Sentenza n. 4125/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda) n. 17070/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale che ha dichiarato decaduta la concessione originariamente rilasciata a un precedente titolare, disposto la riacquisizione dell’area pubblica e intimato alla società il rilascio dell’area e la cessazione delle attività
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la determinazione del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale del 19 ottobre 2017. In primo grado e in appello ha dedotto il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, sostenendo di avere titolo all’occupazione dell’area del P.V.I. 2.5 Parco Nemorense in forza della precedente concessione rilasciata al titolare della ditta individuale, delle proroghe generali disposte dal Comune, dell’autorizzazione ex art. 69 T.U.L.P.S., della presa d’atto del 2006 relativa alla trasformazione della ditta in società e dei versamenti COSAP. Ha inoltre contestato l’incompetenza del Dipartimento Tutela Ambientale a dichiarare la decadenza della concessione originaria e ha sostenuto che gli atti generali comunali avrebbero consentito una proroga sine die delle concessioni. In appello ha censurato anche la revoca, rectius annullamento d’ufficio, della presa d’atto del 2006 e la relativa motivazione, deduzioni ritenute nuove rispetto al giudizio di primo grado.
La decisione
L’appello è stato integralmente respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto manifestamente infondata la controversia e ha quindi escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del cointeressato. È stata confermata l’assenza di un valido titolo concessorio in capo alla società: l’unica concessione formale riguardava il precedente titolare, per 196,67 mq, ed era stata illegittimamente estesa a 300,36 mq; la società non poteva subentrare nella graduatoria relativa al bando del 1998, poiché era estranea alla procedura e si era costituita soltanto nel 2006. L’autorizzazione ex art. 69 T.U.L.P.S. riguardava l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante e non costituiva concessione dell’area. La presa d’atto del 2006 non aveva autorizzato l’occupazione, ma si era limitata a indicare la società quale interlocutrice per il prosieguo dell’iter amministrativo finalizzato alla stipula di un’eventuale concessione; inoltre, essa era illegittima perché qualificava come trasformazione ciò che costituiva un subentro non consentito dal regolamento. Il pagamento del COSAP non poteva sostituire il provvedimento concessorio formale né determinare un rinnovo tacito o per silentium. Pertanto, lo sgombero e il rilascio dell’area sono stati ritenuti legittimi. Le censure relative all’annullamento d’ufficio della presa d’atto del 2006 sono state dichiarate inammissibili perché proposte soltanto in appello e comunque infondate nel merito, essendo l’atto fondato sul falso presupposto della trasformazione e risultando accertata anche l’occupazione eccedente e destinata ad attività estranee allo spettacolo viaggiante. La censura sull’incompetenza è stata respinta perché la società non era titolare né subentrata nella concessione e, comunque, la gestione delle aree verdi spettava al Dipartimento Tutela Ambientale, mentre al Municipio competevano attività esecutive come il calcolo del COSAP e la vigilanza locale. Le delibere comunali richiamate non prevedevano alcuna proroga sine die, ma soltanto la non abusività temporanea delle occupazioni nelle more delle procedure di assegnazione. La società è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 95, comma 3, c.p.a.
Consente di prescindere dall’integrazione del contraddittorio nei confronti del cointeressato quando il ricorso è manifestamente infondato.
art. 69 r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
L’autorizzazione rilasciata ai sensi della disposizione abilita all’esercizio dell’attività di spettacolo o intrattenimento, ma non costituisce titolo concessorio per l’occupazione dell’area pubblica su cui l’attività viene svolta.
art. 7 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 197/1998
Il subentro nella posizione del concessionario è ammesso soltanto nei casi previsti dal regolamento, tra cui la sopravvenuta indisponibilità del concessionario; non legittima il subentro di una società neocostituita quando sia stata rappresentata una mera trasformazione della ditta individuale.
art. 21-nonies l. 241/1990
La censura relativa all’annullamento d’ufficio per violazione del termine ragionevole non può essere introdotta per la prima volta in appello; nel merito, l’annullamento della presa d’atto è stato comunque ritenuto giustificato dal falso presupposto della trasformazione della ditta individuale in società.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Disciplina la trattazione da remoto della camera di consiglio nella quale la causa è stata decisa.
Massime di principio
- L’autorizzazione amministrativa all’esercizio di un’attività di spettacolo viaggiante non attribuisce, di per sé, il titolo concessorio per occupare l’area pubblica sulla quale l’attività viene esercitata; occorre un autonomo provvedimento formale di concessione dell’area.
- Il pagamento del canone o del COSAP e l’incasso delle relative somme da parte dell’amministrazione non perfezionano il rilascio o il rinnovo di una concessione di bene pubblico e non possono sostituire il necessario atto concessorio espresso e scritto.
- Una presa d’atto della trasformazione di una ditta individuale in società, se si fonda sull’erronea rappresentazione di una mera trasformazione mentre vi è un nuovo soggetto che subentra nella concessione, non costituisce titolo per l’occupazione dell’area né autorizza il subentro quando il regolamento lo consenta soltanto in ipotesi tassative.
- Le disposizioni generali che escludono temporaneamente l’abusività delle occupazioni nelle more delle procedure di assegnazione non determinano una proroga sine die delle concessioni e cessano di giustificare l’occupazione quando la procedura si sia conclusa senza il rilascio di una nuova concessione.
- Il soggetto che non è titolare né validamente subentrato nella concessione di un’area pubblica non ha interesse a contestare la competenza dell’organo che abbia dichiarato la decadenza della concessione originaria intestata ad altro soggetto.
- In appello sono inammissibili le censure rivolte contro capi o parti del provvedimento amministrativo non contestati in primo grado, salva la loro rilevabilità nei limiti consentiti dalle regole del processo amministrativo.
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