2575/2026 - Roma, Sezione 3B

Istanza per l’esecuzione e l’eventuale sostituzione del Commissario ad acta nominato dalla sentenza di questo Tribunale n. 4297/2025 per l'ottemperanza al giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi pronunciati dal Tribunale di Roma n. 1427/2023 del 19.1.2023 (Reg. Ric. 68586/2022) e n. 1428/2023 del 19.1.2023 (reg. Ric. 68592/2022)

Giustizia amministrativa202410993

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione del giudicato formatosi su due decreti ingiuntivi e attività del Commissario ad acta nominato per l'ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ricorrente ha chiesto l'esecuzione dei titoli giudiziali indicati in epigrafe, lamentando la loro perdurante esecuzione non integrale, nonché l'eventuale revoca o sostituzione del Commissario ad acta nominato con una precedente sentenza del TAR per l'ottemperanza. Il Commissario ha depositato una nota dalla quale risulta che le attività esecutive sono ancora in corso. La ricorrente ha quindi sollecitato l'intervento del giudice dell'ottemperanza affinché fosse assicurata la completa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che non fosse ravvisabile un'inerzia del Commissario ad acta di gravità tale da giustificarne la revoca o la sostituzione, poiché risultavano in corso le attività esecutive. Ha tuttavia ritenuto necessario sollecitare il Commissario a concludere il procedimento di ottemperanza, anche sostituendosi, ove occorra, alle amministrazioni eventualmente inadempienti, inclusa la Ragioneria territoriale dello Stato. Le amministrazioni interessate sono tenute ad attuare pedissequamente quanto disposto dal Commissario nell'esercizio delle funzioni ausiliarie. Il Commissario è stato incaricato di depositare entro trenta giorni dalla pubblicazione, o dalla notificazione se antecedente, dell'ordinanza una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento del procedimento. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio dell'8 aprile 2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la revoca o sostituzione del Commissario ad acta non è necessaria quando dagli atti risulti che l'ausiliare stia concretamente svolgendo attività esecutive e non sia quindi ravvisabile una sua inerzia qualificata.
  • Il Commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato deve portare a conclusione il procedimento esecutivo e, ove necessario, sostituirsi alle amministrazioni inadempienti per assicurare l'attuazione effettiva e integrale del comando giudiziale.
  • Le amministrazioni coinvolte nel procedimento di ottemperanza, inclusa l'amministrazione contabile competente, devono dare puntuale esecuzione alle determinazioni adottate dal Commissario ad acta nell'esercizio dei poteri conferitigli dal giudice.
  • Il giudice dell'ottemperanza può sollecitare l'attività del Commissario ad acta, assegnargli un termine per riferire dettagliatamente sullo stato di avanzamento e fissare una nuova camera di consiglio per verificare la prosecuzione dell'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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