Ordinanza n. 1732/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, (i) della Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 34 del 18 dicembre 2025 (prot. CA/246516/2025), avente ad oggetto: " Approvazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica ", posto in pubblicazione sull'Albo pretorio di Roma Capitale dal 19 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026; (ii) della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I - U.O. Amministrativa - E.Q. Commercio Aree Pubbliche (C.A.P.), Edicole, n. rep. CA/3041/2025, n. prot. CA/249073/2025 del 23/12/2025, avente ad oggetto "Attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 16 dicembre 2025. Disposizioni applicative"; in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche di contenuto e tenore sconosciuto, tra cui segnatamente: la nota del Municipio Roma I Centro - U.O. Amministrativa e Affari Generali - Commercio Aree Pubbliche, Edicole - Ufficio Concessioni-Autorizzazione Commercio Aree Pubbliche prot. CA/2025/0225537 del 18/11/2025, contenente le "Risultanze delle Conferenze dei Servizi propedeutiche all'approvazione del Piano del Commercio su area pubblica; tutti i verbali di conferenze dei servizi inerenti alle postazioni della rotazione di cui alla Rotazione E (ex Del. GM 4828/89 punto 2) e segnatamente quelle del 25/9/2017, 5/2/2018 [erroneamente indicata come 5/2/2028], 17/10/2024, 8/10/2025, 22/10/2025, 29/10/2025, 5/11/2025; il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del 28 ottobre 2011 (c.d. "decreto Galloni"); la nota del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico prot. QH/2026/0000468 del 07/01/2026; i turni di lavoro rilasciati dal Dipartimento SEAP per la rotazione E ex Del. G.M. n. 4828/89 punto 2 per il periodo dal 1° febbraio 2026; Nonché, per quanto occorrer possa: - la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive di Roma Capitale n. rep. QH/588/2025 - n. prot. QH/92174/2025 del 23/12/2025, avente ad oggetto "Proroga tecnica della validità delle concessioni dei posteggi cd. a "rotazione" di cui all'art. 35 della D.A.C. n. 101/2023 in scadenza al 31.12.2025 a seguito delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge 214/2023"; - la Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I - U.O. Amministrativa n. rep. CA/251/2026, n. prot. CA/15320/2026 del 29/01/2026, avente ad oggetto: "Parziale differimento dell'attuazione del Piano del Commercio di cui alla determinazione dirigenziale rep. CA/3041/2025 - prot. CA/249073/2025, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica e relative disposizioni applicative, nella parte in cui sopprimono posteggi, inclusa la postazione Sosta di Viale Aventino, nonché il decreto Mibact del 28 ottobre 2011
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori commerciali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro di approvazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, la determinazione dirigenziale recante le disposizioni applicative e gli atti presupposti e consequenziali. La censura cautelarmente accolta riguarda la soppressione di posteggi che avrebbero potuto beneficiare della proroga fino al 31 dicembre 2026 e, in particolare, della postazione Sosta di Viale Aventino. Il Piano motivava la soppressione di parte dei posteggi sulla base di un vincolo non derogabile derivante dal decreto Mibact del 28 ottobre 2011, cosiddetto decreto Galloni. I ricorrenti hanno inoltre impugnato tale decreto. Secondo il TAR, l'amministrazione non ha esercitato autonomamente il potere comunale di pianificazione commerciale, ma ha agito ritenendo erroneamente vincolante il decreto ministeriale. Il ricorso è stato ritenuto non fondato, allo stato della cognizione cautelare, per il resto, anche in considerazione dell'obbligo di non applicare una normativa nazionale diretta a prorogare concessioni senza gara.
La decisione
La domanda cautelare è stata accolta solo parzialmente. Il TAR ha ritenuto immediatamente lesiva la parte del Piano relativa alla soppressione di posteggi potenzialmente beneficiari della proroga sino al 31 dicembre 2026. Ha rilevato che la soppressione era stata disposta in dichiarata esecuzione del decreto Mibact del 28 ottobre 2011, senza una autonoma valutazione amministrativa. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2015, il decreto ministeriale è stato ritenuto affetto, prima facie, da illegittimità per il mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione, non risultando provata un'intesa successiva. Il TAR ha quindi sospeso il decreto Mibact con riferimento al territorio della Regione Lazio e la deliberazione municipale limitatamente alla soppressione della postazione Sosta di Viale Aventino, senza estendere la misura cautelare al restante contenuto del Piano. Ha ravvisato il requisito dell'urgenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità del contenzioso. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 17 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha valutato il fumus e l'urgenza nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare.
art. 11 legge 214/2023
Richiamato nell'atto di proroga tecnica delle concessioni dei posteggi a rotazione fino al 31 dicembre 2025; il provvedimento evidenzia posteggi che avrebbero potuto beneficiare della proroga fino al 31 dicembre 2026.
sentenza Corte costituzionale n. 140 del 2015
Utilizzata dal TAR per ritenere prima facie illegittimo il decreto Mibact del 28 ottobre 2011, per omesso raggiungimento dell'intesa con la Regione.
decreto Mibact 28 ottobre 2011
Ritenuto sospendibile, con riferimento al territorio della Regione Lazio, perché adottato senza il necessario raggiungimento dell'intesa regionale e assunto da Roma Capitale come vincolo non derogabile.
Massime di principio
- Un atto di pianificazione comunale è immediatamente lesivo nella parte in cui sopprime posteggi potenzialmente beneficiari di una proroga delle concessioni, sicché tale parte può essere contestata in sede cautelare prima dell'adozione degli atti applicativi ulteriori.
- Quando l'amministrazione sopprime posteggi dichiarando di dare esecuzione a un vincolo derivante da un atto ministeriale, la legittimità della scelta pianificatoria deve essere valutata anche alla luce della legittimità e della reale vincolatività dell'atto presupposto; non è sufficiente richiamare in astratto il potere comunale di pianificazione se tale potere non è stato esercitato mediante un'autonoma valutazione.
- Un atto ministeriale incidente sul territorio regionale può essere ritenuto prima facie illegittimo, ove adottato senza il necessario raggiungimento dell'intesa con la Regione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 140 del 2015.
- Nella fase cautelare il giudice può sospendere selettivamente l'atto impugnato, limitando la misura alla specifica postazione direttamente incisa dalla soppressione e mantenendo efficaci le restanti previsioni del piano, quando il fumus riguarda soltanto quella parte.
- La proroga legislativa di concessioni senza gara non può essere applicata ove contraria all'obbligo di gara; tale esigenza può escludere, allo stato della cognizione cautelare, la fondatezza delle censure rivolte alle restanti previsioni del piano.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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