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Sentenza

Sentenza del 15/07/2016 n. 14496 - Corte di Cassazione

IRAP- Controllo automatizzato dichiarazione- Cartella di pagamento- Omesso pagamento- Assenza presupposto imposta- Impugnazione - Legittimità-.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso una cartella di pagamento, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, per il mancato versamento dell'IRAP dichiarata dal contribuente per l'anno 2002. Il contribuente ha contestato la debenza dell'imposta, sostenendo di non disporre di un'autonoma organizzazione stabile idonea a integrare il presupposto dell'IRAP. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, ritenendo che, avendo il contribuente indicato l'imposta in dichiarazione, avrebbe dovuto prima pagarla e poi chiederne il rimborso. In Cassazione il contribuente ha sostenuto, da un lato, che la cartella fosse impugnabile nonostante l'importo risultasse dalla dichiarazione e, dall'altro, che la competenza in materia spettasse alla Regione Campania.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato è impugnabile anche quando si fonda su dati indicati dal contribuente nella dichiarazione. Le dichiarazioni fiscali hanno infatti natura di dichiarazioni di scienza e possono essere rettificate o contestate dal contribuente alla luce di nuovi elementi di conoscenza o valutazione; pertanto, non sussiste un obbligo di pagare previamente l'imposta e agire successivamente per il rimborso. La Corte ha rigettato il secondo motivo: per l'anno d'imposta 2002 la competenza non spettava alla Regione Campania, poiché la normativa regionale trasferiva alla Regione le attività relative all'IRAP solo a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la conseguente liquidazione delle somme dovute. La cartella emessa in tale procedura può essere impugnata anche quando l'imposta risulta dalla dichiarazione del contribuente.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    Individua gli atti impugnabili nel processo tributario, tra cui la cartella di pagamento. La dichiarazione dell'imposta non rende la cartella non impugnabile né impone necessariamente il previo pagamento con successiva richiesta di rimborso.

  • L.R. Campania n. 3 del 2003, artt. 2 e 3

    A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1.1.2003 sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell'I.R.A.P., la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi, e la determinazione delle relative aliquote d'imposta

    Il trasferimento alla Regione Campania delle funzioni relative all'IRAP opera solo dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003. Per l'annualità 2002 la Regione non è legittimata passivamente e l'Agenzia delle Entrate resta il soggetto competente.

Massime di principio

  • La dichiarazione tributaria, in quanto dichiarazione di scienza, non è necessariamente irretrattabile: il contribuente può contestare successivamente l'imposta dichiarata se emergono elementi che dimostrano l'assenza del presupposto impositivo.
  • Una cartella emessa tramite controllo automatizzato può essere impugnata direttamente quando il contribuente contesta la debenza dell'imposta, anche se l'importo deriva dai dati esposti nella dichiarazione.
  • Non è sempre necessario pagare prima l'imposta e chiedere poi il rimborso: quando la pretesa è contestabile mediante impugnazione della cartella, il contribuente può far valere direttamente l'inesistenza del presupposto tributario.
  • La competenza dell'ente impositore deve essere verificata con riferimento alla specifica annualità d'imposta: eventuali trasferimenti di funzioni producono effetti solo dalle decorrenze previste dalla legge.
  • Nel caso dell'IRAP dei professionisti, la contestazione dell'imposta può fondarsi sull'assenza di un'autonoma organizzazione, ma tale questione dovrà essere valutata nel merito dal giudice di rinvio sulla base della concreta situazione del contribuente.

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