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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18254/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza d'appello che aveva riconosciuto la sussistenza del reato di usura (art. 644 c.p.) con l'aggravante prevista dall'art. 644, comma 3, n. 3 c.p.; dedotte errata applicazione della norma sostanziale (art. 644 c.p.) e procedurale (art. 192 c.p.p.), carenza e manifesta illogicità della motivazione; censura in particolare sul calcolo del tasso soglia (uso del TAEG anziché del TEG e richiamo al nuovo sistema introdotto dal d.l. 70/2011 conv. L. 106/2011) e sulla mancanza di accertamento dello "stato di bisogno" delle vittime; contestata inoltre l'omessa pronuncia sulla richiesta di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la censura relativa all'erronea qualificazione dello "stato di bisogno": l'appello aveva solamente comprovato difficoltà economiche generiche, non l'impellente assillo psicologico e la limitazione sostanziale della libertà contrattuale necessari per configurare l'aggravante ai sensi dell'art. 644. Esclusa l'aggravante contestata, è intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione (fatti 2005-2009; termine massimo 12 anni e 6 mesi scaduto con le sospensioni calcolate). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. Le altre questioni (calcolo del tasso, d.l. 70/2011, domanda di non menzione nel casellario) sono risultate assorbite o non decisive alla luce dell'annullamento per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen.

    Norma che punisce il reato di usura; la decisione distingue tra la materiale condizione di difficoltà economica della vittima (che può caratterizzare il reato) e lo "stato di bisogno" quale circostanza aggravante. Per riconoscere l'aggravante è necessario accertare un impellente assillo, tendenzialmente irreversibile, che limiti sostanzialmente la libertà di autodeterminazione della vittima.

  • art. 644, comma 3, n. 3 cod. pen.

    Aggravante specifica richiamata nel processo: la Corte ha escluso la sua sussistenza perché mancava la prova dello stato di bisogno così come interpretato dalla giurisprudenza della Cassazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sul divieto di nuova motivazione e limiti alla motivazione di merito impugnata; il ricorrente aveva dedotto erronea applicazione ma la decisione ha ritenuto fondato il profilo relativo allo stato di bisogno piuttosto che altri profili evocati.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata nella descrizione del motivo per la compressione del testo di ricorso; norma sulle forme e limiti della motivazione nei ricorsi che la Corte ha rispettato nel riferire le censure essenziali.

  • D.L. 70/2011, conv. L. 106/2011

    Riferimento normativo richiamato dalle parti in relazione al nuovo sistema di calcolo del tasso (TAEG vs TEG). La questione è stata sollevata dalla difesa ma è rimasta assorbita dall'accertamento sulla mancanza dello stato di bisogno; la sentenza non offre una statuizione di merito sul punto.

  • Norme sul certificato del casellario giudiziale

    Richiesta di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale formulata in appello; il Procuratore generale aveva chiesto annullamento con rinvio limitatamente all'omessa determinazione su tale punto. Tuttavia, l'esclusione dell'aggravante e l'estinzione per prescrizione hanno reso superflua la decisione sul caso di non menzione.

Massime di principio

  • Per qualificare l'aggravante dello "stato di bisogno" in tema di usura non basta dimostrare difficoltà economiche: è necessario provare un "impellente assillo" che limiti in modo significativo la libertà di autodeterminazione della vittima inducendola ad accettare condizioni usurarie.
  • La motivazione deve correlare in modo specifico e puntuale le circostanze fattuali (es. condizioni del credito) alla limitazione della libertà di scelta della vittima; affermazioni generiche o vaghe sulle difficoltà economiche non sono sufficienti.
  • Se l'aggravante viene esclusa in sede di cassazione e ciò incide sulla durata della pena al punto da causare la prescrizione, il giudice può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
  • Questioni tecniche sul calcolo del tasso usurario (TEG vs TAEG, applicazione di riforme normative come il d.l. 70/2011) devono essere specificamente affrontate e motivate: se rimangono non decise e l'esito del processo dipende da altro, possono risultare assorbite.
  • La mancata pronuncia su richieste collateral i (es. non menzione nel casellario) può portare il pubblico ministero a chiedere annullamento con rinvio su quel punto; tuttavia, la rilevanza pratica dipende dall'esito delle questioni principali (sussistenza aggravante, prescrizione).
  • Difesa tecnica: per vincere su profili come lo stato di bisogno è utile produrre elementi concreti (documenti che attestano la situazione economica, testimonianze, dimostrazione dell'impossibilità di soluzioni alternative) e farli esplicitamente collegare dall'organo giudicante alla limitazione della libertà contrattuale.

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