Sentenza del 20/02/2019 n. 4925 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'IVA dovuta per l'anno 2000 sui costi sostenuti dalla società consortile nell'esecuzione, per conto delle due società consorziate, di un appalto con il Comune di Sassari per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L'Agenzia delle Entrate riteneva che il ribaltamento dei costi alle consorziate costituisse un servizio unitario imponibile da assoggettare all'aliquota ordinaria del 20%, contestando inoltre l'infedeltà della dichiarazione IVA e la mancata registrazione di operazioni imponibili. La contribuente sosteneva invece di essere una mera mandataria senza rappresentanza delle consorziate e negava l'autonoma imponibilità delle operazioni. In subordine, contestava l'aliquota applicata e le sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale della società consortile. È stata confermata la qualificazione dell'attività come servizio unitario svolto dalla società consortile nell'interesse delle consorziate, con conseguente imponibilità IVA del ribaltamento dei costi. Tuttavia, alla fatturazione è stata ritenuta applicabile l'aliquota agevolata prevista per le prestazioni relative alla gestione dei rifiuti solidi urbani, anziché l'aliquota ordinaria. Sono state inoltre confermate l'esclusione delle sanzioni, in ragione dell'obiettiva incertezza interpretativa sull'aliquota applicabile, e la compensazione integrale delle spese di lite per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3
L'art. 3, comma 3, disciplina, tra l'altro, le prestazioni rese dal mandatario senza rappresentanza.
La norma non è stata applicata perché il rapporto tra la società consortile e le consorziate non è stato qualificato come mandato senza rappresentanza. La società consortile è stata invece ritenuta prestatore di un servizio unitario nei confronti delle consorziate.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 16 e Tabella A, Parte III, n. 127-sexiesdecies
Prevede l'aliquota IVA agevolata per le prestazioni relative alla gestione dei rifiuti solidi urbani.
L'aliquota agevolata si applica anche alla fatturazione della società consortile verso le imprese consorziate quando il ribaltamento dei costi riguarda la medesima prestazione di gestione dei rifiuti resa alla stazione appaltante.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
Consente la non applicazione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme tributarie.
La Corte ha confermato la disapplicazione delle sanzioni poiché l'incertezza sull'aliquota applicabile era oggettiva, tanto da avere determinato decisioni differenti nei precedenti gradi di giudizio.
L. 8 agosto 1977, n. 584, art. 23-bis
Nel caso delle società consortili costituite per l'esecuzione di appalti pubblici, la società consortile può assumere una funzione operativa e mutualistica al servizio delle imprese socie, senza diventare necessariamente l'appaltatore sostanziale.
Cass. civ., 18 giugno 2008, n. 16410
Le operazioni e i costi della società consortile possono essere direttamente riferibili alle società consociate e riaddebitati mediante il cosiddetto ribaltamento dei costi.
Il ribaltamento dei costi è fiscalmente riconducibile alle consorziate, ma ciò non esclude che la società consortile abbia effettuato una prestazione di servizi imponibile nei loro confronti.
Cass. civ., 14 febbraio 2017, n. 18437
Il precedente, reso tra le medesime parti, è stato considerato rilevante per confermare la qualificazione unitaria dell'operazione e il trattamento IVA coerente con la prestazione principale.
Massime di principio
- Una società consortile costituita per gestire operativamente un appalto nell'interesse delle imprese socie non è automaticamente una mera mandataria senza rappresentanza: la qualificazione dipende dalla concreta struttura dei rapporti e dalle modalità effettive di esecuzione dell'attività.
- Il ribaltamento dei costi sostenuti da una società consortile verso le consorziate può costituire il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibile IVA, soprattutto quando la società consortile impiega direttamente personale, mezzi e attrezzature nell'esecuzione dell'appalto.
- Per individuare l'aliquota IVA applicabile al ribaltamento dei costi occorre guardare alla natura della prestazione complessiva resa, non soltanto alla tipologia dei singoli costi interni sostenuti dal consorzio.
- Quando la società consortile svolge la medesima attività agevolata prevista nell'appalto principale, l'aliquota ridotta può estendersi anche alla fatturazione verso le imprese consorziate, se il ribaltamento è funzionalmente collegato a quella prestazione.
- Le sanzioni tributarie possono essere escluse quando esiste un'obiettiva e documentabile incertezza interpretativa sull'aliquota o sul trattamento IVA, in particolare se la questione è controversa anche nella prassi o nella giurisprudenza.
- La qualificazione fiscale deve essere verificata sulla base dei contratti, delle fatture, delle modalità operative e dei flussi economici effettivi, poiché la sola denominazione di consorzio o di ribaltamento costi non determina automaticamente il regime IVA.
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