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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2189/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato la mancanza, nell'ordinanza impugnata, di una motivazione specifica sul nesso di pertinenzialità tra il reato e l'autovettura e sull'esistenza di un periculum concreto tale da giustificare il sequestro. Per vizio motivazionale radicale il provvedimento è stato annullato e la causa è stata rinviata al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di riesame del sequestro preventivo dell'autovettura VW Polo targa EZ992AY, di proprietà della Zavelca. La ricorrente denunciava di essere proprietaria del mezzo, estranea ai fatti contestati a Seferi Armand, e rilevava l'assenza di un concreto pericolo che la restituzione del bene potesse favorire o protrarre il reato, nonché l'assenza di un rapporto di pertinenzialità della vettura con i fatti oggetto d'indagine (Seferi avrebbe usato altri veicoli per il trasporto di stupefacenti). Inoltre si contestava la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • Sez. 3, n. 1806 del 04/11/2008 (Pepe)

    Ricorda la necessità di un specifico nesso di pertinenzialità tra reato e cosa sequestrata per poter ritenere che la libera disponibilità del bene possa favorire la prosecuzione del reato.

  • Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010 (Carlone)

    Conferma il principio che il fatto che il bene appartenga a un terzo estraneo e in buona fede non esclude l'impossibilità di sequestro, ma resta obbligatoria la dimostrazione del nesso di strumentalità e del pericolo concreto.

  • Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)

    Stabilisce i requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza della motivazione del provvedimento; la loro assenza configura vizio motivazionale idoneo all'annullamento.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo di un bene di proprietà di un terzo estraneo richiede la prova di un specifico nesso di pertinenzialità tra bene e reato; la sola appartenenza al contesto investigativo non è sufficiente.
  • Deve essere dimostrato un periculum concreto: va spiegato in che modo la restituzione del bene potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze del reato.
  • La buona fede e la documentata estraneità del proprietario sono elementi che indeboliscono la legittimità del sequestro e devono essere considerati dal giudice.
  • La motivazione del provvedimento cautelare deve essere completa, specifica e non generica; in caso contrario la Corte annulla per vizio motivazionale e dispone il rinvio per nuovo giudizio.
  • In situazioni analoghe il proprietario terzo dovrebbe tempestivamente documentare la proprietà e l'assenza di utilizzo del bene per attività illecite; l'autorità che ordina il sequestro deve indicare fatti concreti che giustifichino il nesso di pertinenzialità e il pericolo.

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