Sentenza n. 395/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato il 4 febbraio 2024, su istanza del datore di lavoro. La Prefettura di Cremona lo aveva successivamente revocato il 29 aprile 2024, ritenendo mancanti, al momento della domanda, l’asseverazione di un professionista abilitato sulla capacità economica del datore di lavoro, la documentazione relativa alla disponibilità dell’alloggio e la richiesta di verifica della disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, nonché una dichiarazione di impegno alla successiva produzione dei documenti. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22, 24 e 24-bis del d.lgs. 286/1998 e vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, carenza di istruttoria e di motivazione e contraddittorietà della motivazione. Ha sostenuto di avere caricato la documentazione richiesta sul portale dopo la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, senza poter produrre una ricevuta del deposito telematico. La relazione depositata dall’Amministrazione ha confermato che, l’8 aprile 2024, erano stati caricati sul portale l’asseverazione, la dichiarazione di impegno ad ospitare il lavoratore, il certificato di idoneità dell’alloggio e la richiesta al Centro per l’impiego, ma ha sostenuto che tali documenti avrebbero dovuto essere presentati unitamente all’istanza.
La decisione
Il ricorso è stato accolto perché manifestamente fondato. Il TAR ha ritenuto violato l’art. 22 del d.lgs. 286/1998, escludendo che la disciplina applicabile imponga la produzione di tutta la documentazione contestualmente alla domanda, con preclusione di ogni successiva integrazione, salvo il caso di una preventiva dichiarazione di impegno. In assenza di una disposizione speciale che escluda il soccorso istruttorio, trovano applicazione sia l’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, sia l’art. 30-bis, comma 9, del d.P.R. n. 394/1999, che impone allo Sportello unico di invitare il datore di lavoro a regolarizzare o integrare la documentazione in caso di irregolarità sanabile o incompletezza. La Prefettura avrebbe quindi dovuto esaminare la documentazione caricata dopo la comunicazione di avvio del procedimento e decidere sulla base del suo contenuto, senza poter considerare decisiva l’assenza dell’iniziale dichiarazione d’impegno. Il TAR ha inoltre ravvisato carenza e contraddittorietà della motivazione: il provvedimento utilizzava una formula standard incompatibile, riferendo contemporaneamente l’assenza e la presenza di osservazioni o documenti, senza chiarire quale ipotesi ricorresse. Anche l’indicazione dell’avvenuta produzione documentale non sarebbe stata sufficiente, poiché l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare i documenti e spiegare, almeno sinteticamente, le ragioni della loro eventuale inidoneità. La revoca è stata annullata, con reviviscenza del nulla osta; la sua durata di sei mesi deve essere computata al netto del periodo tra la revoca e la comunicazione della sentenza. L’Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 2.500 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
La disciplina del nulla osta al lavoro subordinato non preclude, in assenza di una disposizione speciale espressa, la successiva integrazione della documentazione mancante e l’applicazione del soccorso istruttorio.
art. 24-bis, comma 2, d.lgs. 286/1998
Non introduce un’esclusione espressa dell’applicazione del soccorso istruttorio nella procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Il responsabile del procedimento … può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali
Costituisce la base generale del potere-dovere di acquisire dichiarazioni, rettificare istanze incomplete e richiedere documenti nel corso dell’istruttoria.
art. 30-bis, comma 9, d.P.R. 394/1999
Nei casi di irregolarità sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all’integrazione della documentazione
Prevede specificamente il soccorso istruttorio nella procedura di richiesta del nulla osta al lavoro subordinato, imponendo l’invito alla regolarizzazione o all’integrazione della documentazione.
Massime di principio
- Nella procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, l’omessa produzione iniziale di documenti sanabili o integrabili non consente automaticamente la revoca del nulla osta quando l’interessato abbia successivamente prodotto la documentazione nel corso del procedimento di revoca.
- Il soccorso istruttorio trova applicazione nella procedura di nulla osta al lavoro subordinato sia in base alla disciplina generale dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, sia in base alla disciplina speciale dell’art. 30-bis, comma 9, del d.P.R. n. 394/1999, salvo un’espressa disposizione derogatoria che ne escluda l’operatività.
- La mancanza di una dichiarazione iniziale di impegno alla successiva produzione documentale non può impedire l’integrazione della documentazione, poiché tale dichiarazione non costituisce, di per sé, un requisito sostanziale idoneo a escludere il soccorso istruttorio.
- Prima di revocare un nulla osta per incompletezza documentale, l’Amministrazione deve esaminare la documentazione prodotta dopo la comunicazione di avvio del procedimento e motivare specificamente sulla sua idoneità o inidoneità a superare le ragioni ostative.
- Un provvedimento di revoca è illegittimamente motivato quando utilizza formule standard tra loro contraddittorie, attestando contemporaneamente l’assenza e la presenza di osservazioni o documenti, senza chiarire quale situazione concreta ricorra e senza valutare il contenuto della documentazione presentata.
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